AS 2010 2167
Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub>
Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 25 Sezione 5: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione
Art. 25 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, la quota del prodotto della tassa spettante alla popolazione (quota spettante alla popolazione). Questa quota comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante alla popola- zione e la correzione della quota stimata due anni prima. 2 La distribuzione avviene nell’anno di riscossione della tassa (anno di riscossione) in base a una stima del prodotto annuo. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa di due anni dopo. 3 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi. 4 Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligato- ria secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM). 5 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione detraendola dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscos- sione.
2010-0525 2167
Ordinanza sul CO2 RU 2010
6 Gli assicuratori distribuiscono equamente la quota spettante alla popolazione a tutte le persone che al 1º gennaio dell’anno di riscossione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 7 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione, il numero delle persone che soddisfano i presup- posti di cui al capoverso 6. 8 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 31 maggio dell’anno di riscossione. Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al ver- samento anticipato.
Titolo prima dell’art. 26 Sezione 6: Distribuzione della quota del prodotto della tassa spettante all’economia
Art. 26 Quota spettante all’economia 1 Le casse di compensazione AVS (casse di compensazione) distribuiscono ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la quota del prodotto della tassa spettante all’economia (quota spettante all’economia). Questa quota comprende la quota del prodotto annuo stimato spettante all’economia e la correzione della quota stimata due anni prima. 2 La distribuzione avviene nell’anno di riscossione in base a una stima del prodotto annuo. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione del prodotto della tassa di due anni dopo. 3 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi. 4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia entro il 30 giugno dell’anno di riscossione. 5 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscos- sione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.
Art. 27 cpv. 2 e 3 2 Le casse di compensazione versano la quota spettante all’economia sotto forma di pagamento o di detrazione.
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Ordinanza sul CO2 RU 2010
3 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi
diritto il fattore di distribuzione e l’importo pagato.
II L’allegato è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota della tassa della voce di tariffa 2711. 2990 2711. …
2990 – – – altri 104.20
III
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 12 maggio 2010
1 Il prodotto della tassa del 2008 è distribuito secondo il diritto anteriore.
2 Il prodotto della tassa stimato per il 2009 è distribuito assieme al prodotto della tassa stimato per il 2010. La differenza tra il prodotto della tassa stimato per il 2009 e quello effettivo è compensata nel 2011. La quota spettante all’economia è stabilita in base alla massa salariale determinante conteggiata nel 2008. 3 Il prodotto della tassa stimato per il 2010 è distribuito secondo il nuovo diritto.
4 La quota spettante alla popolazione relativa agli anni 2008–2010 è versata agli assicuratori entro il 30 aprile 2010.
IV La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° aprile 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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