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AS 2010 3233

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG)

Modifica del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20091, decreta:

I La legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 74 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale3; in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica e del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 20005 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20006; visto il rapporto del 30 aprile 20017 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati,

Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 15 capoverso 3 nonché 30 capoverso 2, frase introduttiva il termine «silvicole» è sostituito con «forestali»; nell’articolo 30 capoverso 2 lettera a il termine «selvicoltura» è sostituito con «economia forestale», con i necessari ade- guamenti grammaticali. 2 Nell’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b l’espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

7 Boll. Uff., Allegati, Consiglio degli Stati, Sessione estiva 2001, pag. 22.

2009-1114 3233

Legge sull’ingegneria genetica RU 2010

Art. 12a Procedura d’opposizione 1 Le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell’ambiente di orga- nismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi genetica- mente modificati destinati all’impiego nell’ambiente sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per

30 giorni.

2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare oppo- sizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposi- zione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 35 cpv. 1, comminatoria, lett. d e g nonché cpv. 2 e 3

1 Chiunque intenzionalmente:

d. concerne soltanto il testo tedesco g. concerne soltanto il testo tedesco è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Abrogato

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati Fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi gene- ticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati per fini agricoli, orticoli o forestali. Entro tale data il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

8 RS 172.021

Legge sull’ingegneria genetica RU 2010

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell’ambiente

Ingresso, primo comma visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale10; …

Sostituzione di espressioni 1 Articolo 34 capoverso 3: concerne soltanto i testi tedesco e francese; nell’arti- colo 59abis capoverso 2, frase introduttiva il termine «silvicole» è sostituito con «forestali»; nell’articolo 59abis capoverso 2 lettera a il termine «selvicoltura» è sostituito con «economia forestale», con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 Nell’articolo 59abis capoverso 2 lettere a e b l’espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

Art. 29dbis Procedura d’opposizione

1 Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d

capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’au- torità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni. 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre

196811 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare

opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. q e 2 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b). 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 61 cpv. 1, frase introduttiva e lett. p

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).

9 RS 814.01 10 RS 101 11 RS 172.021

Legge sull’ingegneria genetica RU 2010

2. Legge federale del 24 gennaio 199112 sulla protezione delle acque

Ingresso, primo comma visto l’articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale13; …

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e 4

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

4 Abrogato

3. Legge del 29 aprile 199814 sull’agricoltura

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 27a capoversi 1 e 2 l’espressione «sostanze ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

4. Legge federale del 21 giugno 199115 sulla pesca

Ingresso, primo comma visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale16; …

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l’esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote gior- naliere, se: 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

12 RS 814.20 13 RS 101 14 RS 910.1 15 RS 923.0 16 RS 101

Legge sull’ingegneria genetica RU 2010

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

c. contravviene in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle pre- scrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la com- minatoria delle sanzioni del presente articolo.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 L’articolo 37a della legge del 21 marzo 200317 sull’ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010. 3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 luglio 2010.18 2 Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2010.19

3 Conformemente al n. III cpv. 2 l’articolo 37a della legge del 21 marzo 200320

sull’ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010.

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

17 RS 814.91 18 FF 2010 1881 19 Il DF sull’entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 29 giu. 2010. 20 RS 814.91

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