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AS 2010 251

Decisione n. 2/2008 concernente l'adeguamento degli allegati 1 e 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 2/2008 concernente l’adeguamento degli allegati 1 e 2 dell’Accordo

Approvata dall’Assemblea federale il 29 maggio 20081 Adottata il 24 giugno 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2010

Traduzione2

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli3 (l’«Accordo»), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue: (1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002 e contiene, tra l’altro, gli alle- gati 1 e 2 concernenti le concessioni commerciali bilaterali accordate rispettivamen- te dalla Confederazione svizzera e dalla Comunità europea (di seguito «le Parti»). (2) Il 1° gennaio 2007 l’Unione europea si è allargata in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania. Le Parti hanno convenuto di adattare le concessioni commerciali bilaterali in base al principio del mantenimento reciproco dei flussi commerciali oggetto delle preferenze accordate nel quadro degli accordi bilaterali conclusi tra i nuovi Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. Le Parti hanno adottato, in via autonoma e transitoria, misure intese a garantire la continuità dei flussi commerciali durante il periodo transitorio. (3) Le Parti hanno inoltre convenuto di consolidare nell’Accordo gli scambi bilate- rali preferenziali di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne, decide:

Art. 1 Gli allegati 1 e 2 dell’Accordo sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente decisione.

1 RU 2010 249

2 Traduzione del testo originale inglese.

3 RS 0.916.026.81

2008-2730 251

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

Per il Comitato misto per l’agricoltura

Il capo della delegazione della Comunità europea Aldo Longo

Il capo della delegazione della Confederazione Svizzera Jacques Chavaz

Il segretario del Comitato misto per l’agricoltura Hans-Christian Beaumond

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

0101 90 95 Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza 0.00 100 capi

pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0204 50 10 Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate 40.— 100
0207 14 81 Petti di galli e di galline, congelati 15.— 2 100
0207 14 91 Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di 15.— 1 200

galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

0207 27 81 Petti di tacchini e di tacchine, congelati 15.— 800
0207 27 91 Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e 15.— 600

di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

0207 33 11 Anatre, intere, congelate 15.— 700
0207 34 00 Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, 9.5 20

freschi o refrigerati

0207 36 91 Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di 15.— 100

oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)

0208 10 00 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di 11.— 1 700

lepri, fresche, refrigerate o congelate

0208 90 10 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 0.00 100

fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) ex 0210 11 91 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della esente 1 0001 specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 19 91 Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e esente affumicato

0210 20 10 Carni secche della specie bovina esente 2002

ex 0407 00 10 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate 47.— 150 o cotte ex 0409 00 00 Miele naturale di acacia 8.— 200 ex 0409 00 00 Miele naturale diverso da quello di acacia 26.— 50

0602 10 00 Talee senza radici e marze esente illimitato

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a esente 3 granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

0602 20 11 – innestati, con radici nude
0602 20 19 – innestati, con zolla
0602 20 21 – non innestati, con radici nude
0602 20 29 – non innestati, con zolla

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a esente 3 nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

0602 20 31 – innestati, con radici nude
0602 20 39 – innestati, con zolla
0602 20 41 – non innestati, con radici nude
0602 20 49 – non innestati, con zolla

Piantimi diversi da quelli in forma di portin- esente illimitato nesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

0602 20 51 – con radici nude
0602 20 59 – altri

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta esente 3 commestibile, con radici nude:

0602 20 71 – di frutta a granella
0602 20 72 – di frutta a nocciolo
0602 20 79 – altri esente illimitato

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta esente 3 commestibile, con zolla:

0602 20 81 – di frutta a granella
0602 20 82 – di frutta a nocciolo
0602 20 89 – altri esente illimitato
0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati esente illimitato

Rosai, anche innestati: esente illimitato

0602 40 10 – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

– altri:

0602 40 91 – con radici nude
0602 40 99 – altri, con zolla

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione esente illimitato vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

0602 90 11 – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli
0602 90 12 – bianco di funghi (micelio)
0602 90 19 – altri

Altre piante vive (comprese le loro radici): esente illimitato

0602 90 91 – con radici nude
0602 90 99 – altre, con zolla
0603 11 10 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, esente 1 000

fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 12 10 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento,

freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

0603 13 10 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento,

fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 14 10 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento,

freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603 19 11 – legnosi
0603 19 19 – altri
0603 12 30 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, esente illimitato

freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 13 30 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento,

fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 14 30 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento,

freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 19 30 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento,

freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, esente illimitato orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

0603 19 31 – legnosi
0603 19 39 – altri

Pomodori, freschi o refrigerati: esente 10 000 – pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– pomodori peretti (di forma allungata):

0702 00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri:

