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AS 2009 1559

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)

Modifica del 25 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3 Abrogato

Art. 16 cpv. 1 lett. d

1 La tassa di base ammonta annualmente a:

d. 40 000 franchi per le borse e le organizzazioni analoghe alle borse, per quan- to il totale di bilancio ammonta ad almeno 10 milioni di franchi. Negli altri casi, la tassa di base ammonta a 5000 franchi.

Art. 17 cpv. 2 e 3

2 I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di

valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza il suddetto statuto, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio. 3 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analo- ghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa complementare soltanto se gestis- cono una succursale in Svizzera.

Art. 18 Tassa complementare in funzione del totale di bilancio 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è deter- minante il totale di bilancio della banca, del commerciante di valori mobiliari, della borsa o dell’organizzazione analoga alla borsa, così come è riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

1 RS 956.122

2009-0307 1559

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2009

2 L’ammontare complessivo della tassa complementare versata dalle borse e dalle

organizzazioni analoghe alle borse non deve superare il 2,5 per cento dell’importo della tassa complementare versato dall’intero ambito delle banche e delle borse.

Art. 19 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 20 cpv. 1 lett. d ed e

1 La tassa di base ammonta annualmente a:

d. 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri mono- comparto; e. 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collet- tivo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 fran- chi per ogni ulteriore segmento, sino a concorrenza di un totale massimo di

20 000 franchi;

1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in

ragione di quattro quinti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottopo- ste alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA2, e in ragione di un quinto dai gruppi e dai conglomerati assicurativi. 1bis Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l’articolo 24 capoverso 2.

3 L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:

b. per le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente attività di rias- sicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell’affare retrocesso;

Art. 28 Tassa di base La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.

2bis Il numero di relazioni d’affari continue è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

2 RS 961.01

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2009

Art. 35 Tassa di base

1 La tassa di base annua per le società di audit ammonta a:

a. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito delle banche e delle borse ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a; b. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito degli investi- menti collettivi di capitale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b; c. 3000 franchi per le società che effettuano audit nell’ambito delle assicura- zioni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c. 2 Le società di audit che sono abilitate a effettuare audit in più ambiti di vigilanza secondo l’articolo 3 capoverso 1 devono versare la tassa di base per ciascun ambito.

Art. 36 cpv. 1 e 2 1 Le società di audit versano la tassa complementare in funzione degli onorari realiz- zati per l’audit in relazione alla somma di tutti gli onorari per la revisione di tutte le società di audit. Gli onorari per l’audit delle società di audit la cui cifra d’affari per onorari non supera i 5 milioni di franchi non sono considerati nel calcolo della somma di tutti gli onorari per la revisione. 2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti gli onorari per l’audit realizzati negli ambiti di vigilanza di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–c, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggetta- mento.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA RU 2009

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