AS 2009 5835
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Modifica del 24 settembre 2009 Approvata dal Consiglio federale il 4 novembre 2009
La Commissione federale delle comunicazioni decreta:
I Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione federale delle comunicazioni è modificato come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’abbreviazione «UFCOM».
Art. 8 cpv. 1 lett. b e c 1 L’UFCOM prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne segue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve competenze della Commissione e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso: b. prepara le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla Commissione, segnatamente le procedure di pubblica gara; c. prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC);
Art. 13 Decisioni incidentali
1 La Commissione emana le decisioni incidentali relative alla ricusazione di un
proprio membro senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19682 sulla procedura amministrativa). 2 Le decisioni incidentali relative alla competenza e a singole questioni di diritto o di fatto, in particolare le decisioni relative alla posizione dominante sono prese dalla Commissione conformemente all’articolo 12. 3 Le decisioni incidentali relative a misure preventive sono prese dal presidente della Commissione, unitamente ad un altro membro. I restanti membri della Commissione sono informati immediatamente delle decisioni prese.