AS 2009 5435
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:
I
Sostituzione di un’espressione Negli allegati 2 parte B, 3 parte B e 4 parte B dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali l’espressione «Cantoni di VD e VS e i Comuni del distretto di Broye del Cantone di FR» è sostituita con l’espressione «Cantone del VS».
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2009.
4 novembre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.20
2009-2731 5435
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2009
5436