AS 2009 1169
Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Modifica del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20071, ordina:
I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 196 numero 3 capoverso 3 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974,
Art. 6 cpv. 3 3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a desti- nazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.
Art. 8 cpv. 2
2 Stabilisce una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea
federale, in margine al preventivo.