AS 2009 6091
AS 2009 6091
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 3 3 Per il 2009, il contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni di cui al capoverso 2 è aumentato di 20 franchi per ettaro.
Art. 40 cpv. 4 4 Per combattere con mezzi meccanici le piante problematiche, il servizio cantonale di protezione della natura può autorizzare eccezioni alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data di sfalcio e la frequenza dello sfalcio.
Art. 45 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 62 cpv. 1 lett. a e c nonché 2 lett. a 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per SSRA è fissato come segue:
a. animali della specie bovina e bufali di oltre 120 giorni, equini di oltre 30 mesi, animali della specie caprina di oltre un anno 90 franchi c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini nonché conigli 280 franchi
2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
a. animali della specie bovina e bufali, equini, animali della specie ovina e caprina di oltre un anno nonché conigli 180 franchi
1 RS 910.13
2009-0867 6091
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2009
II L’allegato è modificato come segue:
N. 3 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese.
N. 6.5 cpv. 1 1 Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosa- nitari autorizzati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti fitosanitari e non menzionati nel capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d’utilizzazione. Sono fatte salve le prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura di cui al numero 6.2.
N. 7 punto 1
1. Cereali da semina
– Pausa di sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: coltivazione al massimo due anni di coltivazione di seguito. Abrogato
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 27 capoverso 3 entra in vigore il 1° dicembre 2009.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 916.161
Ordonnance sur les paiements directs RO 2009
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2009