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AS 2010 2143

Scambio di lettere del 7 agosto e 7 settembre 2009 tra la Svizzera e l'Italia per l'applicazione alla galleria stradale del Gran San Bernardo della direttiva europea relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Scambio di lettere del 7 agosto e 7 settembre 2009 tra la Svizzera e l’Italia per l’applicazione alla galleria stradale del Gran San Bernardo della direttiva europea relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 ottobre 2009

Testo originale

Ambasciata di Svizzera Roma, 7 agosto 2009 in Italia

Onorevole Ministro Altero Matteoli Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma

Onorevole Ministro,

la Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (di seguito: la Direttiva) trova applicazione alla galleria stradale del Gran San Bernardo. La Direttiva prevede la designazione di vari organi, tra cui un’Autorità amministrativa e un Ente per le ispezioni. Il Decreto legislativo italiano del 5 ottobre 2006, n° 264, di attuazione della Diret- tiva e la Decisione del Consiglio federale svizzero del 17 giugno 2009 di applica- zione della stessa prevedono di conferire le suddette funzioni alla Commissione Mista italo-svizzera del tunnel del Gran San Bernardo. Detta Commissione Mista è stata istituita con la Convenzione del 23 maggio 19581 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla costruzione e l’eser- cizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo con il compito di vegliare all’applicazione della Convenzione stessa e alla composizione di tutte le difficoltà che ne derivassero. Nel corso della riunione di Aosta del 30/31 ottobre 2008, la Commissione Mista ha proposto che l’articolo 9 della Convenzione italo-svizzera del 1958, istitutivo della Commissione Mista, venga interpretato in modo da includere nei poteri conferiti alla stessa anche quelli derivanti dell’applicazione della Direttiva. Le propongo pertanto che l’articolo 9 della Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla costruzione e l’esercizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo venga inteso in modo da includere tra le attribuzioni conferite alla Commissione Mista italo-svizzera del tunnel del

RS 0.725.151.1

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