AS 2009 6417
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 e 6 5 Il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione se questi la interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1. 6 Per il rimborso di questi costi di formazione il datore di lavoro può accordare un termine di quattro anni al massimo, se la sua partecipazione ai costi ammonta almeno a 50 000 franchi.
Art. 22 cpv. 1 1 I posti vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet, nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.
Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva 1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte al compimento del 58° anno d’età, il rapporto di lavoro termina al compimento del 61° anno d’età per:
Art. 34 Congedo di prepensionamento (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Se le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddi- sfatte al compimento del 58° anno d’età, l’autorità competente ai sensi dell’arti- colo 2 può concedere agli impiegati un congedo di prepensionamento prima della fine del rapporto di lavoro secondo l’articolo 33 capoverso 1.
1 RS 172.220.111.3
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2 Il congedo di prepensionamento inizia:
a. al più presto al compimento del 58° anno d’età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sot- tufficiali di professione specialisti nonché dei membri del Corpo delle guar- die di confine; b. al più presto al compimento del 60° anno d’età e dura al massimo dodici mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito. 3 Se il rapporto di lavoro è prolungato secondo l’articolo 33 capoverso 5, l’inizio del congedo di prepensionamento è rinviato di conseguenza. 4 Durante il congedo di prepensionamento non si applicano gli articoli 11a, 39, 40, 42, 45–50, 52, 53–61, 63–88, 88c–88k, 89, 95, 96 e 103–106.
Art. 34a, rubrica, cpv. ,1 primo periodo e 3, primo periodo Continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento (art. 32k cpv. 3 LPers) 1 Durante il congedo di prepensionamento l’impiegato ha diritto, fino alla fine del rapporto di lavoro, all’intero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio). … 3 Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 let- tera a oppure b si dimette da una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 prima dell’inizio del congedo di prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua formazione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello sti- pendio per la durata massima del congedo di prepensionamento (art. 34 cpv. 2 lett. a oppure b). …
Art. 45 cpv. 1 lett. c
1 Possono essere versate indennità per:
c. il lavoro a turni.
Art. 56a Prestazioni in caso di malattia e infortunio durante i viaggi di servizio all’estero (art. 29 LPers)
In caso di malattia o infortunio durante i viaggi di servizio all’estero, il datore di lavoro assume le spese non coperte dalle assicurazioni private degli impiegati per le prestazioni che in Svizzera sono rimborsate nel quadro della legge federale del
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18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie e della legge federale del 20 marzo
19813 sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 78 cpv. 2bis, 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a–c nonché 5 2bis Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
3 Non è versata alcuna indennità a persone:
a. concerne soltanto il testo francese b. la cui rendita di invalidità o di vecchiaia presso PUBLICA ha raggiunto o superato il valore di cui all’articolo 57 del regolamento di previdenza del 15 giugno 20074 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC); c. concerne soltanto il testo francese 5 Per gli impiegati che ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia da PUBLICA che non raggiunge il valore di cui all’articolo 57 RPIC, l’indennità di partenza corrisponde al capitale di copertura necessario per il raggiungimento di questo valore, ma può ammontare al massimo a uno stipendio annuo. L’indennità di par- tenza è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA, se e nella misura in cui le disposizioni regolamentari consentono un riscatto, oppure versata direttamente in contanti all’assicurato su sua richiesta.
Art. 79 cpv. 1, 2 e 5, primo periodo 1 L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1, 2 e 2bis corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
5 Alle persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno dieci anni in una
funzione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 o come segretari generali, in luogo di un’indennità conformemente al capoverso 2 può essere versata una rendita di vec- chiaia ai sensi delle disposizioni del RPIC5. …
Art. 88g cpv. 3 e 4 3 Una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del RPIC6 è versata agli impiegati seguenti:
2 RS 832.10 3 RS 832.20 4 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch). 5 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch). 6 FF 2009 2287. La versione aggiornata è disponibile sul sito Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e su quello di PUBLICA (http://www.publica.ch).
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a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, compresi gli alti uffi- ciali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti, al compimento del 58° anno d’età; b. piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costitui- scono una parte essenziale dei compiti, e personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), al compimento del 61° anno d’età. 4 Questa rendita di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.
Art. 88h cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a 1 Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo l’articolo 88i, è versata un’indennità unica equivalente alla metà di un salario annuo: a. agli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 all’inizio del loro congedo di prepensionamento secondo l’articolo 34, al più tardi all’inizio del versa- mento delle prestazioni della cassa pensioni;
Art. 88i cpv. 4
4 La parte delle prestazioni secondo il capoverso 3 che al momento del pensiona-
mento per raggiunti limiti d’età dell’impiegato non è stata finanziata, nonché i corrispondenti contributi alle assicurazioni sociali dovuti dall’impiegato sono inte- ramente a carico del datore di lavoro.
Titolo prima dell’art. 88k
Sezione 4: Organo paritetico dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 91 Occupazioni accessorie (art. 23 LPers) 1 Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. 2 Le attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro necessitano di un’autorizzazione, se: a. esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro presta- zioni nell’ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. 3 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione è negata. I conflitti d’interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:
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a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell’unità amministrativa presso la quale lavora l’impiegato; b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. 4 Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappre- sentanza svizzera all’estero necessita sempre dell’autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all’obbligo di autorizza- zione anche durante l’impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodi- camente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. 5 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.
Art. 93 cpv. 2 2 I Dipartimenti disciplinano in dettaglio l’accettazione di tali vantaggi. Essi possono limitarli ulteriormente oppure vietarli.
Art. 94a Indipendenza (art. 23 LPers)
1 Gli impiegati devono ricusarsi quando adottano una decisione o quando parteci-
pano a un processo decisionale che riguarda: a. lo statuto giuridico della Posta svizzera, delle Ferrovie federali svizzere, di un’unità amministrativa decentralizzata ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers o di un datore di lavoro che non sottostà alla LPers, da cui hanno rice- vuto o accettato un’offerta di lavoro attuale; oppure b. un partito rappresentato da una persona che negli ultimi due anni ha operato nella stessa unità organizzativa. 2 Le unità amministrative che adottano o preparano decisioni in materia di vigilanza, tassazione, aggiudicazione o altre decisioni di portata simile possono convenire con gli impiegati che svolgono funzioni di direttore, direttore sostituto o vicedirettore il divieto di svolgere attività per altri datori di lavoro o mandatari. Questi impiegati, durante un periodo di due anni al massimo dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, non possono operare per un destinatario nel quadro di un rapporto di assun- zione o di mandato che nei due anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro è stato interessato in misura determinante da una delle suddette decisioni.
Art. 95 cpv. 3 3 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l’esercizio di cariche pubbliche all’estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.
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Art. 105 cpv. 3
3 La parte delle prestazioni secondo il capoverso 2 che al momento del pensiona-
mento anticipato dell’impiegato non è stata finanziata, nonché i corrispondenti contributi alle assicurazioni sociali dovuti dall’impiegato sono interamente a carico del datore di lavoro.
Art. 116c cpv. 2, frase introduttiva 2 All’inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell’articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l’articolo 88h, un’inden- nità unica equivalente ai tre quarti dell’ultimo salario annuo:
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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