AS 2009 2525
Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori
Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
Modifica del 13 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 21 gennaio 19911 sulle riserve d’importanza internazionale e nazio- nale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c e 3
2 L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale
d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta: c. le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6); 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettroni- ca nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)2 (art. 5 della legge del 18 giu. 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).
Art. 5 cpv. 1 lett. e–h e 3 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni gene- rali: e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio come pure il decol- lo e l’atterraggio di aeromobili militari per scopi d’istruzione e addestra- mento sono vietati. Sono fatte salve l’utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni dero- gatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d’intesa con l’Ufficio federale; f. il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili di ogni tipo come pure la pratica dell’aeromodellismo sono vietati; sono fatti salvi l’esercizio degli aerodromi già esistenti e le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2;
1 RS 922.32
2 www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00483/00789/index.html?lang=it
3 RS 170.512
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g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pra- tica del modellismo navale sono vietati; sono fatte salve le disposizioni par- ticolari di cui all’articolo 2 capoverso 2; h. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l’obiettivo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori. 3 Sono fatte salve le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all’articolo 2 capoverso 2.
Art. 6 cpv. 1bis e 3 1bis Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’Ufficio federale, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 3 Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 9 cpv. 1 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provve- dimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non comprometta la realizzazione degli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall’Ufficio federale.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è abrogato.
3 L’inventario di cui all’articolo 2 capoverso 3 è sostituito.
4 RS 172.010 5 RS 451
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III Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 19 ottobre 19886 concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente
Allegato, cifra 7 numeri 70.6 e 70.6a
N. Tipo d’impiantoa Procedura
70.6 Impianto con una superficie Determinata dal diritto cantonale
d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5a 70.6a Abrogato
2. Ordinanza del 24 novembre 19937 concernente la legge federale
sulla pesca
Art. 5b cpv. 2, 3 e 4 2 I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente. 3 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di compe- tenza secondo l’articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca. 4 In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a per:
6 RS 814.011 7 RS 923.01
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a. la pesca con la moschetta; b. la pesca alla traina; c. la pesca con la lenza se complessivamente tale pratica compromette in misu- ra minore il benessere degli animali.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
13 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Riserve d’importanza internazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
1 Ermatingerbecken TG 1991
2 Stein am Rhein SH, TG 1991 2001/2009
3 Klingnauerstausee AG 1991 2009
4 Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe BE, FR, 1991 2001/2009
de Marin VD, NE
5 Chevroux jusqu’à Portalban FR, VD 1991 2001
6 Yvonand jusqu’à Cheyres FR, VD 1991 2001
7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet VD 1991 2001
8 Les Grangettes VD, VS 1991 2001/2009
9 Rade et Rhône genevois GE 1991 2001/2009
11 Versoix jusqu’à Genève GE 2001
Riserve d’importanza nazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
101 Col de Bretolet VS 1991 2001
102 Witi BE, SO 1992 2001
103 Alter Rhein: Rheineck SG 2001
104 Rorschacher Bucht/Arbon SG 2001
105 Zürich-Obersee: Guntliweid bis SZ 2001
Bätzimatt
106 Reuss: Bremgarten–Zufikon bis AG 2001 2009
Brücke Rottenschwil
108 Kanderdelta bis Hilterfingen BE 2001
109 Wohlensee BE 2001
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)
110 Stausee Niederried BE 2001
111 Hagneckdelta und St. Petersinsel BE 2001 2009
112 Häftli bei Büren BE 2001
113 Aare bei Solothurn und Naturschutz- SO 2001
reservat Aare Flumenthal
114 Plaine de l’Orbe: Chavornay jusqu’à VD 2001
Bochuz
115 Salavaux VD 2001
116 Mies/Versoix VD, GE 2001
117 Pointe de Promenthoux VD 2001 2009
118 Port Noir jusqu’à Hermance GE 2001
119 Bolle di Magadino TI 2001
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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli RU 2009
N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
120 Pfäffikersee ZH 2009
121 Greifensee ZH 2009
122 Neeracher Ried ZH 2009
123 Wauwilermoos LU 2009
124 Lac de Pérolles FR 2009
125 Lac de la Gruyère à Broc FR 2009
126 Chablais (Lac de Morat) FR 2009
127 Kaltbrunner Riet SG 2009
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