AS 2009 6243
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici; in esecuzione della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni; in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza si applica agli apparecchi e agli impianti fissi che possono provocare perturbazioni elettromagnetiche e agli apparecchi e agli impianti fissi il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni.
2 La presente ordinanza disciplina:
a. l’immissione in commercio di apparecchi e l’installazione di impianti fissi; b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità; c. il controllo degli apparecchi immessi in commercio e degli apparecchi e degli impianti fissi in servizio.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. apparecchio:
1. un prodotto destinato all’utente finale o una combinazione di tali pro-
dotti immessa in commercio come unità funzionale indipendente, che può provocare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni,
RS 734.5
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2. componenti o sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utente
finale in un simile prodotto e che possono provocare perturbazioni elet- tromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali per- turbazioni,
3. una combinazione di simili prodotti ed eventualmente di altre installa-
zioni che costituisce un impianto mobile ed è destinata a essere utiliz- zata in luoghi diversi; b. impianto fisso: una combinazione di apparecchi e installazioni destinata a essere utilizzata in modo permanente in un luogo prestabilito; c. perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può disturbare il funzionamento di un apparecchio o di un impianto fisso, segna- tamente un rumore elettromagnetico, un segnale non desiderato o un’altera- zione del mezzo stesso di propagazione; d. immissione in commercio: il trasferimento o la consegna di un apparecchio a titolo oneroso o gratuito; e. messa in esercizio: l’installazione e la prima messa in funzione di un appa- recchio o di un impianto fisso. 2 La messa in esercizio di un apparecchio è equiparata all’immissione in commercio se quest’ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera d.
Art. 3 Eccezioni La presente ordinanza non si applica: a. agli apparecchi e agli impianti fissi la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da atti normativi specifici; b. agli apparecchi:
1. che generano emissioni elettromagnetiche talmente ridotte da consen-
tire l’esercizio conforme al loro scopo degli impianti radio e di teleco- municazione, degli altri apparecchi e degli impianti fissi, e
2. che, malgrado le perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti
dal loro impiego, possono essere utilizzati senza disturbi inaccettabili; c. agli impianti trasmittenti per radioamatori, esclusi quelli disponibili in com- mercio; d. ai kit di componenti assemblati dai radioamatori e agli apparecchi disponi- bili in commercio modificati dai radioamatori per il proprio uso; e. agli apparecchi utilizzati dai competenti organi della Confederazione esclu- sivamente per adempiere i compiti previsti dalla legge militare del 3 febbraio 19954, dalla legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salva-
4 RS 510.10 5 RS 120
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guardia della sicurezza interna e dalla legge federale del 3 ottobre 20086 sul servizio informazioni civile.
Art. 4 Requisiti principali 1 Gli apparecchi e gli impianti fissi devono essere costruiti e fabbricati secondo lo stato della tecnica, in modo che: a. le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate siano inferiori a un livello che comprometta l’esercizio conforme al loro scopo di apparecchi radio e di telecomunicazione o di altri apparecchi e di altri impianti fissi; b. in caso di perturbazioni elettromagnetiche derivanti da un esercizio con- forme al loro scopo, il loro funzionamento non sia disturbato in modo inac- cettabile. 2 Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole tecniche riconosciute. Le indicazioni sull’impiego previsto dei componenti devono essere rispettate. 3 Le regole tecniche riconosciute in base alle quali sono installati gli impianti fissi devono essere documentate. Il gestore dell’impianto fisso deve conservare tale documentazione finché l’impianto è in servizio e presentarla all’autorità competente che ne fa richiesta.
Art. 5 Norme tecniche
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d’intesa con la Segreteria di
Stato dell’economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti prin- cipali. 2 Per quanto possibile, l’UFCOM designa norme armonizzate a livello internazionale.
3 L’UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elabo-
rare norme tecniche.
4 L’UFCOM pubblica nel Foglio federale le norme tecniche designate con titolo e
riferimenti7.
Art. 6 Adempimento dei requisiti principali per gli apparecchi
1 Se gli apparecchi sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui
all’articolo 5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti. 2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in com- mercio apparecchi deve poter provare che i requisiti principali sono soddisfatti in altro modo.
3 In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM indica il momento
in cui la presunzione di conformità di cui al capoverso 1 viene a cadere per gli apparecchi fabbricati sulla base della versione precedente.
6 RS 121
7 Le norme tecniche designate possono essere ottenute presso il Centro svizzero
d’informazione sulle regole tecniche o consultate all’indirizzo http://www.snv.ch
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Sezione 2: Immissione in commercio di nuovi apparecchi
Art. 7 Condizioni Gli apparecchi possono essere immessi in commercio soltanto se adempiono i requi- siti principali di cui all’articolo 4 e soddisfano le disposizioni pertinenti della pre- sente ordinanza.
