AS 2009 579
AS 2009 579
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 30 gennaio 2009
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1038 (2x), 1007.0029 e 1104.2220
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 7.98
10 38 Osservazione: boulgour
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 6.65
10 38 Osservazione: grano duro precotto
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.