AS 2009 55
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della protezione dei depositanti)
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della protezione dei depositanti)
Modifica del 19 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 20081, decreta:
I La legge sulle banche dell’8 novembre 19342 è modificata come segue:
Art. 37abis Pagamento immediato 1 I depositi ai sensi dell’articolo 37b capoverso 1bis vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi dispo- nibili.
2 L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) fissa nei singoli casi
l’importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 LEF3.
1bis I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all’importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l’articolo 219 capo- verso 4 LEF4. 4 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero pas- saggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicem- bre 19936 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo fissato nel capoverso 1bis, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intesta- tari della previdenza e dei singoli assicurati.