Art. 8 Valutazione della conformità 1 La conformità degli apparecchi ai requisiti principali deve essere valutata mediante la procedura di valutazione della conformità descritta nell’allegato 1. 2 A discrezione del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera può essere applicata anche la procedura descritta nell’allegato 2.
Art. 9 Dichiarazione di conformità
1 Chiunque immetta in commercio un apparecchio deve potere presentare una
dichiarazione di conformità dalla quale risulti che l’apparecchio è conforme ai requi- siti principali. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo man- datario con sede in Svizzera. 3 Se l’apparecchio è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.
Art. 10 Contenuto della dichiarazione di conformità
1 La dichiarazione di conformità deve contenere:
a. il contrassegno (art. 13); b. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Sviz- zera; c. i riferimenti delle norme tecniche o altre specificazioni cui l’apparecchio corrisponde e in base alle quali viene dichiarata la conformità alle disposi- zioni della presente ordinanza; d. la data della dichiarazione; e. il nome e la firma della persona autorizzata a firmare. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.
Art. 11 Documentazione tecnica 1 Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica che certifichi la conformità ai requisiti principali. La documentazione tecnica deve estendersi alla costruzione e alla fabbricazione dell’apparecchio e contenere almeno:
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a. una descrizione, preferibilmente corredata di fotografie, che consenta di identificare chiaramente l’apparecchio; b. una prova della conformità totale o parziale dell’apparecchio alle norme tec- niche di cui all’articolo 5; c. la dichiarazione dell’organismo di valutazione della conformità attestante la conformità dell’apparecchio ai requisiti, qualora sia stata applicata la proce- dura descritta nell’allegato 2. 2 Se le norme tecniche di cui all’articolo 5 non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte, la documentazione tecnica deve contenere, invece della prova secondo il capoverso 1 lettera b, le indicazioni seguenti: a. una descrizione e una spiegazione dei provvedimenti adottati per adempiere i requisiti principali; b. la descrizione della valutazione eseguita conformemente all’articolo 8, in particolare della compatibilità elettromagnetica, dei risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e dei rapporti d’esame. 3 La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; può essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una delle lingue men- zionate.
Art. 12 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica 1 Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera, i respon- sabili dell’offerta o dell’immissione in commercio devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell’apparecchio. 2 Per le produzioni di apparecchi in serie, il termine decorre dalla data di fabbrica- zione dell’ultimo esemplare.
Art. 13 Contrassegno Ogni apparecchio deve recare l’indicazione del tipo, del lotto e del numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un’identificazione univoca.
Art. 14 Informazioni
1 Ogni apparecchio deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
a. il nome del fabbricante e, se il fabbricante non risiede in Svizzera, il nome e l’indirizzo del suo mandatario con sede in Svizzera o del responsabile del- l’immissione in commercio; b. tutte le indicazioni sui provvedimenti da adottare nell’assemblaggio, nell’installazione, nella manutenzione o nell’uso dell’apparecchio al fine di garantire che esso adempia i requisiti principali quando è utilizzato;
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c. un’indicazione chiara della restrizione d’uso per gli apparecchi la cui con- formità ai requisiti principali non è garantita nelle zone residenziali. 2 L’indicazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere riportata se del caso anche sull’imballaggio. 3 Le informazioni richieste per consentire l’impiego conforme all’uso cui l’apparec- chio è destinato devono figurare nelle istruzioni allegate all’apparecchio. 4 Le informazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita in Svizzera; nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
Art. 15 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano dichiarazioni devono: a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giungo 19968 sull’accredita- mento e sulla designazione; b. essere riconosciuti in Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero. 2 La documentazione di un altro organismo è riconosciuta come prova se può essere accertato con verosimiglianza che le procedure o le valutazioni e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Sezione 3: Apparecchi destinati all’incorporazione in un impianto fisso determinato
Art. 16 1 Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso determinato e non disponibili in commercio non sottostanno alla procedura di valutazione della con- formità.
2 La documentazione allegata a un simile apparecchio deve contenere, oltre alle
indicazioni di cui agli articoli 13 e 14 capoverso 1 lettera a: a. la designazione dell’impianto fisso nel quale l’apparecchio deve essere incorporato e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica; b. le misure da adottare per la sua incorporazione nell’impianto, per non com- promettere la conformità di quest’ultimo.
8 RS 946.512
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Sezione 4: Esposizione e dimostrazione
Art. 17
1 Chiunque esponga o dimostri il funzionamento di un apparecchio o un impianto
fisso che non soddisfi i requisiti per l’immissione in commercio o la messa in eserci- zio deve indicare chiaramente che l’apparecchio o l’impianto fisso in questione non adempie le prescrizioni e potrà essere messo in commercio o in esercizio unicamente quando sarà stato reso conforme alla presente ordinanza.
2 Le dimostrazioni possono avvenire solo a condizione che siano presi provvedi-
menti adeguati per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Sezione 5: Immissione in commercio di apparecchi usati
Art. 18
1 Gli apparecchi usati possono essere immessi in commercio solo se adempiono i
requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio. 2 Gli apparecchi usati nei quali sono stati sostituiti componenti importanti per il loro funzionamento soggiacciono alle stesse disposizioni degli apparecchi nuovi.
Sezione 6: Controllo
Art. 19 Principi 1 L’UFCOM controlla se gli apparecchi immessi in commercio e gli apparecchi e gli impianti fissi in servizio soddisfano le disposizioni della presente ordinanza o se perturbano l’esercizio di altri apparecchi o di altri impianti fissi.
2 A tal fine l’UFCOM effettua verifiche mediante campionatura e procede a un
controllo qualora indizi fondati indichino che un apparecchio o un impianto fisso non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.
3 L’UFCOM può esigere la consegna a titolo gratuito di apparecchi o il libero
accesso gratuito a impianti fissi. Qualora si verifichino perturbazioni, può effettuare controlli e ordinare provvedimenti in qualsiasi momento.
4 L’UFCOM può esigere che l’Amministrazione delle dogane gli fornisca informa-
zioni, durante un periodo determinato, sull’importazione di apparecchi.
Art. 20 Competenze
1 L’UFCOM può esigere dal responsabile dell’immissione in commercio di un
apparecchio o dell’esercizio di un impianto fisso la documentazione e le infor- mazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti di controllo. A tale riguardo fissa un termine adeguato.
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2 In occasione dei controlli gli utenti devono presentare:
a. la documentazione in loro possesso sugli apparecchi e sugli impianti fissi; b. le informazioni utili alla determinazione del responsabile dell’immissione in commercio o dell’esercizio. 3 Qualora vi sia motivo di ritenere che un impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti, l’UFCOM può esigere dal proprietario la prova della conformità dell’impianto ai requisiti principali. Può esigere anche l’esecuzione di un esame dell’impianto.
Art. 21 Esami
1 L’UFCOM può incaricare un laboratorio di prova di esaminare l’apparecchio o
l’impianto fisso qualora: a. la documentazione e le informazioni richieste non siano presentate entro il termine fissato; b. dalla dichiarazione di conformità non risulti chiaramente se l’apparecchio adempie i requisiti richiesti; c. vi sia motivo di ritenere che l’apparecchio non corrisponda alla dichiara- zione di conformità o a un altro certificato; d. vi sia motivo di ritenere che l’apparecchio o l’impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti. 2 L’UFCOM può ordinare l’esame di un impianto fisso se sussistono reclami riguar- danti perturbazioni. 3 Prima di ordinare l’esame di un apparecchio, l’UFCOM sente il responsabile della sua immissione in commercio. Prima di ordinare l’esame di un impianto fisso, sente il proprietario di quest’ultimo. 4 I costi degli esami sono a carico del responsabile dell’immissione in commercio dell’apparecchio e del proprietario dell’impianto qualora: a. questi non abbia fornito o abbia fornito solo parzialmente la documentazione e le informazioni richieste entro il termine fissato; oppure b. dagli esami risulti che gli apparecchi o gli impianti fissi non adempiono i requisiti richiesti.
Art. 22 Provvedimenti 1 Se dal controllo o dalla verifica risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFCOM ordina i provvedimenti adeguati. 2 Se risulta che un apparecchio o un impianto fisso genera o subisce perturbazioni, l’UFCOM può: a. vietarne l’ulteriore immissione in commercio; b. disporne il ritiro, il sequestro o la confisca;
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c. vietare o limitare il proseguimento dell’esercizio; oppure d. esigere un adeguamento dell’apparecchio o dell’impianto fisso. 3 Se, nonostante il rispetto delle norme tecniche riconosciute, si manifestano pertur- bazioni o effetti pericolosi, l’UFCOM ordina i provvedimenti adeguati e decide in merito alla ripartizione dei costi tra gli interessati.
4 L’UFCOM può pubblicare i provvedimenti adottati.
Art. 23 Tasse 1 L’UFCOM percepisce tasse per le decisioni prese in adempimento dei suoi compiti di controllo.
