AS 2009 2591
AS 2009 2591
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3 lett. a
3 In deroga al capoverso 2, l’Ufficio federale può liberare per l’importazione:
a. parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.121.10
2009-0184 2591
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2009