AS 2009 4589
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20081 Entrato in vigore il 30 gennaio 2009
Traduzione2
Missione svizzera Bruxelles, 28 marzo 2008 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 4 luglio 2007, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo del- l’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: – Proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che isti- tuisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (LA + S).
RS 0.362.380.019 1 RU 2009 4583
2 Dal testo originale inglese.
3 RS 0.362.31
2007-2954 4589
Sviluppo dell’acquis di Schengen . Recepimento del reg. (CE) n. 863/2007 RU 2009
Documento del Consiglio: PE-CONS 3616/07 FRONT 52 COMIX 424 CODEC 431 + REV 1 (ga) 10087/07 CODEC 598 FRONT 59 COMIX 503 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 2 COR 1 (ga) Data d’approvazione: 12.06.20074».
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali della Sviz- zera, la Missione svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 4 luglio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato il soddisfa- cimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione svizzera presso l’Unione europea coglie la presente occasione per rin- novare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua alta considerazione.
4 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 lug. 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, GU L 199 del 31.7.2007, p. 30.