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AS 2009 4219

Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF)

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi La presente legge ha gli obiettivi seguenti: a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viag- giatori a lunga distanza e nel traffico merci; b. aumento del numero di nodi principali; c. riduzione dei tempi di percorrenza sull’asse est-ovest; d. eliminazione delle carenze di capacità sull’asse nord-sud.

Art. 2 Oggetto La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).

Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo; b. potenziamento delle capacità: misure finalizzate all’eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all’aumento delle prestazioni; c. misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di per- correnza di un treno tra due stazioni; d. intensificazione della successione dei treni: riduzione dell’intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;

RS 742.140.2

2007-1907 4219

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e. separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono: a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):

1. Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni

Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,

2. San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di

Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso, potenziamento delle capacità Baler- na–Mendrisio,

3. Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle

capacità,

4. Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau

e potenziamento delle capacità,

5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,

6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume

di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg; b. sulle altre tratte:

1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,

2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario)

Losanna–Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,

3. Losanna–Briga–Iselle: misure di accelerazione e aumento delle presta-

zioni,

4. Losanna–Bienne–Olten: misure di accelerazione e aumento delle pre-

stazioni,

5. Losanna–Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,

6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, poten-

ziamento delle capacità nel nodo di Berna,

7. Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle presta-

zioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,

8. Bienne–Delémont–Basilea: misure di accelerazione,

9. Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal,

aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,

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10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten

Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,

11. Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a

quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken– Däniken, galleria dell’Eppenberg,

12. regione di Rupperswil/Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capa-

cità Rupperswil–Gruemet (nuova tratta del Chestenberg),

13. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di tran-

sito, potenziamento delle capacità sull’accesso sud Altstetten–Zurigo,

14. Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz,

aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,

15. Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorf-

nest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,

16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–

Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,

17. Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle presta-

zioni,

18. Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle pre-

stazioni,

19. Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle

capacità,

20. valle del Reno: potenziamento delle capacità,

21. Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,

22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire

l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

Art. 5 Misure relative ad altre tratte L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria sviz- zera.

Art. 6 Misure di compensazione per il traffico regionale Se le misure di cui all’articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.

Art. 7 Progettazione ed esecuzione 1 I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

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2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi con- cernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organiz- zazione.

3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 8 Assegnazione di mandati I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acqui- sti pubblici.

Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 10 Sviluppo ulteriore 1 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale entro il 2010 un progetto sullo sviluppo ulteriore dell’offerta e dell’infrastruttura ferroviaria in tutte le regioni del Paese.

2 In particolare, il Consiglio federale esamina le misure seguenti:

a. intensificazione Piede meridionale del Giura, compresa la galleria di Ligerz; b. intensificazione Losanna–Ginevra; c. accelerazione Lucerna–Zurigo, con la seconda galleria di base dello Zimmerberg; d. cadenza semioraria Berna–Visp; e. potenziamento dell’offerta Bienne–Basilea e Bienne–Zurigo; f. cadenza semioraria InterCity Zurigo–Coira; g. potenziamento dell’offerta Bienne–Delémont–Delle/Basilea; h. sgravio del traffico merci nella regione di Baden; i. separazione dei flussi di traffico Basilea-Est; j. galleria del Wisenberg; k. linee di accesso alla NFTA a sud e a nord; l. galleria di Brütten; m. Siviriez–Villars-sur-Glâne; n. seconda galleria dell’Heitersberg.

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3 La priorità è data ai progetti approvati in votazione popolare a livello federale e a quelli che, in base a una valutazione globale, hanno carattere urgente. 4 Le misure si basano su un’analisi della richiesta e dell’offerta effettuata secondo criteri aziendali ed economici.

5 Le misure sono finanziate con versamenti supplementari nel Fondo FTP.

6 Oltre al finanziamento previsto dal capoverso 5, per accelerare l’attuazione di queste misure il Consiglio federale esamina anche altre possibilità di finanziamento, segnatamente la conclusione di partenariati pubblico-privati.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 11 Crediti d’impegno L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno neces- sari per le misure di cui agli articoli 4–6.

Art. 12 Modalità di finanziamento 1 Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimbor- sabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso. 2 Per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 4 lettera a sono impiegati i proventi dell’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale. 3 Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infra- struttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblico- privato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’arti- colo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale.

Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure

Art. 13 Vigilanza e controlli Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

Art. 14 Rapporto

1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

a. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria; b. le spese in base ai crediti d’impegno stanziati; c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

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2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu- nicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle presta- zioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

Art. 15 Procedura e competenze La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’eser- cizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 17 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2009.

19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 742.101 4 FF 2009 1757

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Allegato (art. 17)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19865 concernente il progetto

FERROVIA 2000

Art. 2 lett. a, c e d A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti: a. Vauderens–Siviriez; c. Muttenz–Liestal (escl. la stazione di Liestal); d. abrogata

2. Decreto del 4 ottobre 19916 sul transito alpino

Titolo Legge federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LTAlp)

Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale7;

Art. 5bis, frase introduttiva, nonché lett. a e c Il finanziamento previsto dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA: a. San Gottardo: la rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una galleria di base del San Gottardo tra l’area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia e con una galleria di base del Ceneri tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano (Massagno)/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti. L’approvvi- gionamento energetico delle ferrovie e i lavori di messa in esercizio di que- ste opere sono inclusi. Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene

5 RS 742.100 6 RS 742.104 7 RS 101

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mediante la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei rela- tivi bisogni. c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.

Art. 8bis cpv. 1 lett. a 1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno: a. i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galle- ria di Thalwil (Nidelbad);

Art. 10bis cpv. 1 lett. b

1 La NFTA di cui agli articoli 3–9 è realizzata in due fasi:

b. la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all’arti- colo 5bis.

Art. 10ter, rubrica e frase introduttiva Altri grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costi- tuzione federale:

Art. 17 cpv. 1 1 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l’allestimento dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.

8 RS 700

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