AS 2009 87
AS 2009 87
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 19 dicembre 2008
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
1. Abrogazione di un’agevolazione doganale per la voce di tariffa 1001.1038
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 20.––
10 38 Osservazione: boulgour, di couscous o
di grano duro precotto L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1 RS 631.012
2008-3093 87
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2009
2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 1001.1038 (2×) e 1602.5099
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 9.59
10 38 Osservazione: boulgour
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 6.91
10 38 Osservazione: grano duro precotto
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1602. Carne di manzo, cotta e congelata, in per la fabbricazione di –.10
50 99 cubi di una lunghezza laterale di circa prodotti della voce di
2 cm o macinata tariffa 2103.9000
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
19 dicembre 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz