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AS 2009 5093

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Modifica del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 21a cpv. 2 2 È inoltre considerato un comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno.

Art. 21c Obbligo di notifica I Cantoni comunicano a fedpol: a. le decisioni e le revoche delle misure concernenti persone contro cui è stato pronunciato un divieto di accedere a stadi, un’interdizione di accedere a un’area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia; b. le violazioni delle misure da parte di persone contro cui è stato pronunciato un divieto di accedere a stadi, un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un’interdizione di accedere a un’area, un obbligo di presentarsi alla polizia oppure un fermo preventivo di polizia; c. le aree da loro interdette allegando le relative piantine; fedpol stabilisce la scala delle piantine.

Art. 21d Abrogato

Art. 21e Divieto limitato di lasciare la Svizzera 1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera. La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interes- sati.

1 RS 120.2

2009-0768 5093

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2009

2 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento

ufficiale che ne fanno parte.

3 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di

manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se: a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera; b. risulta già registrata in HOOGAN (art. 21h) in base alle informazioni dei servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure c. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero. 4 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva. 5 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un’interdizione di accedere a un’area ai sensi dell’arti- colo 24c capoverso 2 della legge, sussistono se una persona: a. secondo le informazioni di servizi di polizia stranieri ha commesso atti vio- lenti all’estero; e b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero e risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva. 6 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricer- ca informatizzato di polizia (RIPOL) (art. 349 CP2), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.

Art. 21g Abrogato

Art. 21h Dati contenuti nel sistema d’informazione HOOGAN 1 Nel sistema d’informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN) sono registrati i dati delle persone contro cui è stato pronunciato un divieto di accedere a stadi, un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un’interdizione di accedere a un’area, un obbligo di presentarsi alla polizia o un fermo preventivo di polizia. 2 Vi sono inoltre registrate le aree interdette dai Cantoni, come pure le manifesta- zioni sportive e gli avvenimenti ad esse collegati.

2 RS 311.0

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2009

Art. 21i Accesso al sistema d’informazione HOOGAN 1 Le seguenti autorità possono accedere ai dati di HOOGAN per gli scopi indicati di seguito: a. i seguenti servizi in seno a fedpol:

1. il settore Tifoseria violenta: esclusivamente per pronunciare decisioni in

materia di divieto limitato di lasciare la Svizzera, per scambiare infor- mazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,

2. la Centrale operativa di fedpol: esclusivamente per identificare le per-

sone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,

3. l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informa-

zioni di fedpol: esclusivamente per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN; b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: esclusivamente per pro- nunciare interdizioni di accedere a un’area, obblighi di presentarsi alla poli- zia oppure fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera; c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: esclusivamente per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive; d. i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD): esclusivamente per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata; e. i servizi del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servi- zio centrale): esclusivamente per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rap- porti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle mede- sime, nonché per proporre di pronunciare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, un’interdizione di accedere a un’area o un obbligo di presentarsi alla polizia. 2 Il DFGP disciplina il diritto d’accesso a HOOGAN e definisce i presupposti per il collegamento delle autorità di cui al capoverso 1. In merito alle richieste individuali decide il direttore di fedpol.

3 In seno a fedpol la responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria

violenta.

4 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o

limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare o cancellare dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione. 5 Beneficiano dell’accesso integrale il settore Tifoseria violenta, il Servizio centrale nonché i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. La Centrale operativa

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2009

di fedpol, l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol nonché le autorità di polizia dei Cantoni e il Cgcf beneficiano dell’accesso limitato. 6 L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf per il controllo delle persone funziona per mezzo di un’interfaccia nel sistema d’informazione RIPOL.

Art. 21m Durata di conservazione e cancellazione dei dati I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura. Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura; per la cancellazione di quest’ultima si applica lo stesso principio. Le singole misure sono tuttavia cancellate al più tardi dopo dieci anni.

Art. 23a Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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