2 Le tasse sono riscosse in virtù dell’ordinanza del DATEC del 7 dicembre 20079
sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. 3 Nel determinare la tassa, i costi per il ricorso a terzi ai sensi dell’articolo 21 sono fatturati separatamente come spese.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1 Gli apparecchi possono essere immessi in commercio conformemente alle prescri-
zioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli impianti fissi possono essere messi in servizio conformemente alle prescrizioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 RS 784.106.12
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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)
Procedura di controllo interno della fabbricazione
1 Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica
del proprio apparecchio sulla base dei fenomeni determinanti e stabilisce se soddisfa o meno i requisiti principali di cui all’articolo 4. La corretta appli- cazione di tutte le norme tecniche ai sensi dell’articolo 5, i cui riferimenti sono pubblicati nel Foglio federale, equivale alla valutazione della compati- bilità elettromagnetica.
2 Nella valutazione della compatibilità elettromagnetica si tiene conto di tutte
le normali condizioni di esercizio conforme allo scopo dell’apparecchio. Se un apparecchio può funzionare in diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve accertare che l’apparecchio sod- disfi i requisiti principali di cui all’articolo 4 in tutte le configurazioni desi- gnate dal fabbricante come rappresentative dell’impiego dell’apparecchio conforme al suo scopo. 3 Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11, il fabbricante stila la documentazione tecnica attestante la conformità dell’apparecchio ai requisiti principali della presente ordinanza.
4 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige la dichiara-
zione di conformità in base alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.
5 Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari per assicurare che gli
apparecchi siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al numero 3 e ai requisiti della presente ordinanza.
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 2)
Procedura di esame da parte dell’organismo di valutazione della conformità
1 La presente procedura corrisponde a quella descritta nell’allegato 1, comple-
tata con le disposizioni seguenti.
2 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera presenta la documen-
tazione tecnica all’organismo di valutazione della conformità conforme- mente all’articolo 15 chiedendo che esso proceda alla sua valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera comunica all’organismo di valutazione della conformità quali aspetti dei requisiti principali deve valutare.
3 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione
tecnica e valuta se quest’ultima dimostra adeguatamente che i requisiti oggetto della valutazione sono rispettati. Se la conformità dell’apparecchio è confermata, l’organismo di valutazione della conformità rilascia una dichia- razione al fabbricante o al suo mandatario con sede in Svizzera attestante la conformità di detto apparecchio ai requisiti. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti principali che sono stati sottoposti alla valutazione dell’organismo di valutazione della conformità.
4 Il fabbricante allega la dichiarazione dell’organismo di valutazione della
conformità alla documentazione tecnica.
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Allegato 3 (art. 24)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I L’ordinanza del 9 aprile 199710 sulla compatibilità elettromagnetica è abrogata.
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 6 dicembre 199911 sull’organizzazione
del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 11 cpv. 3 lett. e
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFCOM svolge le seguenti funzioni:
e. assicura la conformità degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi alle prescrizioni sulla compatibilità elettromagnetica ed esercita la sorveglianza del mercato in questo settore.
2. Ordinanza del 30 marzo 199412 sulla corrente debole
Art. 5 cpv. 5 5 Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 200913 sulla compatibilità elettromagnetica.
3. Ordinanza del 7 dicembre 199214 sull’Ispettorato federale
degli impianti a corrente forte
Art. 2 cpv. 1 lett. k Abrogata
10 RU 1997 1008, 2000 762 3012 11 RS 172.217.1 12 RS 734.1 13 RS 734.5 14 RS 734.24
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4. Ordinanza del 9 aprile 199715 sui prodotti elettrici a bassa tensione
Art. 1 cpv. 3 3 Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 200916 sulla compatibilità elettromagnetica.
Art. 4 cpv. 1 1 I prodotti a bassa tensione destinati a essere utilizzati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente conti- nua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all’allegato I della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 200617 concernente il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata; direttiva «bassa tensione»).
5. Ordinanza del 7 novembre 200118 sugli impianti a bassa tensione
Art. 4 cpv. 3 3 Perla compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli impianti si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 200919 sulla compatibilità elettromagnetica.
6. Ordinanza del 5 dicembre 199420 sulle installazioni elettriche
delle ferrovie
Art. 6 cpv. 4 4 Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 200921 sulla compatibilità elettromagnetica.
15 RS 734.26 16 RS 734.5 17 GU n. L 374 del 27.12.2006, pag. 10; consultabile all’indirizzo http://eur-lex-europa.eu 18 RS 734.27 19 RS 734.5 20 RS 734.42 21 RS 734.5
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7. Ordinanza del 14 giugno 200222 sugli impianti di telecomunicazione
Art. 6 cpv. 3 3 Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell’ordinanza del 9 aprile 199723 sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell’ordinanza del 18 novem- bre 200924 sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22–25 della presente ordinanza.
Art. 13 cpv. 5 e 14 cpv. 3 Abrogati
22 RS 784.101.2 23 RS 734.26 24 RS 734.5
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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