AS 2009 4761
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)
Modifica del 26 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Ingresso vista la cifra II della modifica del 21 dicembre 20072 della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie concernente la nuova compensazione dei rischi (legge),
Art. 1 cpv. 1 1 La compensazione dei rischi si applica all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprese le forme particolari d’assicurazione ai sensi degli arti- coli 41 capoverso 4 e 62 della legge.
Art. 2 Gruppi di rischio 1 Perl’attuazione della compensazione dei rischi, gli assicurati sono ripartiti in gruppi di rischio secondo i criteri seguenti: a. età; b. sesso; c. presenza di un rischio elevato di malattia ai sensi dell’articolo 2a. 2 L’attribuzione ai gruppi di rischio secondo il criterio dell’età è effettuata in base all’anno di nascita degli assicurati. Il primo gruppo comprende gli assicurati dai 18 ai 25 anni. Gli assicurati dai 26 ai 90 anni sono ripartiti per gruppi di cinque anni cadauno. L’ultimo gruppo di rischio comprende gli assicurati di 91 anni e più.
1 RS 832.112.1 2 RU 2009 4755; FF 2008 19 3 RS 832.10
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Art. 2a Considerazione del rischio elevato di malattia 1 Quale criterio per il rischio elevato di malattia è determinante una degenza della durata minima di tre notti successive in un ospedale o in una casa di cura. 2 Una degenza in un ospedale o in una casa di cura in Svizzera ai sensi dell’arti- colo 39 della legge è preso in considerazione nella misura in cui durante tale degen- za sono fornite prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie. 3 La degenza per maternità ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b della legge non è preso in considerazione. 4 Per l’attribuzione della degenza a un anno civile è determinante la data del tratta- mento. Nel caso di una degenza che si protrae oltre la fine di un anno civile, la sua durata è calcolata fino al termine di tale anno. La parte della degenza che si situa nel nuovo anno civile è attribuita a quest’ultimo. Una degenza con una durata compresa tra tre e cinque notti che si protrae oltre la fine di un anno civile viene attribuita all’anno civile nel quale sono state trascorse il maggior numero di notti; se il numero di notti per anno è pari, il soggiorno è attribuito all’anno d’ammissione.
Art. 3 cpv.1 lett. b e 3
1 Per l’attuazione della compensazione dei rischi sono stabiliti per Cantone i
seguenti costi medi: b. costi medi per assicurato di ogni gruppo di rischio (media del gruppo). 3 Per impedire divergenze sensibili tra i costi medi determinanti nel confronto tem- porale o regionale, il Dipartimento federale dell’interno può stabilire una procedura di livellamento fondata su principi statistici riconosciuti.
Art. 5 Differenze di rischio medie 1 Gli assicuratori pagano, per tutti gli assicurati di un gruppo di rischio la cui media determinata conformemente all’articolo 3 è inferiore alla media generale, una tassa di rischio corrispondente alla differenza tra la media del gruppo e la media generale. 2 Gli assicuratori ricevono, per tutti gli assicurati di un gruppo di rischio la cui media determinata conformemente all’articolo 3 è superiore alla media generale, un contri- buto compensativo corrispondente alla differenza tra la media del gruppo e la media generale.
Art. 6 cpv. 1, 1bis, 2, 2bis, 2ter, 2quater e 3 1 Le tasse di rischio e i contributi compensativi sono stabiliti provvisoriamente nell’anno di compensazione. Determinanti sono: a. le degenze in un ospedale o in una casa di cura nel corso del penultimo anno civile precedente l’anno di compensazione per la determinazione dei gruppi di rischio;
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b. gli effettivi degli assicurati nei singoli gruppi di rischio nell’anno civile pre- cedente l’anno di compensazione; c. le differenze di rischio medie nell’anno civile precedente l’anno di compen- sazione. 1bis I costi determinanti sono stabiliti sulla base della data del trattamento.
2 Le tasse di rischio e i contributi compensativi definitivi sono stabiliti nel corso dell’anno successivo a quello di compensazione. Per il calcolo delle tasse e dei contributi sono determinanti: a. le degenze in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno civile precedente l’anno di compensazione per la determinazione dei gruppi di rischio; b. gli effettivi degli assicurati nei singoli gruppi di rischio nell’anno di com- pensazione; c. le differenze di rischio medie determinate per la compensazione dei rischi provvisoria nell’anno civile precedente l’anno di compensazione. 2bis Per determinare le degenze in un ospedale o in una casa di cura, l’assicuratore considera anche i suoi assicurati che durante l’anno in questione erano affiliati presso un altro assicuratore. Il rilevamento di informazioni relative a queste degenze presso l’assicuratore precedente non può tuttavia avvenire prima del rilascio dell’attestato di affiliazione all’assicuratore precedente. 2ter L’assicuratore precedente ha l’obbligo di comunicare all’assicuratore successivo le degenze in ospedale o casa di cura dell’anno precedente. 2quater Se un assicurato ha cambiato assicuratore durante un anno civile, ogni assicu- ratore deve comunicare all’assicuratore successivo le degenze in ospedale o casa di cura avvenuti fino al cambio. 3 L’istituzione comune provvede affinché nel calcolo delle tasse e dei contributi secondo il capoverso 2 sia ottenuto un equilibrio (gioco a somma zero). Gli assicura- tori che devono versare tasse di rischio e quelli che ricevono contributi compensativi devono assumere in parti uguali la differenza. L’assunzione da parte dei singoli assicuratori avviene in ragione proporzionale alle proprie tasse o ai propri contributi.
Art. 7, rubrica, cpv. 1 e 2 Saldo, statistica e rapporto sulla compensazione dei rischi
1 Abrogato
2 L’istituzione comune determina l’ammontare delle tasse di rischio e dei contributi compensativi e trasmette ad ogni assicuratore il corrispettivo saldo e all’UFSP i documenti relativi ai calcoli e al saldo per ogni assicuratore, stabiliti per Cantone e per tutta la Svizzera.
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Art. 10, rubrica, cpv. 1 e 2bis Fornitura di dati 1 Gli assicuratori forniscono i loro dati, suddivisi per Cantone, per gruppi di rischio e per anno civile, riguardanti gli effettivi degli assicurati, i costi e le partecipazioni ai costi secondo le direttive dell’istituzione comune. Trasmettono all’istituzione comune i dati con una copia del modulo ufficiale concernente l’effettivo degli assi- curati. 2bis Nella fornitura di dati vanno considerate le prestazioni fatturate, le degenze in ospedale o in casa di cura noti all’assicuratore e le modifiche degli effettivi degli assicurati avvenuti fino a due mesi prima della scadenza del termine di fornitura dei dati e che concernono l’anno civile determinante per il rilevamento dei dati.
Art. 17 cpv. 6
6 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 26 agosto 2009 1 Nel 2012 la fornitura dei dati degli assicuratori all’istituzione comune è effettuata, per la compensazione definitiva dei rischi 2011, secondo il diritto anteriore. Il cal- colo della compensazione definitiva dei rischi 2011 è effettuato secondo il diritto anteriore. 2 A partire dal 2012, gli assicuratori devono essere in grado di fornire all’istituzione comune i dati per la nuova compensazione dei rischi relativi agli anni 2010 e 2011 conformemente alla modifica d’ordinanza del 26 agosto 2009.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 26 agosto 2009 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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