AS 2009 453
Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
Modifica del 14 gennaio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20021 che limita il numero di fornitori di prestazioni am- messi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 55a capoversi 1 e 4 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal),
Art. 1a Istituti secondo l’articolo 36a LAMal 1 I Cantoni possono far dipendere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione degli istituti secondo l’articolo 36a LAMal in cui dovranno esercitare medici di una delle categorie dell’allegato 1. 2 Il bisogno sussiste se i medici che dovranno esercitare nell’istituto soddisfano le condizioni che dovrebbero adempiere per essere ammessi ad esercitare come forni- tori di prestazioni in virtù degli articoli 2 o 3. 3 Nell’autorizzazione il Cantone stabilisce il numero di medici ammessi ad esercitare nell’istituto e le rispettive categorie. 4 Se il numero di medici che esercitano in un istituto che ha ottenuto l’autorizzazione è inferiore a quello stabilito nell’autorizzazione, l’istituto lo comunica al Cantone.
Art. 5 cpv. 3 3 Gli istituti secondo l’articolo 36a LAMal non necessitano di un’autorizzazione per l’attività dei medici che già vi esercitano all’entrata in vigore della modifica del 14 gennaio 2009. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della modifica del 14 gen- naio 2009 detti istituti comunicano al Cantone i nominativi di tali medici e le catego- rie in cui questi ultimi esercitano. Ogni aumento del numero di medici che esercita-