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AS 2009 1169

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Modifica del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20071, ordina:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 196 numero 3 capoverso 3 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974,

Art. 6 cpv. 3 3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a desti- nazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

Art. 8 cpv. 2

2 Stabilisce una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea

federale, in margine al preventivo.

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