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AS 2009 5187

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Modifica del 12 giugno 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 14 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta:

I La legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio è modificata come segue:

1bis L’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l’età ordinaria di pensionamento è determinata confor- memente all’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 3 La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

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