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AS 2010 3777

Accordo tra il Dipartimento federale della Difesa, della protezione della popolazione e dello sport per conto del Consiglio federale svizzero e la United States Navy degli Stati Uniti d'America concernente lo scambio di personale militare (Accordo MPEP) (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale della Difesa, della protezione della popolazione e dello sport per conto del Consiglio federale svizzero e la United States Navy degli Stati Uniti d’America concernente lo scambio di personale militare (Accordo MPEP)

Concluso il 20 luglio 2009 Entrato in vigore il 20 luglio 2009

Introduzione Il Dipartimento federale della Difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale della Confederazione Svizzera e la United States Navy degli Stati Uniti d’America (U.S.), di seguito denominati «Parti», hanno concordato di avviare un Programma di scambio di personale militare (MPEP) nell’intento di consolidare le relazioni d’amicizia e la comprensione reciproca tra i rispettivi Paesi e le organizzazioni militari interessate.

Art. I Concetti e definizioni Le Parti hanno concordato le definizioni dei termini impiegati nel presente accordo.

1.1 Accordo Accordo concernente lo scambio di personale

militare che formalizza il presente programma di scambio.

1.2 Informazioni Informazioni che sono state generate da o per il

classificate Governo degli Stati Uniti d’America o la Confedera- zione Svizzera, oppure che rientrano sotto la giuri- sdizione o il controllo di uno dei due Paesi, e che richiedono protezione nell’interesse della sicurezza nazionale di tale Governo, il quale le ha designate tali inserendole in una classificazione di sicurezza nazionale. Ciò può riguardare informazioni orali, visive o elettroniche oppure informazioni sotto forma di documenti o materiale, inclusi l’equipaggiamento e la tecnologia.

RS 0.512.133.61

1 Traduzione dal testo originale inglese.

2009-1195 3777

Scambio di personale militare. Acc. con gli Stati Uniti RU 2010

1.3 Ufficiale di contatto Ufficiale della U.S. Navy o delle Forze aeree sviz-

zere, designato per scritto per sorvegliare e control- lare tutti i contatti, le richieste di informazioni, le consulenze, l’accesso nonché altre attività del perso- nale militare di scambio.

1.4 Informazioni Informazioni non classificate di una Parte, tuttavia

non classificate soggette a restrizioni d’accesso o di divulgazione controllate conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni di tale Parte. Sono comprese le informa- zioni degli U.S. non destinate al pubblico oppure le informazioni che sottostanno alle leggi e alle dispo- sizioni sul controllo all’esportazione. Può trattarsi anche di informazioni che sono state declassificate ma che continuano ad essere controllate.

1.5 Persone a carico Coniuge o figli di un militare, celibi o nubili, di età

inferiore ai 21 anni oppure che non sono in grado di provvedere a se stessi poiché disabili a livello mentale o fisico.

1.6 Governo ospitante Il Governo della Parte ospitante.

1.7 Parte ospitante Parte nei confronti della quale i membri del perso-

nale militare di scambio agiscono quali persone militari di scambio, conformemente all’attribuzione della Parte d’origine, secondo l’articolo III del pre- sente accordo.

1.8 Programma Programma creato per lo svolgimento di visite e

internazionale impieghi di rappresentanti stranieri presso compo- di visita nenti del Ministero della difesa e installazioni di parti contraenti del Ministero della difesa. Serve a garan- tire l’autorizzazione alla trasmissione di informazioni classificate e informazioni non classificate control- late a stranieri, conformemente all’ordine per la trasmissione ai relativi Governi. Inoltre fa sì che il Governo richiedente fornisca una garanzia di sicu- rezza per tali stranieri e le organizzazioni o le ditte che prestano loro appoggio, quando durante la visita o l’impiego vengono trattate informazioni classifi- cate; garantisce anche che vengano stabiliti gli aspetti amministrativi (p. es. data, ora, luogo) della visita o dell’impiego.

1.9 Personale militare Personale al servizio della Parte d’origine impiegato

di scambio presso la Parte ospitante, conformemente al presente Programma di scambio per personale militare (MPEP).

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1.10 Governo d’origine Il Governo della Parte d’origine.

1.11 Parte d’origine La Parte che impiega un ufficiale per lo scambio

militare ai sensi dell’articolo III del presente accordo.

Art. II Scopo ed entità 2.1 Il presente accordo definisce i termini e le condizioni entro i quali la United States Navy degli Stati Uniti d’America e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consi- glio federale svizzero (di seguito denominati «Parti») sono disposti a offrire reciprocamente all’altra Parte degli impieghi lavorativi sul posto per perso- nale militare di professione scelto (di seguito denominato «personale mili- tare di scambio»). Tali impieghi lavorativi devono consentire al personale militare di scambio, nel quadro dei compiti che gli sono stati assegnati e sotto la direzione di un superiore di servizio della Parte ospitante, di racco- gliere esperienze e conoscenze relative all’organizzazione e alla condotta delle attività della Parte ospitante. Lo scambio di personale militare, come inteso nel presente accordo, avviene secondo il principio della reciprocità nei medesimi campi d’attività, affinché l’utilità per ciascuna Parte risulti essen- zialmente equivalente. Le Parti concordano che una funzione nell’ambito dello scambio di personale militare che non è più necessaria o utile per entrambe le Parti venga eliminata.

2.2 Il personale militare di scambio può essere assegnato soltanto per le posi-

zioni contemplate negli allegati del presente accordo. Tali allegati costitui- scono una parte integrante del presente accordo e possono includere condi- zioni e presupposti particolari per determinati impieghi.

2.3 Il presente Programma di scambio per personale militare (MPEP) non com-

prende alcuna istruzione, fatta eccezione per i programmi che servono a far familiarizzare il personale di scambio con aspetti specifici dei loro compiti, a fornire loro le informazioni necessarie o a conferire una certificazione. Inol- tre non deve essere utilizzato come uno strumento per lo scambio di infor- mazioni tra le Parti.

2.4 Durante il proprio impiego nelle posizioni di scambio, il personale militare

di scambio non deve svolgere alcuna funzione di collegamento o fungere in qualsiasi modo da rappresentante della Parte d’origine e del rispettivo Governo oppure da rappresentante della Parte ospitante e del rispettivo Governo a cui è attribuito. Il personale militare di scambio svolge i propri compiti conformemente alla descrizione del posto per le relative funzioni.

Art. III Selezione e attribuzione del personale

3.1 La scelta dei partecipanti al presente MPEP è operata in maniera estrema-

mente selettiva all’interno del personale militare di professione della U.S. Navy e delle Forze aeree svizzere. La Parte d’origine è l’unica responsabile

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della selezione del proprio personale militare di scambio, che deve soddisfa- re i seguenti criteri: 3.1.1 provata capacità a ricoprire per un impiego futuro una posizione di elevata responsabilità; 3.1.2 buona dimestichezza con la pratica corrente, l’istruzione specialistica e la dottrina della propria organizzazione nonché, sulla base della propria espe- rienza, particolare idoneità per la posizione da occupare nel servizio di scambio; 3.1.3 possesso del grado, della competenza, dell’istruzione e delle qualificazioni accademiche richiesti nella descrizione della posizione; 3.1.4 conoscenze sufficienti della lingua della Parte ospitante al fine soddisfare i requisiti della posizione. 3.2 Conformemente alla procedura di selezione, la Parte ospitante è autorizzata a escludere dal presente MPEP il personale militare di scambio che non soddi- sfa i criteri summenzionati. Tale decisione è affidata unicamente alla discre- zione del gremio competente della Parte ospitante.

3.3 Di regola la durata dello scambio per il personale militare di scambio è di

due anni, escluso il tempo necessario per il viaggio d’andata e di ritorno tra i due Paesi. Il tempo necessario per acquisire le capacità e per l’introduzione viene sommato alla durata normale dello scambio. Eccezioni e/o adegua- menti della durata dello scambio devono essere disciplinate per scritto, di reciproca intesa, dal Chief of Naval Operations (OPNAV N13) e dal Comandante delle Forze aeree svizzere.

3.4 Il personale militare di scambio in possesso di autorizzazioni di volo vale-

voli può svolgere la propria attività conformemente al proprio livello e, qua- lora venga impiegato dalla Parte ospitante o dalla Parte d’origine in occa- sione di voli per il mantenimento di tali autorizzazioni oppure abbia diritto a indennità di volo, gli viene accordato lo statuto di volo o il permesso di uti- lizzare le installazioni di volo conformemente alle prescrizioni della Parte ospitante.

Art. IV Aspetti finanziari 4.1 La Parte d’origine assume i seguenti costi per il proprio personale militare di scambio:

4.1.1 tutti gli stipendi e le indennità;

4.1.2 tutte le spese per il cambiamento d’ubicazione del personale militare di

scambio o per le persone a suo carico, in particolare le spese di trasporto, le spese e altre indennità per il viaggio d’andata e di ritorno tra i Paesi della Parte d’origine e della Parte ospitante, per entrare in servizio come pure al termine dello scambio; 4.1.3 tutte le retribuzioni di servizio temporanee, incluse le spese di viaggio se tali prestazioni avvengono su richiesta della Parte d’origine;

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4.1.4 le spese di trasloco per il personale militare di scambio e le persone a suo carico, incluso il relativo mobilio; 4.1.5 in caso di decesso di un partecipante allo scambio di personale militare o di una delle persone a suo carico, i costi insorti durante i preparativi e il rimpa- trio della salma nonché le spese dei funerali; 4.1.6 i costi per l’alloggio, la sussistenza, i servizi medici e dentari per il personale militare di scambio e le persone a suo carico, a meno che in un altro accordo applicabile a livello internazionale non sia esplicitamente stabilito altrimenti;

4.1.7 le indennità per la perdita o il danneggiamento di proprietà del personale

militare di scambio o delle persone a suo carico; 4.1.8 tutte le spese nell’ambito del rientro del personale militare di scambio e delle persone a suo carico nel Paese della Parte d’origine, in particolare le spese di trasporto, le spese e tutte le altre indennità di viaggio se lo scambio viene concluso prima della data stabilita.

4.2 La Parte ospitante deve assumere i seguenti costi:

4.2.1 le spese di viaggio e per la sussistenza nell’ambito dello svolgimento di

qualsiasi servizio prestato dal personale militare di scambio, ordinato dalla Parte ospitante; 4.2.2 le spese per l’istruzione volta all’introduzione, all’informazione e alla certi- ficazione del personale militare di scambio concernente peculiarità degli scambi; 4.2.3 le spese per gli uffici, l’equipaggiamento, il materiale e i servizi di cui il personale militare di scambio necessita affinché sia possibile adempiere lo scopo del presente accordo.

Art. V Sicurezza

5.1 Durante il processo di selezione ciascuna Parte informa l’altra circa i con-

trolli di sicurezza eventualmente necessari per consentire al personale mili- tare di scambio l’accesso a informazioni classificate e alle aree di lavoro. L’accesso a informazioni classificate deve limitarsi al minimo indispensabile per svolgere il compito assegnato come richiesto dalla Parte ospitante e in base alla relativa descrizione del posto. Nulla nel presente accordo deve essere interpretato dalle Parti in modo tale da consentire il libero accesso illecito a informazioni classificate o informazioni non classificate controllate nelle installazioni e nei sistemi informatici della Parte ospitante. 5.2 Ciascuna parte deve addurre, per la registrazione, i controlli di sicurezza con le attestazioni di sicurezza per tutto il personale militare di scambio selezio- nato: le Forze aeree svizzere per il proprio personale tramite l’ambasciata svizzera a Washington D.C. mentre gli U.S. per il proprio personale tramite l’ambasciata degli Stati Uniti in Svizzera. Le attestazioni di sicurezza devono essere trasmesse dopo l’allestimento per la via di servizio prevista conformemente alla procedura in uso presso la Parte ospitante. Per gli Stati Uniti vale la via ufficiale prescritta dal Programma di visita internazionale

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(International Visits Program VIP) come stabilito al paragrafo 1.8 del pre- sente accordo. 5.3 La Parte ospitante e la Parte d’origine garantiscono che il personale militare di scambio attribuito conosca la legislazione e le prescrizioni in vigore relative alla protezione della proprietà intellettuale (p. es. brevetti, diritti d’autore, know-how e segreti aziendali), delle informazioni classificate e delle informazioni non classificate controllate di cui viene a conoscenza. Il personale militare di scambio ha l’obbligo di mantenere il segreto durante e dopo la conclusione dello scambio. Prima di iniziare lo scambio, il personale militare di scambio deve firmare la relativa certificazione conformemente all’allegato I del presente accordo. Sono ammesse a far parte del personale militare di scambio presso la U.S. Navy o le Forze aeree svizzere soltanto le persone che hanno firmato tale certificazione.

5.4 Il personale militare di scambio deve costantemente attenersi alle disposi-

zioni di sicurezza, alle leggi e alle procedure del Governo ospitante. Qual- siasi violazione delle prescrizioni di sicurezza da parte del personale militare di scambio durante lo scambio viene comunicato alla Parte d’origine per un trattamento appropriato. Su richiesta della Parte ospitante, la Parte d’origine deve rimuovere il personale militare di scambio che durante lo scambio non ha osservato le prescrizioni di sicurezza, per avviare le necessarie misure amministrative o disciplinari.

5.5 Tutte le informazioni classificate rese accessibili al personale militare di

scambio devono essere trattate come informazioni classificate fornite alla Parte d’origine e pertanto sottostanno alle disposizioni e direttive per la tutela del segreto di accordi in materia di tutela del segreto tra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera. Tali informazioni non possono essere trasmesse dal personale militare di scambio e nemmeno rese accessi- bili ad altre persone, ditte, organizzazioni o Governi senza una precedente autorizzazione scritta del Governo ospitante. L’accesso a informazioni per il personale militare di scambio non deve essere considerato un diritto o un permesso a utilizzare tali informazioni per qualunque altro scopo diverso da quello enunciato nel presente accordo.

Art. VI Questioni formali e amministrative 6.1 Nel quadro della legislazione e delle disposizioni del Governo ospitante e in conformità con l’articolo IV, la Parte ospitante fornisce al personale militare di scambio l’appoggio amministrativo nell’ottica del raggiungimento dello scopo previsto dal presente accordo.

6.2 La conferma e il riconoscimento di una persona quale membro del personale

militare di scambio da parte della Parte ospitante non le conferiscono comunque alcun privilegio diplomatico o di altra natura.

6.3 In sintonia con la legislazione e le disposizioni del Governo ospitante, il

personale militare di scambio impiegato nel quadro del presente accordo è soggetto alle medesime restrizioni, condizioni e agli stessi privilegi del per- sonale della Parte ospitante del medesimo rango e attivo nello stesso ambito

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d’attività. Inoltre, secondo il principio della reciprocità, al personale militare di scambio e alle persone a suo carico, nel quadro della legislazione e delle prescrizioni del Governo ospitante, deve essere concesso quanto segue: 6.3.1 esenzione da qualsiasi tassa da parte del Governo ospitante per lo stipendio versato dal Governo d’origine; 6.3.2 esenzione da qualsiasi dazio doganale o tassa d’importazione come pure da tasse simili in occasione del trasferimento nello Stato ospitante per le merci che sono destinate all’uso personale o di servizio da parte del personale mili- tare di scambio o dalle persone a suo carico, compreso il bagaglio, il mobilio e i veicoli a motore privati. Ciò non deve in alcun modo limitare i privilegi che sono indicati altrove nel presente accordo oppure altri privilegi che ven- gono concessi dalle leggi del Governo ospitante.

6.4 Il personale militare di scambio e le persone a suo carico devono attenersi

alle prescrizioni di sicurezza, alle procedure, alle leggi e alle prescrizioni in vigore presso il Governo ospitante. Il Governo ospitante nomina un ufficiale di contatto che fornisce consulenza al personale militare di scambio in merito a strategie, procedure, leggi e prescrizioni della Parte ospitante e che adotta i necessari provvedimenti per le attività nel quadro di tali disposizioni e conformemente allo scopo del presente accordo.

6.5 Il congedo del personale militare di scambio viene stabilito tenendo conto

della pianificazione delle vacanze della Parte d’origine o della Parte ospi- tante di comune accordo scritto con il superiore di servizio della Parte ospi- tante. 6.6 Al personale militare di scambio viene assegnato il lavoro sotto la direzione di un superiore di servizio ospitante. Il superiore di servizio ospitante defini- sce gli standard prestazionali e verifica le prestazioni del personale militare di scambio per l’allestimento delle basi concernenti le consulenze e le valu- tazioni delle prestazioni. Le valutazioni delle prestazioni per il personale militare di scambio vengono redatte dal relativo superiore di servizio ospi- tante. La Parte ospitante trasmette tali rapporti alla Parte d’origine confor- memente alle rispettive disposizioni. 6.7 I rapporti o i documenti di questo genere allestiti dal personale militare di scambio su incarico della Parte d’origine, concernenti i relativi servizi di scambio, vengono trasmessi secondo le modalità seguenti. 6.7.1 Il personale militare di scambio degli U.S. trasmette i propri rapporti al Chief of Naval Operations (OPNAV N13) tramite il comandante del servizio ospitante e il comandante amministrativo a cui è attribuito. 6.7.2 Il personale militare di scambio delle Forze aeree inoltra i propri rapporti all’Ufficio degli addetti alla difesa, al militare, alla marina e alle Forze aeree dell’ambasciata svizzera tramite l’ufficiale che detiene il comando della U.S. Navy e il Chief of Naval Operations (OPNAV N13). 6.8 D’intesa con il Partenariato per la pace SOFA, tutto il personale militare di scambio degli Stati Uniti d’America e della Confederazione Svizzera nonché le persone a suo carico possono beneficiare dell’assistenza medica staziona-

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ria sulla base del risarcimento delle spese come pure dell’assistenza medica ambulatoriale gratuita all’interno delle installazioni militari. Laddove non è disponibile alcuna installazione militare adeguata, il personale militare di scambio è responsabile per tutti gli eventuali costi medici e di dentista soste- nuti per se stesso o per le persone a suo carico. La Parte d’origine deve provvedere affinché il personale militare di scambio e le persone a suo cari- co prima dell’inizio dello scambio si trovino in buone condizioni fisiche. La Parte d’origine deve avere un quadro delle possibilità relative all’assistenza medica e dentaria destinate al personale militare di scambio e alle persone a suo carico.

6.9 Il personale militare di scambio non può in alcun caso essere impiegato in

posizioni che prevedono una funzione di comando o di responsabilità la quale a seguito della legge o in base ad altre prescrizioni può essere eser- citata soltanto da un ufficiale o da un impiegato della Parte ospitante. 6.10 Il personale militare di scambio non può essere impiegato in servizi o posi- zioni delicati dal punto di vista politico e nei quali la sua presenza potrebbe compromettere gli interessi della Parte d’origine oppure nello svolgimento dei quali potrebbe essere implicato in attività che possano porre la Parte d’origine in una situazione imbarazzante.

6.11 La Parte ospitante non può impiegare il personale militare di scambio senza

l’autorizzazione della Parte d’origine in situazioni potenzialmente ostili, come p. es. impieghi di promovimento della pace promossi dall’ONU oppure operazioni multinazionali. Il personale militare di scambio non può nemmeno essere impiegato nell’ambito di un contingente d’esercizio in Paesi terzi oppure partecipare a tali esercizi senza aver ricevuto l’autorizza- zione scritta della Parte d’origine e del Paese in questione. 6.12 La Parte ospitante non può attribuire al personale militare di scambio alcun impiego di servizio durante il quale vi è la possibilità che venga esposto a ostilità dirette delle forze armate di un Paese terzo. Se un’unità in cui è incorporato il personale militare di scambio viene coinvolta in maniera ina- spettata nelle ostilità, il personale della Parte d’origine non può in alcun modo essere impiegato attivamente in tali operazioni. Le autorità della Parte ospitante forniscono appoggio al personale di scambio nell’ottenere indica- zioni dal proprio Governo e facilitano per quanto possibile il rispetto, da par- te del personale stesso, di tali indicazioni.

6.13 Nel quadro delle leggi, delle prescrizioni e delle disposizioni della Parte

ospitante nonché degli accordi internazionali a cui hanno aderito la Parte ospitante e la Parte d’origine, il personale militare di scambio e le persone a suo carico sono autorizzate a utilizzare spacci militari, negozi, teatri e instal- lazioni simili nonché possibilità d’attività sociali. 6.14 Al personale militare di scambio vengono accordati congedi, uscite e libertà nel quadro del relativo diritto conformemente alle prescrizioni della Parte d’origine, previa approvazione delle competenti autorità della Parte ospi- tante.

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6.15 Il personale militare di scambio si attiene alle prescrizioni in materia di

vestiario della Parte d’origine. Per ciascuna occasione occorre scegliere la tenuta che meglio corrisponde alle prescrizioni in fatto di vestiario per la truppa in cui il personale militare di scambio è incorporato. Per quanto con- cerne il porto di abiti civili occorre osservare gli usi della Parte ospitante.

6.16 Le armi personali non possono essere introdotte o portate dal personale

militare di scambio all’interno dello Stato ospitante, a meno che ciò sia stato autorizzato e registrato dal Governo ospitante conformemente alle leggi ivi vigenti. Le armi di servizio consegnate dalla Parte d’origine agli ufficiali di scambio possono essere introdotte nello Stato ospitante soltanto previa auto- rizzazione della Parte ospitante conformemente alle leggi vigenti.

6.17 Il personale militare di scambio e le persone a suo carico devono essere in

possesso dei documenti d’identità valevoli conformemente alle prescrizioni della Parte d’origine. La Parte ospitante emette per il personale militare di scambio e per le persone a suo carico dei documenti d’identità per la durata del soggiorno presso la Parte ospitante conformemente alle relative prescri- zioni di servizio. 6.18 Nel quadro delle leggi e delle prescrizioni della Parte ospitante e con riserva del risarcimento della parte d’origine, a seconda delle possibilità, la Parte ospitante mette a disposizione del personale militare di scambio e delle per- sone a suo carico l’alloggio e la sussistenza. Ciò avviene sulle stesse basi e condizioni del personale proprio con un grado di servizio e un compito equi- valenti. Nelle ubicazioni in cui la Parte ospitante non è in grado di mettere a disposizione l’alloggio e delle possibilità di sussistenza, deve tuttavia fornire appoggio alla Parte d’origine nella ricerca di installazioni di questo genere per il personale militare di scambio e le persone a suo carico. 6.19 Se la Parte ospitante mette a disposizione uffici per il personale militare di scambio, questo deve sottostare agli orari di lavoro fissati dalla Parte ospi- tante.

6.20 La Parte d’origine deve garantire che il personale militare di scambio e le

persone a suo carico siano in possesso di tutti i documenti d’identificazione necessari per il viaggio d’andata e di ritorno, richiesti dal Governo ospitante e nel quadro di disposizioni internazionali. A meno che una convenzione internazionale in vigore tra le due Parti preveda altrimenti, il personale mili- tare di scambio e le persone a suo carico, in occasione del viaggio verso gli Stati Uniti d’America, sottostanno alle relative prescrizioni doganali.

Art. VII Misure disciplinari e rimozione

7.1 Fatto salvo il paragrafo 7.2, né la Parte ospitante né le Forze armate del

Governo ospitante possono adottare misure disciplinari contro il personale militare di scambio che ha violato le leggi o le prescrizioni militari; inoltre la Parte ospitante non dispone di poteri disciplinari nei confronti delle persone a carico del personale di scambio. La Parte d’origine avvia contro il persona- le militare di scambio le procedure amministrative o disciplinari eventual-

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mente necessarie; inoltre durante le indagini relative a un reato le Parti col- laborano conformemente alle leggi e alle prescrizioni applicabili.

7.2 La certificazione o l’ammissione del personale militare di scambio può

essere revocata, modificata o limitata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dalla Parte ospitante, in particolare in caso di infrazioni contro le prescrizioni e le leggi della Parte ospitante o del Governo ospitante. Su richiesta della Parte ospitante, la Parte d’origine deve richiamare il personale militare di scambio dal territorio del Governo ospitante. La Parte ospitante deve motivare la propria richiesta. Il richiamo del personale militare di scambio o delle persone a suo carico non deve essere ritardato dalla discus- sione tra le Parti se i motivi addotti dalla Parte ospitante sono sufficienti per un richiamo.

Art. VIII Risarcimento dei danni 8.1 I diritti di risarcimento dei danni in base al presente accordo sono retti dagli accordi bilaterali in vigore tra le due Parti relativi allo statuto delle rispettive truppe nel Paese della Parte ospitante, compresi la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Par- tenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (PfP SOFA) e il Protocollo addizionale, entrambi sottoscritti il 19 giugno 19952 a Bruxelles. 8.2 I diritti di risarcimento dei danni, per i quali le disposizioni degli accordi bilaterali non trovano applicazione, vengono trattati come segue. 8.2.1 Le Parti rinunciano a qualsiasi pretesa, ad eccezione di quelle contrattuali, reciproche e verso i militari e gli impiegati civili di entrambi i Ministeri della difesa per quanto riguarda il danneggiamento, la perdita o la distruzione di loro proprietà in possesso o in uso presso i rispettivi Ministeri della difesa, qualora i danni, la perdita o la distruzione siano causati: 8.2.1.1 da un militare o da un impiegato civile durante lo svolgimento di un’attività di servizio; 8.2.1.2 nell’ambito dell’impiego di un veicolo, di un natante o di un velivolo di proprietà dell’altra Parte e utilizzato dal rispettivo Dipartimento o Ministero della difesa, a condizione che il veicolo, il natante o il velivolo causa del danno, della perdita o della distruzioni venga utilizzato per uno scopo uffi- ciale oppure che il danno, la perdita o la distruzione sia stata causata alla proprietà utilizzata a tal fine.

8.3 Le Parti rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca e contro i militari e gli

impiegati civili di entrambi i Ministeri della difesa in caso di ferimento o di decesso di un militare o di un impiegato civile del proprio Ministero della difesa avvenuti durante lo svolgimento degli obblighi ufficiali. 8.4 Le pretese di natura extracontrattuale per danni, perdita, ferimento o decesso che non sono coperti dalla rinuncia ai diritti legali conformemente ai para- grafi 8.1, 8.2 e 8.3 e riconducibili a un’attività o a un’omissione di un mili-

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tare o di un impiegato civile del Ministero della difesa della Parte d’origine, nonché causa di danni sul territorio dello Stato ospitante nei confronti di una terza parte, devono essere fatti valere mediante denuncia, devono essere trat- tati, sbrigati mediante transazione oppure in via giudiziale in conformità alle leggi e delle prescrizioni dello Stato ospitante e considerando i diritti deri- vanti dalle attività delle proprie Forze armate.

8.5 Il personale militare di scambio e le persone a suo carico devono stipulare

un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in conformità alle leggi e alle disposizioni in vigore del Governo ospitante oppure della relativa rappresentanza politica nell’ubicazione in cui si trovano. In caso di diritto di risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo di detto veicolo a motore privato occorre in primo luogo far capo a tale assicurazione.

Art. IX Composizione di controversie

9.1 Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente

accordo sono appianate esclusivamente mediante una consultazione tra le due Parti. Tali divergenze non devono essere deferite a singole persone, a tribunali nazionali o internazionali o a qualsiasi altro organo di concilia- zione.

Art. X Entrata in vigore, complementi, durata e conclusione 10.1 Tutte le attività delle Parti nell’ambito del presente accordo devono essere svolte osservando le leggi e le disposizioni nazionali delle Parti e non pos- sono essere in contraddizione con gli obblighi e le responsabilità tra gli Stati membri dell’Alleanza Atlantica NATO e degli altri Paesi membri del Parte- nariato per la pace PfP nell’ottica dello statuto delle loro forze armate (PfP SOFA) e del Protocollo addizionale, entrambi firmati il 19 giugno 19953 a Bruxelles.

10.2 Qualora un articolo del presente accordo sia in contraddizione con un alle-

gato dell’accordo stesso, prevale l’articolo. 10.3 Salvo convenzione contraria, il presente accordo può di comune intesa tra le Parti essere modificato o completato per scritto.

10.4 Il presente accordo può essere denunciato per scritto osservando un termine

di trenta (30) giorni da ciascuna delle due Parti. Successivamente è neces- saria un’immediata consultazione tra le Parti per decidere la procedura da adottare. Nel caso di una tale denuncia si applicano le seguenti regole. 10.4.1 Fino alla data di risoluzione, la Parte che denuncia continua ad essere vinco- lata all’accordo per quanto concerne la partecipazione, gli aspetti finanziari e gli altri obblighi.

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10.4.2 Ciascuna Parte deve far fronte ai propri obblighi finanziari derivanti dallo scioglimento dell’accordo. Tutti i costi o le spese che una Parte è tenuta a sostenere conformemente all’articolo IV del presente accordo e che per mancanza di tempo non hanno potuto essere fatturati tempestivamente in modo da permettere il pagamento prima della scadenza del presente accordo, devono essere saldati immediatamente dopo la loro fatturazione. 10.4.3 Tutte le informazioni e i diritti ottenuti nell’ambito del presente accordo e prima della sua scadenza devono essere custodite dalle Parti conformemente alle disposizioni contenute nel presente accordo. 10.5 I rispettivi diritti e obblighi delle Parti concernenti gli articoli VI (Sicurezza) e VII (Risarcimento dei danni) permangono indipendentemente da una denuncia o dalla decadenza del presente accordo. 10.6 Il presente accordo comprendente dieci (10) articoli e due (2) o più allegati entra in vigore con la firma delle due Parti e lo rimane per un periodo di dieci (10) anni. La sua validità può essere prolungata con il consenso scritto di entrambe le Parti.

10.7 Il presente accordo contiene tutto quanto è stato convenuto tra la United

States Navy e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero, e sosti- tuisce il precedente accordo «Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch von Militärpersonal zwischen dem Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen und der US NAVY» del 17 agosto

19954 (non disponibile in italiano).

In fede di che, i firmatari quali rappresentanti autorizzati dei rispettivi Governi firmano il presente accordo.

Fatto a Berna, il 4 giugno 2009, e a Washington, il 20 luglio 2009, in lingua inglese.

Per la Per il Dipartimento federale della difesa, U.S. Navy degli della protezione della popolazione Stati Uniti d’America e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero M. E. Ferguson III Markus Gygax Vice Admiral, U.S. Navy Comandante di corpo

4 Non pubblicato nella RU.

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Allegato A

Certificazione delle condizioni e delle responsabilità

Comprendo e confermo di essere stato/a selezionato/a per l’impiego presso (inserire il nome e il luogo dell’organizzazione attribuita) conformemente a un accordo tra la U.S. Navy degli Stati Uniti d’America e le Forze aeree svizzere del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Inoltre com- prendo, confermo e accetto le seguenti condizioni e responsabilità in virtù del pre- sente accordo:

1. Lo scopo di questo impiego lavorativo consiste nel raccogliere esperienze e

conoscenze relative all’organizzazione e alla condotta delle attività di difesa nell’ambito del/della (inserire l’ambito dell’impiego MPEP) della Parte ospitante. Vengono rese accessibili esclusivamente le informazioni necessa- rie ai fini dello svolgimento del servizio conformemente alla descrizione del posto attribuitomi, come stabilito dal supervisore che mi è stato assegnato.

2. Svolgerò unicamente le funzioni che mi sono state attribuite per il mio

impiego legalmente e in conformità alla descrizione del posto e in nessun caso fungerò da rappresentante del mio Governo o della mia Parte d’origine.

3. Tutte le informazioni a cui ho avuto accesso durante il mio impiego dov-

ranno essere trattate come informazioni confidenziali fornite al mio Governo e non dovranno essere trasmesse o rivelate ad altre persone, ditte, organizza- zioni o Governi senza previa autorizzazione scritta della Parte ospitante.

4. Nel caso in cui debba trattare questioni ufficiali con persone al di fuori

dell’ambiente di servizio direttamente assegnatomi, provvederò ad informare dette persone della mia appartenenza al personale straniero di scambio.

5. Sono stato/a precedentemente informato/a e comprendo tutte le disposizioni

di sicurezza in uso presso la Parte ospitante e il Governo ospitante.

6. Provvederò a notificare immediatamente al mio ufficiale di contatto qual-

siasi tentativo non legalmente autorizzato volto a entrare in possesso di informazioni classificate, restrittive, protette dal diritto d’autore o non classi- ficate controllate a cui ho accesso in virtù del mio impiego.

(Firma)

(Nome scritto a macchina)

(Grado/titolo)

(Data)

Scambio di personale militare. Acc. con gli Stati Uniti RU 2010

Allegato B

Organi di scambio della U.S. Navy con le Forze aeree svizzere

No. Organo Data di Durata dello Grado Località Località installazione scambio (all’estero) U.S.

1. …

Scambio di personale militare. Acc. con gli Stati Uniti RU 2010

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Scambio di personale militare. Acc. con gli Stati Uniti RU 2010

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo tra il Dipartimento federale della Difesa, della protezione della popolazione e dello sport per conto del Consiglio federale svizzero e la United States Navy degli Stati Uniti d'America concernente lo scambio di personale militare (Accordo MPEP) (con all.) | Lexipedia | Lexipedia