AS 2009 6833
Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante
Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
dell’11 dicembre 2009
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA, ordina:
Art. 1 Esenzione dall’imposta Sono esenti dall’imposta sull’importazione: a. i regali spediti da persone private domiciliate all’estero a persone private domiciliate in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, fatti salvi i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche; b. i beni che secondo gli articoli 63–67 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane sono ammessi in franchigia di dazio; c. i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera cinque franchi.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20073 concernente l’importazione esente dall’im- posta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
11 dicembre 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
RS 641.204