0702 00 90 – dal 21 ottobre al 30 aprile

Lattuga iceberg, senza corona: esente 2 000

0705 11 11 – dal 1° gennaio alla fine di febbraio

Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: esente 2 000

0705 21 10 – dal 21 maggio al 30 settembre
0707 00 10 Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile 5.— 200
0707 00 30 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— 100

cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

0707 00 31 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— 2 100

cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

0707 00 50 Cetriolini, freschi o refrigerati 3.50 800

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

Melanzane, fresche o refrigerate: esente 1 000

0709 30 10 – dal 16 ottobre al 31 maggio
0709 51 00 Funghi, freschi o refrigerati, del genere esente illimitato
0709 59 00 Agaricus o altri, esclusi i tartufi

Peperoni, freschi o refrigerati: 2.50 illimitato

0709 60 11 – dal 1° novembre al 31 marzo
0709 60 12 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 5.— 1 300

31 ottobre Zucchine (incluse le zucchine con fiore), esente 2 000 fresche o refrigerate:

0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile

ex 0710 80 90 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato congelati

0711 90 90 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di 0.00 150

legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712 20 00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a 0.00 100

fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0713 10 11 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in Riduzione 1 000

grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di 0.90 sul di animali dazio applicato

0713 10 19 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in 0.00 1 000

grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra) Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato

0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per

l’alimentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli

0802 22 90 – con guscio, diverse da quelle per l’ali-

mentazione di animali o per la fabbrica- zione di oli

0802 32 90 Noci esente 100

ex 0802 90 90 Pinoli, freschi o secchi esente illimitato

0805 10 00 Arance, fresche o secche esente illimitato
0805 20 00 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); esente illimitato

clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

0807 11 00 Cocomeri, freschi esente illimitato

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

0807 19 00 Meloni, freschi, diversi dai cocomeri esente illimitato

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: esente 2 100

0809 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno

in altro imballaggio:

0809 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno
0809 40 13 Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 0.00 600

1° luglio al 30 settembre

0810 10 10 Fragole, fresche, dal 1° settembre al esente 10 000

14 maggio

0810 10 11 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 0.00 200
0810 20 11 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 set- 0.00 250

tembre

0810 50 00 Kiwi, freschi esente illimitato

ex 0811 10 00 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 10.— 1 000 congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione industriale ex 0811 20 90 Lamponi, more di rovo o di gelso, more- 10.— 1 200 lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinati alla lavorazione industriale

0811 90 10 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, 0.00 200

congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 90 90 Frutta commestibili, anche cotte in acqua o 0.00 1 000

al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more- lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0904 20 90 Pimenti del genere Capsicum o del genere 0.00 150

Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0910 20 00 Zafferano esente illimitato
1001 90 60 Frumento e frumento segalato (escluso il Riduzione 50 000

frumento duro), denaturati, per l’alimenta- di 0.60 sul zione animale dazio applicato

1005 90 30 Granturco per l’alimentazione animale Riduzione 13 000

di 0.50 sul dazio applicato

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale:

1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce- 60.604 illimitato

dente 2 l

1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità ecce- 86.70 4 illimitato

dente 2 l, o in altri recipienti Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione animale:

1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce- 60.60 4 illimitato

dente 2 l

1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità ecce- 86.70 4 illimitato

dente 2 l, o in altri recipienti ex 0210 19 91 Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in esente 3 715 vescica o in budello artificiale ex 0210 19 91 Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

1601 00 11 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di
1601 00 21 frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari

a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali ex 0210 19 91 Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o ex 1602 49 10 non, intero, in pezzi o a fette sottili Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conser- vati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

2002 10 10 – in recipienti eccedenti 5 kg 2.50 illimitato
2002 10 20 – in recipienti non eccedenti 5 kg 4.50 illimitato

Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

2002 90 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente illimitato

recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, com- posti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

2002 90 29 Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato

nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti 5 kg

2003 10 00 Funghi del genere Agaricus, preparati o con- 0.00 1 700

servati ma non nell’aceto o acido acetico Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ex 2004 90 18 – in recipienti eccedenti 5 kg 17.50 illimitato ex 2004 90 49 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24.50 illimitato

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

Asparagi preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 60 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 60 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Olive preparate o conservate, ma non nel- esente illimitato l’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

2005 70 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 70 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non conge- lati, diversi dai prodotti della voce 2006: ex 2005 99 11 – in recipienti eccedenti 5 kg 17.50 illimitato ex 2005 99 41 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24.50 illimitato

2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, esente illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o 10.— illimitato

conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, 15.— illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né com- prese altrove

2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o con- esente illimitato

servate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, esente illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né com- prese altrove Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: ex 2009 39 19 – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 6.— illimitato canti, concentrati ex 2009 39 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.— illimitato canti, concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50 – non eccedente 2 l5 8.50 illimitato
2204 29 50 – eccedente 2 l5 8.50 illimitato

ex 2204 21 50 Vino di Porto, in recipienti di capacità non esente 1 000 hl eccedente 2 l, secondo la descrizione6 ex 2204 21 21 Retsina (vino bianco greco), in recipienti di esente 500 hl capacità non eccedente 2 l, secondo la descri- zione7

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in (fr./100 kg peso netto peso lordo) (tonnellate)

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descri- zione7, con titolo alcolometrico volumico: ex 2204 29 21 – eccedente 13 % vol. ex 2204 29 22 – non eccedente 13 % vol. 1 Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972. 2 Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

3 Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

4 Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

5 Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo.

