Lexipedia

AS 2009 6837

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le appendici 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell’ordinanza del 7 dicem- bre 19981 sull’energia nella versione del 24 giugno 20092 sono modificate secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 730.01 2 RU 2009 3473

2009-2934 6837

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010, conformemente alle esigenze della presente appendice3 valide il 31 dicembre 2009.

3 RU 2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223

6838

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.3 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010, conformemente alle esigenze della presente appendice4 valide il 31 dicembre 2009.

4 RU 2008 1223

6839

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.4 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6840

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.6 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6841

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.7 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica dei forni elettrici con raccordo alla rete

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6842

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.8 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

N. 7

7 Regolamentazione transitoria

7.1 Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicem- bre 2010.

7.2 In deroga al numero 7.1:

a. gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzati anche dopo il 31 dicembre 2010 purché, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovino in giacenza in magazzino in Svizzera presso un com- merciante al dettaglio e si tratti di un numero di pezzi ridotto; entro il 1° ottobre 2010, i commercianti al dettaglio devono notificare tutte le giacenze di questi apparecchi previste per il 31 dicembre 2010 all’Uffi- cio federale dell’energia; quest’ultimo tiene un corrispondente registro; le vendite successive devono anch’esse essere notificate; b. le apparecchiature domestiche che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2010, anche se non si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera dal

31 dicembre 2009.

6843

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.9 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di set top box con raccordo alla rete

N. 7

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6844

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.10 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

N. 8

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6845

Ordinanza sull’energia RU 2009

Appendice 2.11 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)

N. 7

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2010.

6846