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AS 2009 6019

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)

del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati:

a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 5 o di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 4–6 della legge del 18 giugno 19934 sul trasporto viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un’attestazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19235 sul registro del naviglio. 2 Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione. 3 Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 5–8 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non pre- veda altrimenti. 4 La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

RS 742.41

2008-3156 6019

Legge sul trasporto di merci RU 2009

Art. 2 Veicoli Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un’unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.

Art. 3 Requisiti di qualità e cooperazione

1 Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali

riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti. 2 Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d’utenza.

Art. 4 Promovimento del traffico merci interno 1 L’Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l’approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della legge del 19 dic.

20086 sul trasferimento del traffico merci).

2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concor- dare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell’ambito di una gestione improntata all’economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l’impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari. 3 Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi. 4 Le disposizioni della legge del 18 giugno 19937 sul trasporto viaggiatori concer- nenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.

Art. 5 Trasporto di merci pericolose

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può affidare l’autorizzazione, l’omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un’ese- cuzione conforme alle prescrizioni.

6 RS 740.1; RU 2009 5949 7 RS 744.10

Legge sul trasporto di merci RU 2009

Art. 6 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza 1 In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare priori- tariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un’impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio parti- colari.

Art. 7 Responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b–40f Lferr8.

Art. 8 Obblighi del detentore del veicolo 1 Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli omologati di cui all’articolo 17a Lferr9 è responsabile della manutenzione del veicolo e dell’apposizione sullo stesso dei contrassegni richiesti. Il Consiglio fede- rale stabilisce tali contrassegni. 2 Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo dure- vole, o al proprietario del veicolo.

Sezione 2: Contratto d’utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 9 Contratto d’utilizzazione di veicoli 1 Il contratto d’utilizzazione di veicoli disciplina l’uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge. 2 Ai contratti d’utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d’utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario – CUV) della Convenzione del 9 mag- gio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199910.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 10 Contratto di trasporto 1 Con il contratto di trasporto, l’impresa s’impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

2 Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

8 RS 742.101; RU 2009 5973 9 RS 742.101; RU 2009 5973 10 RS 0.742.403.12

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3 Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199911.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 11 Vigilanza I trasporti di merce secondo l’articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istru- zioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l’applicazione se infrangono la presente legge, l’autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

Art. 12 Rimedi giuridici 1 Le controversie patrimoniali tra il cliente e l’impresa sottostanno alla giurisdizione civile. 2 Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione ammini- strativa federale.

Art. 13 Contravvenzioni Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.

Art. 14 Delitti Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecu- tiva dell’articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Con- siglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecunia- ria.

Art. 15 Perseguimento d’ufficio I reati previsti dal Codice penale12 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1; b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla let- tera a.

11 RS 0.742.403.12 12 RS 311.0

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Art. 16 Competenza 1 Ilperseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni. 2 Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuita- mente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Consiglio federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.13

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

13 FF 2009 227

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