AS 2009 1757
Ordinanza sull'alcool
Ordinanza della legge sull’alcool e della legge sulle distillerie domestiche (Ordinanza sull’alcool, OLalc)
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 19991 sull’alcool è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sull’alcool (OLalc)
Ingresso visti gli articoli 70 capoverso 1 e 78 della legge del 21 giugno 19322 sull’alcool (legge); visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo 107 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA),
Art. 2 lett. e Nella presente ordinanza s’intende per: e. piccoli produttori: privati, la cui produzione annua non supera i 200 litri d’alcool anidro.
Art. 11 cpv. 2 2 I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi della Regìa. In singoli casi, la Regìa può autorizzare il titolare della distilleria a togliere il dispositivo di controllo.
2008-1933 1757
Ordinanza sull’alcool RU 2009
Art. 13 Agricoltori Gli agricoltori che producono più di 200 litri d’alcool anidro all’anno sono sottoposti agli stessi controlli delle distillerie professionali.
Art. 16 Assoggettati all’imposta Sono assoggettati all’imposta: a. i produttori professionali; b. gli agricoltori; c. i piccoli produttori.
Art. 23 Aliquota L’imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcool anidro.
Art. 26 Agevolazione fiscale per piccoli produttori L’imposta per piccoli produttori è ridotta del 30 per cento. La riduzione è accordata per 30 litri d’alcool anidro per anno.
Art. 44 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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