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AS 2010 3403

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno

dell’11 giugno 2010

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2010-I-8 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

Art. 1 Il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, nel tenore appro- vato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 2 giugno 20102, è messo in vigore con effetto dal 1° luglio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2 1 Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell’esecuzione del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno. 2 L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 1.02.

Art. 3 Per l’attività dei Porti Renani Svizzeri, è applicabile il regolamento relativo agli emolumenti.

Art. 4 Sono abrogati il regolamento del 31 maggio 20073 concernente le patenti per la navigazione sul Reno, l’ordinanza del DATEC del 19 settembre 20074 sulla messa in vigore del regolamento concernente le patenti per la navigazione sul Reno, il regolamento del 25 novembre 20045 concernente il personale addetto alla sicurezza

RS 747.224.121 1 RS 747.201 2 Questo testo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 3 RU 2007 5045, 2008 4083, 2009 3561, 2010 589 4 RU 2007 5045 5 RU 2005 1829

2010-1395 3403

Messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno RU 2010

nella navigazione per passeggeri e l’ordinanza del DATEC del 14 febbraio 20056 sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri.

Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 giugno 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

6 RU 2005 1831, 2007 7069

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