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AS 2009 5553

Ordinanza sull'introduzione del passaporto 2010

Ordinanza sull’introduzione del passaporto 2010

del 21 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 15 lettera d e 16 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d’identità, ordina:

Art. 1 Passaporto 2010 1 A partire dal 1° marzo 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2010).

2 A partire dal 1° marzo 2010 va rilasciato soltanto il passaporto 2010.

Art. 2 Passaporto 2003 e passaporto 2006

1 Le richieste di rilascio di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 possono

essere presentate presso la competente autorità richiedente al massimo fino al 15 febbraio 2010. 2 Le autorità di rilascio registrano le richieste per la produzione di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 nel sistema d’informazione per documenti d’identità al massimo fino al 23 febbraio 2010 e le sbloccano entro tale data per la produzione.

3 Chiunque intende richiedere un passaporto 2006 deve presentarsi personalmente

presso l’autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici entro il 23 feb- braio 2010. È possibile abbreviare il termine di 5 giorni di cui all’articolo 17a dell’ordinanza del 20 settembre 20022 sui documenti d’identità.

Art. 3 Richieste di un passaporto 2010 1 Le richieste di rilascio di un passaporto 2010 possono essere presentate a partire dal 24 febbraio 2010 presso l’autorità di rilascio competente. 2 È possibile presentarsi personalmente presso le autorità di rilascio per la registra- zione dei dati biometrici a partire dal 1° marzo 2010.

RS 143.13

2009-2476 5553

Introduzione del passaporto 2010 RU 2009

Art. 4 Rappresentanze svizzere all’estero 1 Se al momento dell’entrata in vigore, il 1° marzo 2010, della revisione parziale della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità, le rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere non sono ancora in grado, per motivi tecnici, di rilasciare i passaporti 2010, le persone immatricolate presso tali autorità possono, durante il periodo di transizione e di comune accordo con la propria autorità di rilascio compe- tente, richiedere i passaporti 2010 presso un’altra autorità di rilascio all’estero. 2 Passaporti provvisori e carte d’identità possono essere richieste presso tutte le auto- rità di rilascio all’estero.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010.

21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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