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AS 2009 1137

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 6 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 51a cpv. 4 4 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al perso- nale trasferito o in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familia- re all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 31 otto- bre 20072 sugli assegni familiari.

Art. 83 cpv. 2 e 3 2 Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui all’articolo 51a, l’assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfettari per atti- vità di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.

3 Abrogato

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.

6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova