AS 2009 4243
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 19 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 5 capoverso 2, 6, 25 capoverso 3 lettera c e 26 l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».
Art. 4 cpv. 2 2 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi inter- nazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.
Art. 13 cpv. 2 e 2bis 2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr2 o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza. 2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi spe- ciali: a. dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali; b. dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.