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AS 2010 2525

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 16, 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (legge),

Art. 6 lett. y I termini qui appresso sono definiti come segue: y. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bar- dotti).

Titolo prima dell’articolo 15a Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15a Identificazione degli equidi 1 Il proprietario di un equide deve richiederne l’identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l’equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell’anno successivo. 2 L’identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare inie- zioni su animali. L’identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

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3 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 117853 e indicare il

codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 20024 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l’offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione. 4 Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

Art. 15b Riconoscimento degli equidi 1 Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita da parte di un incaricato al riconosci- mento o di un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne nel caso in cui l’equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell’anno successivo. 2 Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e una grafica. 3 Per gli equidi importati, la relativa segnalazione grafica o verbale che risulti incompleta nel passaporto per equide deve essere completata, entro 30 giorni dall’importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1 e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 20055).

Art. 15c Passaporto per equide 1 Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev’essere rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

2 L’equide dev’essere riconosciuto prima del rilascio del passaporto secondo

l’articolo 15b e identificato mediante microchip secondo l’articolo 15a. 3 Il passaporto per equide è rilasciato da servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura. 4 Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20056 vale quale documento di identificazione. 5 Al proprietario spetta la conservazione del passaporto per equide. Quest’ultimo dev’essere conservato presso l’animale.

3 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO 4 RS 784.101.2 5 RS 916.404 6 RS 916.404

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6 In caso di cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale e di macellazione, il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capo- verso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 deve essere trasmesso con l’equide. 7 In caso di macellazione, morte ed eutanasia, l’azienda di macellazione o il proprie- tario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l’annullamento. 8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Quest’ultimo dev’essere verificato entro 30 giorni da un servizio che rilascia i passaporti per equidi quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali.

Art. 15d Contenuto del passaporto per equide

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari; b. il numero d’identificazione conformemente alle direttive dell’Universal Equine Life Number (UELN)7, codice a barre incluso; c. il riconoscimento con la segnalazione grafica e verbale; d. i seguenti dati relativi all’animale:

1. nome dell’animale,

2. numero d’identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponi-

bile,

3. data e luogo di nascita dell’animale,

4. sesso dell’animale,

5. nomi sportivi o d’uso dell’animale, se disponibili,

6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);

e. il numero di microchip; f. lo scopo d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 18 agosto

20048 sui medicamenti veterinari;

g. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la macellazione e il controllo delle carni; h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;

7 Direttive dell’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

8 RS 812.212.27 9 RS 817.190

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i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l’indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.

2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

a. la prova del controllo d’identità dell’equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto; b. la prova della vaccinazione per «Solo influenza equina» o «Influenza equina con uso di vaccini combinati»; c. la prova della vaccinazione di malattie diverse dall’influenza equina; d. la prova di controlli sanitari dell’equide mediante esami di laboratorio.

Art. 15e Obblighi di notifica 1 Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 200510) i seguenti eventi entro i seguenti termini: a. la nascita di un equide: entro 30 giorni; b. la morte o l’eutanasia di un equide: entro 30 giorni; c. l’importazione di un equide: entro 30 giorni; d. l’esportazione di un equide: entro 30 giorni; e. il cambiamento dello scopo d’utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico: entro tre giorni; f. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni; g. lo spostamento di un animale in un’altra azienda detentrice di animali: entro

30 giorni;

h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

2 Non dev’essere effettuata alcuna notifica se:

a. l’animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni; b. l’animale esportato rimane all’estero meno di 30 giorni; c. l’animale spostato in un’altra azienda detentrice vi rimane meno di

30 giorni.

3 L’azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 2005) la macellazione di un equide entro tre giorni.

4 La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve

notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui all’allegato numero 3 lettera k dell’ordi- nanza BDTA del 23 novembre 2005.

10 RS 916.404

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5 L’incaricato del riconoscimento o il veterinario che effettua il riconoscimento di un equide o completa la segnalazione grafica o verbale nel passaporto di un equide importato deve notificare entro 30 giorni i dati rilevati all’atto del riconoscimento di cui all’allegato numero 3 lettera l dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 2005.

Art. 16 cpv. 2

2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 1178511 e contenere un

codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte inoltre salve le disposi- zioni dell’ordinanza del 14 giugno 200212 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l’offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

Art. 315g Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010 1 Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip. 2 Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passa- porto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 14 novembre 200713 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento dell’immissione in com- mercio.

11 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO. 12 RS 784.101.2 13 RS 916.310

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Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all’articolo 15d dell’ordinanza del 27 giugno 199514 sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell’organo competente per la tenuta del libro genealogico d’origine al momento del rilascio del passaporto; b. nome e indirizzo dell’allevatore; c. numero d’identificazione (UELN, Universal Equiden Life Number) del padre, se disponibile; d. razza dell’animale; e. categoria del registro d’allevamento, se disponibile; f. albero genealogico; g. eventuale verifica dell’attestato d’origine, se disponibile; h. metodo alternativo d’identificazione; i. risultati degli esami funzionali.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 916.401

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