AS 2008 83
AS 2008 83
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 19 dicembre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 gennaio 2008.
19 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.443.106
2007-2952 83
Ordinanza sui controlli OITE RU 2008
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito
N. 2.16–2.18
Categoria Testo normativo comunitario
16. prodotti della pesca e Decisione 2002/249/CEE della Commissione,
dell’acquacoltura del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73) Decisione 2006/199/CEE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17) Decisione 2006/236/CEE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16) Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21)