AS 2010 2545
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso: a. i detentori di animali secondo i numeri 1–5 lettera c, nonché 6–7 dell’alle- gato; b. i servizi ufficiali per estratti di dati o per la loro valutazione secondo il numero 9 dell’allegato; c. terzi ai sensi del numero 8 dell’allegato; d. le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria secondo il numero 8 dell’allegato; e. i proprietari di animali secondo i numeri 5a, 5b, 6 e 7 dell’allegato; f. gli incaricati di cui all’articolo 9a dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA).
Art. 3 Riscossione degli emolumenti
1 I seguenti emolumenti sono riscossi secondo le tariffe di cui all’allegato:
a. gli emolumenti sui marchi auricolari; b. gli emolumenti in base alla notifica relativa alla macellazione di animali delle specie bovina, suina ed equina; c. gli emolumenti per la registrazione della nascita e della prima importazione di un equide; d. gli emolumenti sull’acquisizione di dati dalla banca dati sul traffico di ani- mali;
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Allegato (art. 3)
N. 5 lett. c, 5a, 5b, 6 lett. d–f e 8 lett. a, b, nonché d Fr.
5. Emolumento per ogni animale macellato:
c. della specie equina 5.—
5a. Emolumento per la registrazione della nascita di un equide 40.—
5b. Emolumento per la registrazione di un equide in occasione della prima importazione 40.—
6. Tassa amministrativa di cui all’articolo 3 capoverso 1 per:
d. equidi: per ogni notifica mancante relativa al traffico di animali o al cambiamento di proprietario 5.— e. equidi: per ogni notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione 10.— f. richiami relativi a mancati pagamenti 20.—
8. Emolumenti per consultazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA4, sempre che non siano gratuite, e per l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati di cui all’articolo 8 dell’ordinanza BDTA: a. per i dati di base di cui all’allegato numero 1 lettera a e numero 3 lettera a dell’ordinanza BDTA e per il nome e l’indirizzo del detentore degli animali che teneva l’animale al momento della nascita: per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetute da parte dello stesso destinatario dei dati riguardanti lo stesso animale sono gratuite –.20 b. per i dati riguardanti le variazioni di cui all’allegato numero 1 lettere a–g e numero 3 lettere a–m dell’ordi- nanza BDTA: per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetute da parte dello stesso destinatario dei dati riguardanti lo stesso animale sono gratuite –.50 d. per i dati riguardanti le variazioni di cui all’allegato numero 2 lettere a–d dell’ordinanza BDTA: per ogni gruppo di animali e destinatario dei dati –.10
4 RS 916.404
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