AS 2009 6509
AS 2009 6509
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 25 novembre 2009
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.9059 e 1104.2932
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1008. Altri cereali per la fabbricazione 7.50
90 59 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 14.40
29 32 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
25 novembre 2009 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich