AS 2010 1293
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la abbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza Swissmedic sui precursori, OPrec-Swissmedic)
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza Swissmedic sui precursori, OPrec-Swissmedic)
Modifica del 12 marzo 2010
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto) ordina:
I L’appendice 3 dell’ordinanza del 8 novembre 19961 sui precursori è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2010.
12 marzo 2010 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli
1 RS 812.121.31
2009-3086 1293
Ordinanza Swissmedic sui precursori RU 2010
Appendice 3 (art. 3)
Paesi bersaglio
Sostanze: acetone, dietiletere, metiletilchetone e toluolo I paesi bersaglio sono: Antigua e Barbuda Filippine Panama Arabia Saudita Giordania Paraguay Argentina Guatemala Perù Benin Haiti Repubblica Dominicana Bolivia Honduras Russia Brasile India Tagikistan Canada Isole Caimane Tanzania Cile Kazakstan Turchia Colombia Libano Uruguay Corea (Sud) Madagascar Venezuela Costa Rica Malaysia Ecuador Maldive Egitto Moldova El Salvador Nigeria Emirati Arabi Uniti Oman Etiopia Pakistan
Sostanze: acido cloridrico e acido solforico I paesi bersaglio sono: Bolivia Ecuador Turchia Cile Messico Venezuela Colombia Perù
Sostanze: anidride acetica e potassio permanganato I paesi bersaglio sono: Tutti i paesi del mondo