AS 2009 3471
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva
Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva (Ordinanza sull’imposta preventiva, OIPrev)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)
Art. 16
3. Averi La franchigia di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge è
di clienti applicabile agli interessi versati una volta per anno civile per gli averi di clienti.
Art. 54 cpv. 1 e 2
1 Un’associazione di risparmio o una cassa di risparmio ai sensi
dell’articolo 9 capoverso 2 della legge ha diritto al rimborso del- l’imposta preventiva per conto del depositante se la sua quota al reddito lordo non eccede 200 franchi per anno civile. L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2 Se l’ammontare della quota eccede 200 franchi, l’associazione o la
cassa informa il depositante che egli deve chiedere in proprio il rim- borso dell’imposta preventiva e che esso gli sarà concesso soltanto in base a un’attestazione secondo l’articolo 3 capoverso 2. L’attestazione è rilasciata dall’associazione o dalla cassa su richiesta del depositante.
1 RS 642.211
2009-1307 3471
Ordinanza sull’imposta preventiva RU 2009
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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