AS 2009 5959
Ordinanza che adegua ordinanze nell'ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell’ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione
stradale
Art. 11 cpv. 2 lett. a e 6
2 Le analisi dell’alito vanno eseguite con apparecchi che:
a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,10 e il 3,00 per mille;
6 L’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l’articolo 2
capoverso 5 ONC2 è accertata se il valore più basso delle due misurazioni corri- sponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.
1 È ordinato un esame del sangue se:
a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell’alito: 2bis. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per i conducenti di veicoli a motore nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni,
Art. 50a Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2009 Gli etilometri che non soddisfano i requisiti dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2011.
2009-1720 5959
Adeguamento delle ordinanze nell’ambito della prima fase della RU 2009
2. Ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione
stradale
Ingresso visti gli articoli 55 capoversi 6bis e 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
Art. 2 cpv. 5 5 I conducenti nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato sottostanno al divieto di consumare bevande alcoliche.
3. Ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle quote cantonali di
partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale
Ingresso visti gli articoli 57 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie (Lferr); visti gli articoli 33 e 63 della legge del 20 marzo 20098 sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l’articolo 18a della legge del 23 giugno 20069 sugli impianti a fune,
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l’indennità per l’offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell’ambito del traffico regio- nale viaggiatori e per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria del traffico regionale nonché di quella relativa agli impianti a fune del traffico regionale.
Art. 3 Calcolo della partecipazione cantonale 1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori (ind.)
3 RS 741.11 4 RS 741.01 5 RS 814.01 6 RS 742.101.2 7 RS 742.101 8 RS 745.1; RU 2009 5631 9 RS 743.01
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e al finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all’unità: a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.)3 × 0,5375 + 0,2 b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.)4 × 0,733 + 0,15 CIS = coefficienti degli indici strutturali conformemente all’articolo 6 capoverso 2. 2 Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 5 Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lun- ghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].
Allegato, rimando all’articolo (art. 3 cpv. 2)
4. Ordinanza del 25 novembre 199810 concernente l’accesso alla rete
ferroviaria
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti: a. Concerne soltanto il testo tedesco b. Concerne soltanto il testo tedesco c. «Ufficio federale» con «UFT» d. «attestato di sicurezza» con «certificato di sicurezza».
Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva 1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) rilascia l’autorizzazione per l’accesso alla rete per dieci anni al massimo alle imprese che:
Art. 7 cpv. 1
1 L’impresa richiedente deve provare che i veicoli soddisfano i requisiti per un
esercizio sicuro (art. 9 cpv. 2 lett. c LFerr). In particolare occorre assicurare che siano impiegati soltanto veicoli omologati conformemente alla OFerr11 o secondo
10 RS 742.122 11 RS 742.141.1
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disposizioni estere almeno equivalenti e che la manutenzione dei veicoli sia suffi- ciente a garantire la sicurezza dell’esercizio.
Art. 8 Certificato di sicurezza 1 Il rispetto delle disposizioni concernenti il personale da impiegare e i veicoli, in relazione alle tratte da utilizzare, come pure la garanzia della responsabilità civile prescritta e il rispetto generale delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utiliz- zare (art. 9 cpv. 2 lett. f LFerr) vanno confermati all’UFT 30 giorni prima dell’avvio dell’esercizio e, in seguito, a ogni scadenza della durata di validità del certificato di sicurezza, allegando le necessarie prove secondo l’allegato 2. 2 Una volta esaminati i documenti richiesti, l’UFT rilascia il certificato di sicurezza per le relative tratte. 3 La durata di validità del certificato è decisa dall’UFT in funzione delle condizioni d’esercizio. La durata di validità massima è di tre anni.
Art. 24 1 Il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di controllare il rispetto delle prescrizioni da parte dell’utente della rete. I controlli non devono ostacolare l’esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato. 2 Il gestore dell’infrastruttura comunica all’UFT le irregolarità constatate in occa- sione di tali controlli. 3 In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore dell’infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa l’UFT entro tre giorni lavorativi.
