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AS 2009 2421

Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (con all. e dichiarazioni)

Testo originale

Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

Concluso il 27 maggio 2008 Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 20081 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2009

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da una parte, e la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di seguito denominati gli «Stati membri», anch’essi rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, dall’altra, di seguito denominati «parti contraenti», visto l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002; visto il Protocollo del 26 ottobre 20043 all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Con- federazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in

RS 0.142.112.681.1 1 RU 2009 2411 2 RS 0.142.112.681 3 RU 2006 995

2008-0390 2421

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qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito deno- minato «il Protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1° aprile 2006; vista l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1° gennaio 2007; considerando che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’Accordo; considerando che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’Accordo.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni

dell’Accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell’Accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente Protocollo.

Art. 2 Il corpo e l’allegato I dell’Accordo sono adattati come segue: a) L’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente: «La Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra,» b) All’articolo 10 dell’Accordo, sono rispettivamente inseriti i seguenti paragra-

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«1b. Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi. Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma. Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.» «2b. Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore inte- grato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente Accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura;

costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE4 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore inte- grato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mante-

4 NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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nuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi5 e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’Accordo, nei quattro settori sopramenzionati. Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulga- ria e della Romania, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transi- torie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognu- na delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha appli- cato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comi- tato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma. Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.» «3b. Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla parteci- pazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno6 conformemente alla tabella seguente:

Fino al Numero di permessi di soggiorno Numero di permessi di soggiorno per per un periodo pari o superiore un periodo superiore a quattro mesi e a un anno inferiore a un anno

primo anno 362 3 620 secondo anno 523 4 987 terzo anno 684 6 355 quarto anno 885 7 722 quinto anno 1046 9 090

» «4c. Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1b e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della

5 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3b anche per un periodo inferiore ai quattro mesi. 6 Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù del protocollo del 2004. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.

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Romania, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente Accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri. In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2b, secondo comma. In tal caso, il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1b, 2b e 3b fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1b è il seguente:

Fino al Numero di permessi di soggiorno Numero di permessi di soggiorno per per un periodo pari o superiore un periodo superiore a quattro mesi e a un anno inferiore a un anno

sesto anno 1126 10 457 settimo anno 1207 11 664

» «5b. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, segnatamente quelle del paragrafo 2b relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del Proto- collo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del sud- detto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti con- nessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.» c) All’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’Accordo, il riferimento all’«arti- colo 10, paragrafi 2, 2a, 4a e 4b» è sostituito con il riferimento all’«articolo 10,

Art. 3 In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’Accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato 1 del presente Protocollo.

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Art. 4

1. L’allegato II dell’Accordo è modificato conformemente all’allegato 2 del pre-

sente Protocollo. 2. L’allegato III dell’Accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’Accordo.

Art. 5 1. Gli allegati 1 e 2 al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. 2. Il presente Protocollo, insieme al Protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell’Accordo.

Art. 6 1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.

2. Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente

l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Art. 7 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Art. 8 Il presente Protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse dispo- sizioni dell’Accordo.

Art. 9 1. Il presente Protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, danese, estone, finlan- dese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. Le versioni in lingua bulgara e rumena dell’Accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l’atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’Accordo approva le versioni facenti fede dell’Accordo nelle nuove lingue.

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Fatto a Bruxelles , addì ventisette maggio duemilaotto.

Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati membri: Eveline Widmer-Schlumpf Matjaž Šinkovec

Per la Comunità europea: Matjaž Šinkovec

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Allegato 1

Misure transitorie relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie

1. La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di citta- dini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari. La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

2. Romania

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza. I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni.

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La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull’acquisizione di terreni agri- coli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Roma- nia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a proce- dure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

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Allegato 2

L’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comu- nità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. Sotto il titolo «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’Accordo è modificato come segue: a) alla lettera i), riguardante l’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia–Svizzera»:

«Bulgaria–Svizzera Nulla

Romania–Svizzera Nessuna convenzione».

(b) Alla lettera j), riguardante l’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia–Svizzera»:

«Bulgaria–Svizzera Nulla

Romania–Svizzera Nessuna convenzione»

2. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»: «Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regola- menti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istitu- zioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue dispo- sizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente Accordo.» 3. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

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«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regola- menti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istitu- zioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue dispo- sizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente Accordo.» 4. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117 …», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136 …», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 …», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, …», e al punto «4.77: Decisione n. 192 …»: «Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regola- menti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istitu- zioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue dispo- sizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente Accordo.» 5. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del Protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo.

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Dichiarazione comune sull’adattamento dell’allegato III all’Accordo Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’Accordo, l’allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l’altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere.

Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo ter- mine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 dell’Accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo. I contingenti riguarderanno 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a quattro mesi.

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