Lexipedia

AS 2009 6733

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 2 dicembre 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:

I L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio è modifi- cata come segue:

Art. 38 cpv. 2 lett. a

2 È istruito alla pertinente arma chi:

a. ha prestato almeno 45 giorni in una scuola reclute o 35 giorni in un servizio d’istruzione di base per aspiranti quadri e quadri equipaggiato con il fucile d’assalto 90 o la pistola 75;

Art. 43 Abrogato

Art. 45 cpv. 6 6 Gli ex militari e i membri delle società di tiro non incorporati nell’esercito di cui agli articoli 42 lettera b e 44 lettera b ricevono l’arma personale in prestito se presen- tano un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 19972.

Art. 50 cpv. 1 1 Le società di tiro riconosciute possono ottenere un fucile d’assalto 90 in prestito per i tiratori stranieri autorizzati in possesso di un permesso di domicilio. Lo stra- niero deve produrre il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1 e presen- tare un permesso d’acquisto di armi valido giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 19973.

2009-2700 6733

Ordinanza del DDPS sul tiro RU 2009

Art. 51 cpv. 2 e 3 2 È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori un fucile d’assalto in prestito soltanto se privo dell’otturatore. 3 Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori alla pistola le pistole in prestito.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 dicembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro) | Lexipedia | Lexipedia