Allegato 2 (art. 8 cpv. 1)
Prove per il certificato di sicurezza
Affinché il certificato di sicurezza possa essere rilasciato nei termini previsti, occorre allegare alla domanda la seguente documentazione: a. una descrizione del sistema di gestione della sicurezza inerente alla tratta e in funzione delle regole della garanzia di qualità; b. un’analisi dei rischi e le misure di sicurezza ordinate in base ad essa; c. una lista delle categorie di personale incaricate di svolgere attività rilevanti per la sicurezza, con indicazione degli effettivi e una dichiarazione formale secondo cui il personale in questione dispone delle qualifiche richieste; d. una lista dei veicoli da impiegare e la loro omologazione, eventualmente l’omologazione di tipo;
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e. un confronto, in forma di tabella, tra le esigenze poste ai veicoli in funzione delle tratte e le effettive caratteristiche dei veicoli conformemente all’omo- logazione; f. un attestato dell’assicurazione di responsabilità civile o una prova di sicu- rezze equivalenti; g. una dichiarazione formale (attestazione) dell’utente della rete secondo cui, in base a un controllo interno, è garantito che sono osservate le disposizioni di sicurezza inerenti alle tratte da utilizzare; h. una dichiarazione formale secondo cui l’equipaggiamento dei veicoli corri- sponde all’equipaggiamento delle tratte conformemente a quanto stabilito dall’UFT o secondo cui nell’ambito dell’analisi dei rischi di cui alla lettera b è stata esaminata la sostenibilità delle eventuali divergenze; i. una dichiarazione formale secondo cui sono rispettate le prescrizioni d’eser- cizio del gestore dell’infrastruttura e sono state dichiarate le eventuali diver- genze.
5. Ordinanza del 23 novembre 198312 sulle ferrovie
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti: a. Concerne soltanto il testo tedesco b. Concerne soltanto il testo tedesco c. «Dipartimento» con «DATEC»; d. «Ufficio federale» con «UFT».
Art. 12 cpv. 5 5 Le prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni devono essere sottoposte per approvazione all’UFT tre mesi prima della previ- sta entrata in vigore.
Art. 12b Trattamento di dati da parte dell’UFT 1 Ai fini della pianificazione del traffico, l’UFT può chiedere alle imprese ferroviarie i dati relativi alle tratte conformemente all’allegato 3. 2 I dati relativi alle tratte possono essere utilizzati anche per studi e statistiche e trasmessi a tale scopo ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.
12 RS 742.141.1
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Art. 15 cpv. 1 1 Le imprese ferroviarie informano l’UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all’UFT.
Abrogati
Abrogato
Allegato 3
Dati relativi alle tratte
Sono dati relativi alle tratte: a. il numero di viaggiatori; b. la quantità di merci trasportate (espressa in tonnellate lorde, nette e nette- nette); c. le categorie di merci; d. i tipi di trasporto (traffico a carro completo, traffico combinato ecc.); e. il numero di treni; f. il tipo di treni.
6. Regolamento dell’11 gennaio 191813 concernente l’impianto e
la tenuta del registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione
Titolo Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione
13 RS 742.211.1
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Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 7 cpv. 1 1 Nella rubrica riservata all’oggetto del pegno, si dovrà iscrivere, per le imprese di strade ferrate, il punto dove comincia e il punto dove finisce la linea costituita in pegno e la sua lunghezza chilometrica. Se la linea costituisce soltanto una parte di una rete più estesa, si noterà che nell’oggetto del pegno è compresa anche una parte del materiale adibito alla manutenzione, da determinarsi in conformità dell’arti- colo 27 della legge.
7. Ordinanza del 1° novembre 200014 concernente l’accesso alle
professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco
Ingresso visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2 e 13 della legge federale del 20 marzo
200915 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS);
in applicazione dell’articolo 5 dell’accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri),
Art. 2 Prova dell’affidabilità Per provare l’affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all’articolo 4 capoverso 2 LPTS. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.
Art. 3 Prova della capacità finanziaria 1 La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell’impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono
14 RS 744.103 15 RS 744.10; RU 2009 5651 16 RS 0.740.72
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tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante fideiussione o garanzia di banca.
2 Perprovare la capacità finanziaria occorre presentare l’ultimo conto annuale,
comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni17.
3 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:
a. il bilancio d’apertura; b. un piano d’esercizio; c. attestazioni concernenti i crediti d’esercizio accordati all’impresa; d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell’impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà. 4 I conti annuali o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali. 5 La fideiussione o la garanzia di banca devono garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell’autorizzazione di accesso.
Art. 4, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Prova della capacità professionale 1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all’articolo
4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti:
2 Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea conces- sionario conformemente all’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre
200918 sul trasporto di viaggiatori.
8. Ordinanza del 14 marzo 199419 sulla costruzione dei battelli
Art. 1 cpv. 2 2 Per la costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione fede- rale si applicano gli articoli 5–12, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capo- versi 1 e 2, 46–49 e 57.
17 RS 220 18 RS 745.11; RU 2009 6027 19 RS 747.201.7
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Art. 5 cpv. 1 1 La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e delle installazioni devono essere eseguiti secondo le norme tecniche riconosciute e sotto la direzione di specialisti.
Art. 44 cpv. 4 e 5 4 All’equipaggio dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia gli articoli 14 e 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l’articolo 41 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 200920 sulle atti- vità rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario. 5 Le persone designate dalle imprese di navigazione per i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della naviga- zione e disporre delle qualifiche corrispondenti.
Art. 45 cpv. 3 3 Le imprese di navigazione titolari di una concessione federale notificano senza indugio all’Ufficio federale le modifiche degli effettivi dei conducenti di battello.
9. Ordinanza del 26 gennaio 197221 concernente la legge sulla durata
del lavoro
Sostituzione di espressioni Negli articoli 2 capoverso 1, frase introduttiva e lettera d, 3 capoversi 4, secondo periodo e 5, 19 capoverso 1 e 24 capoverso 1, frase introduttiva, nonché nel titolo VI e negli articoli 27 capoversi 1 e 2, 30, 31, 32 capoverso 1, 34 capoverso 1 e 36 capoverso 2 il termine «legge» è sostituito con «LDL». Negli articoli 3 capoverso 4 primo periodo, 6 capoversi 1 e 2 lettere b e c, 6 capo- versi 5–8, 8 capoverso 4, 8b capoverso 6, 8c capoverso 3, 11 capoversi 1, 3, 4, 6, frase introduttiva, 7 e 8, 12 capoverso 5, 14 capoversi 1–3 e 6 lettera b, 15 capover- so 7, 17 capoverso 1 lettera b, 18 capoverso 2, 20 capoverso 2, 21 capoverso 1, 32 capoverso 2 nonché 33 capoverso 1 l’espressione «della legge» è sostituita con «LDL». Nell’ingresso è stralciata l’espressione «, detta qui di seguito «legge»». In tutto l’atto, l’espressione «impresa d’autoservizi con corse regolari di linea» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «impresa d’autoservizi in concessione».
20 RS 742.141.2; RU 2009 5997 21 RS 822.211
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Art. 1 cpv. 2
2 Sono considerate imprese d’autoservizi in concessione le imprese che eseguono
corse con veicoli stradali in virtù di una concessione per il trasporto di viaggiatori.
Art. 4 cpv. 1, 3 e 4 1 Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli 5 e seguenti della presente ordinanza, la LDL è applicabile agli ausiliari privati delle agenzie postali. 3 Le prescrizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3 LDL non sono applicabili agli ausi- liari privati delle agenzie postali. 4 La LDL non è applicabile ai familiari e ai supplenti dei titolari delle agenzie postali. Non è parimenti applicabile ai parenti che convivono con il titolare di un’agenzia postale nella stessa economia domestica.
Art. 7 Durata giornaliera media del lavoro 1 La durata giornaliera media del lavoro giusta l’articolo 4 capoversi 1 e 2 LDL si ottiene addizionando la durata del lavoro compiuto in una serie di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro. Se per raggiungere la media prescritta risulta necessaria l’assegnazione di giorni di compensazione, questi non sono consi- derati giorni di riposo ma giorni di lavoro. 2 L’organizzazione della durata del lavoro nel corso dell’anno deve essere convenuta in un accordo scritto tra l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.
Art. 9 cpv. 5 e 6 5 Agli ausiliari privati dei titolari di agenzie postali l’indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.
6 Ai conducenti di veicoli a motore di un’impresa d’autoservizi in concessione
(esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o di un’impresa secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, l’indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.
Art. 10 cpv. 3, frase introduttiva, nonché lett. d e e 3 Nei casi seguenti e previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresen- tanti, il turno di servizio può essere prolungato fino a 13 ore nella media di
28 giorni, ma non oltre 14 ore in singoli giorni:
d. per i lavoratori occupati nelle agenzie postali, al fine di assicurare, con lo stesso personale, l’afflusso degli oggetti postali al mattino e la loro spedi- zione alla sera, purché lo esiga la struttura dell’orario; e. abrogata
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Art. 18 cpv. 2 e 25 cpv. 1 Abrogati
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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