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AS 2009 291

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia concernente la costituzione di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo scientifico e tecnologico

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia concernente la costituzione di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo scientifico e tecnologico

Concluso il 27 novembre 2008 Entrato in vigore il 27 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia (di seguito denominati «Parti contraenti»), considerati i rapporti amichevoli tra i due Paesi, instauratisi grazie a accordi prece- denti, e animati dal desiderio di rafforzare tali rapporti, considerato che lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici sia nell’interesse comune dei due Paesi, riconosciute l’importanza della costituzione di capacità ai fini dello sviluppo soste- nibile, come è stato sottolineato dall’Etiopia, e la disponibilità della Svizzera a contribuire allo sviluppo delle capacità in determinati ambiti, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, considerata l’importanza dei partenariati di ricerca scientifica e tecnologica e quindi intenzionati a favorire la costituzione di capacità mediante la cooperazione nella ricerca, nella formazione, nell’acquisizione e nel trasferimento di informazioni, animati dal desiderio di rafforzare i rapporti di lunga data tra la Svizzera e l’Etiopia promuovendo la scienza e la tecnologia, come pure la ricerca e lo sviluppo e attuan- do progetti finalizzati alla costituzione di capacità, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Le Parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sulla base della parità e nell’interesse reciproco nei campi scientifici e tecnologici orientati allo sviluppo sostenibile e di definire di comune accordo i settori in cui questa cooperazione è auspicabile tenuto conto dell’esperienza dei ricercatori e degli specialisti dei due Paesi e delle possibilità esistenti.

RS 0.420.341.1

1 Traduzione dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2009 291)

2007-2042 291

Capacità e partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo RU 2009

Art. II La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti contraenti orientata allo svi- luppo sostenibile è perseguita tramite partenariati tra istituzioni svizzere e etiopi di ricerca e attuazione. In accordo alle rispettive leggi e normative, la cooperazione può assumere le forme seguenti: a) scambio di scienziati, ricercatori, tecnici, specialisti e studenti universitari; b) scambio di informazioni e documentazioni scientifiche e tecnologiche, pub- blicazioni e riviste scientifiche; c) organizzazione di seminari, workshop, conferenze e corsi scientifici e tecno- logici bilaterali su questioni di interesse per entrambi i Paesi; d) individuazione comune di questioni scientifiche e tecnologiche, elaborazione e realizzazione di programmi di ricerca comuni i cui risultati possono trovare applicazione nell’industria, nell’agricoltura o in altri campi, incluso lo scam- bio di esperienze e di know-how che ne risultano; e) sostegno alla formazione di giovani ricercatori mediante la concessione di borse su base reciproca; f) altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo.

Art. III 1. Se necessario, le Parti contraenti possono stipulare accordi sussidiari per l’attua- zione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti promuovono la cooperazione tra le organizzazioni, le agenzie governative, le imprese e le istituzioni attive in campo scientifico e tecnologico nei rispettivi Paesi in vista della conclusione, se necessario, di accordi sussidiari o contratti che rientrano nell’ambito del presente Accordo. 3. Gli accordi sussidiari o i contratti menzionati nei capoversi 1 e 2 devono essere stipulati in conformità alle leggi e normative nazionali vigenti nei due Paesi e agli obblighi internazionali.

Art. IV 1. Gli obiettivi del presente Accordo devono essere realizzati mediante l’attuazione di programmi di cooperazione. Questi programmi specificano la portata, l’oggetto e la forma della cooperazione, compresi le modalità finanziarie, i diritti relativi alla proprietà intellettuale e l’utilizzazione dei risultati.

2. La responsabilità per l’adempimento del presente Accordo spetta, per quanto

concerne la Svizzera, alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) del Dipartimento federale dell’interno e, per quanto concerne l’Etiopia, alla Commis- sione etiope della scienza e della tecnologia (ESTC) del Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia (di seguito denominate «agenzie di attuazione»).

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Art. V 1. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica per conseguire gli obiettivi del presente Accordo. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le date e i luoghi in cui si riunisce il Comitato misto.

2. Il Comitato misto ha i compiti seguenti:

a) esaminare gli aspetti politici rilevanti per l’attuazione del presente Accordo; b) individuare i settori di interesse comune e elaborare programmi di coopera- zione sulla base degli interessi prioritari dei due Paesi; c) verificare lo stato di attuazione del presente Accordo; d) proporre ai due Governi misure specifiche per estendere la portata e incre- mentare la qualità della cooperazione perseguita con il presente Accordo. 3. Tra una riunione e l’altra i contatti necessari per il disbrigo dei compiti del Comi- tato misto sono assicurati dalle agenzie di attuazione.

Art. VI

1. Ogni Parte contraente dichiara di non divulgare a terzi senza l’approvazione

esplicita dell’altra Parte informazioni che essa o il suo personale hanno ottenuto nell’ambito del presente Accordo. 2. Scienziati, ricercatori, tecnici, specialisti, studenti universitari e istituzioni di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati a partecipare a progetti o programmi realizzati in applicazione del presente Accordo. I costi di tale partecipazione sono sostenuti dalla Parte terza, se non altrimenti convenuto per scritto dalle Parti contraenti.

Art. VII Ogni Parte contraente può, conformemente a quanto previsto dalle proprie leggi e normative, offrire sostegno e agevolazioni ai cittadini dell’altra Parte che soggiorna- no sul suo territorio per l’adempimento dei compiti affidati loro in virtù delle dispo- sizioni del presente Accordo.

Art. VIII Il presente Accordo entra in vigore dopo 30 giorni dalla data della firma.

Art. IX Ogni controversia sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo deve essere composta tramite consultazioni bilaterali o negoziati tra le Parti contraenti per via diplomatica.

Capacità e partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo RU 2009

Art. X 1. Il presente Accordo resta in vigore per cinque anni dalla data della sua entrata in vigore ed è automaticamente prolungato per ulteriori cinque anni a meno che una delle Parti contraenti non notifichi per scritto all’altra Parte l’intenzione di denun- ciarlo almeno dodici mesi prima dello scadere del periodo di cinque anni. 2. Se non altrimenti concordato per scritto dalle Parti contraenti la denuncia del presente Accordo non ha alcuna ripercussione sulla realizzazione di progetti o pro- grammi avviati in virtù del presente Accordo o per i quali le Parti contraenti hanno già sostenuto costi importanti. Tali progetti o programmi sono portati a termine in base alle disposizioni del presente Accordo o di un altro accordo di attuazione.

Art. XI Il presente Accordo può essere modificato di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti contraenti. L’Accordo modificato entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo VIII.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Addis Abeba, il ventisette novembre duemila e otto, in due esemplari, in lingua tedesca, francese, amarica e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze fa stato il testo inglese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale e democratica di Etiopia: Peter Reinhardt Juneydi Saddo Ambasciatore di Svizzera Ministro di Scienza e Tecnologia

Capacità e partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo RU 2009

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