AS 2009 5655
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
1bis Essi hanno diritto a un’indennità per le spese non coperte causate, nell’esecu- zione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 9 capoverso 1bis dell’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone. 2 Le indennità previste nei capoversi 1 e 1bis sono a carico della Confederazione o del Cantone a seconda di chi dei due abbia deciso il conferimento del carattere obbligatorio generale. 3 L’importo e le modalità dei diritti all’indennità previsti nei capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o dall’autorità designata a tale scopo dal Cantone. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d’esecuzione. Le autorità possono stipulare con- venzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. Gli articoli 16b capoversi 2 e
3 e 16c lettere c–h si applicano per analogia.
Art. 16 cpv. 2–4 2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associa- zioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni. 3 La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore dell’Uffi- cio federale della migrazione e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.