6 Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999. 7 Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comuni- tarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Allegato 2

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

0102 90 41 Animali vivi della specie bovina di peso 0.00 4 600 capi
0102 90 49 superiore a 160 kg

0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Carni della specie bovina, disossate, secche esente 1 200 ex 0401 30 Crema di latte, avente tenore, in peso, di esente 2 000 materie grasse superiore a 6 %

0403 10 Iogurt
0402 29 11 Latte speciale, detto «per l’alimentazione 43.80 illimitato

ex 0404 90 83 dei bambini lattanti», in recipienti ermetica- mente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %1

0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), esente illimitato

talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603 11 00 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o esente illimitato
0603 12 00 per ornamento, freschi

0603 13 00 0603 14 00 0603 19

0701 10 00 Patate da semina, fresche o refrigerate esente 4 000
0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati esente2 1 000
0703 10 19 Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi esente 5 000
0703 90 00 agliacei, freschi o refrigerati
0704 10 00 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa esente 5 500
0704 90 e simili prodotti commestibili, ad eccezione

dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

0705 Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium esente 3 000

spp.), fresche o refrigerate

0706 10 00 Carote e navoni, freschi o refrigerati esente 5 000
0706 90 10 Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di esente 3 000
0706 90 90 becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici

commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati esente2 1 000
0708 20 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi esente 1 000

o refrigerati

0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate esente 500
0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o esente 500

refrigerati

0709 51 00 Funghi e tartufi, freschi o refrigerati esente illimitato

0709 59

0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova esente 1 000

Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 90 10 Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle esente 1 000

lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

0709 90 20 Bietole da costa e cardi esente 300
0709 90 50 Finocchi, freschi o refrigerati esente 1 000
0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate esente2 1 000
0709 90 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati esente 1 000
0710 80 61 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato
0710 80 69 congelati
0712 90 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in esente illimitato

pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi prece- dentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi ex 0808 10 80 Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche esente2 3 000

0808 20 Pere e cotogne, fresche esente2 3 000
0809 10 00 Albicocche, fresche esente2 500
0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide esente2 1 5003

(Prunus cerasus), fresche

0809 40 Prugne e prugnole, fresche esente2 1 000
0810 10 00 Fragole esente 200
0810 20 10 Lamponi, freschi esente 100
0810 20 90 More di rovo o di gelso e more-lamponi, esente 100

fresche

1106 30 10 Farine, semolini e polveri di banane esente 5
1106 30 90 Farine, semolini e polveri di altre frutta del esente illimitato

capitolo 8 ex 0210 19 50 Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati esente 1 900 in vescica o in budello artificiale ex 0210 19 81 Pezzo di cotoletta disossato, affumicato ex 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimen- tari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

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Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

ex 0210 19 81 Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito ex 1602 49 19 o non, intero, in pezzi o a fette sottili ex 2002 90 91 Polveri di pomodori, con o senza aggiunta esente illimitato ex 2002 90 99 di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

2003 90 00 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, esente illimitato

preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, esente 3 000

congelate

2004 10 10 Patate preparate o conservate ma non nel-
2004 10 99 l’aceto o acido acetico, congelate, diverse

dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80 Patate preparate o conservate, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, non conge- late, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate ex 2005 91 00 Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle esente illimitato ex 2005 99 relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 ex 2008 40 Fiocchi e polveri di pere, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

2008 60 Ciliegie, diversamente preparate o conservate, esente 500

anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi- canti o di alcole, non nominate né comprese altrove ex 0811 90 19 Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, ex 0811 90 39 congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80 Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al

vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2008 RU 2010

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 21 00 Polveri di succhi di pompelmo, con o senza esente illimitato ex 2009 29 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 31 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza esente illimitato ex 2009 39 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 41 Polveri di succhi di ananasso, con o senza esente illimitato ex 2009 49 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 71 Polveri di succhi di mela, con o senza esente illimitato ex 2009 79 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o esente illimitato legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

4 Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Decisione n. 2/2008 concernente l'adeguamento degli allegati 1 e 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli | Lexipedia | Lexipedia