Lexipedia

AS 2009 4587

Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 che istituisce FRONTEX (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 che istituisce FRONTEX (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20081 Entrato in vigore il 30 gennaio 2009

Traduzione2

Missione svizzera Bruxelles, 28 marzo 2008 presso l’Unione europea

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 26 ottobre 2004, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: – Regolamento del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea Documento del Consiglio: 10827/04 FRONT 117 COMIX 429 Data d’approvazione: 26.10.20044».

RS 0.362.380.018 1 RU 2009 4583

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.362.31 4 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ott. 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, GU L 349 del 25.11.2004, p. 1;modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007, GU L 199 del 31.07.2007, p. 30.

2007-1933 4587

Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento del reg. (CE) n. 2007/2004 RU 2009

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali svizzeri, la Missione svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio, atto che costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 26 ottobre 2004 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condi- zioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europe- e, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione svizzera presso l’Unione europea coglie la presente occasione per rin- novare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua alta considerazione.

Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 che istituisce FRONTEX (Sviluppo dell'acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia