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AS 2010 4245

Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Ordinanza dell’UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

del 12 agosto 2010

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 209 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la protezione degli animali nella macellazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera n OPAn. Vi figurano disposizioni concer- nenti: a. lo scarico, il ricovero e l’accudimento di animali negli impianti di macel- lazione; b. i requisiti degli impianti e degli apparecchi di stordimento; c. la conduzione e l’immobilizzazione degli animali prima dello stordimento; d. lo stordimento e il dissanguamento degli animali; e e. la sorveglianza.

Sezione 2: Scarico, ricovero e accudimento degli animali negli impianti di macellazione

Art. 2 Responsabilità 1 Quale destinatario degli animali ai sensi dell’articolo 153 OPAn, il gestore del- l’impianto di macellazione è responsabile: a. della presa in consegna degli animali;

RS 455.110.2 1 RS 455.1

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b. dell’attesa degli animali e della loro stabulazione (ricovero) nell’impianto di macellazione; e c. della cura degli animali. 2 Il gestore dell’impianto di macellazione deve designare le persone che prendono in consegna, ricoverano e curano gli animali.

Art. 3 Scarico

1 Gli impianti di macellazione devono disporre di installazioni adeguate per lo

scarico degli animali dai mezzi di trasporto. 2 Le installazioni per lo scarico, come le passerelle o le rampe, devono essere dotate di dispositivi di protezione affinché gli animali non possano cadere o fuggire.

3 Le rampe di scarico devono avere una pendenza massima di 20 gradi. Se l’incli-

nazione è superiore a 10 gradi, devono essere provviste di un sistema antisdrucciole- vole.

Art. 4 Momento della macellazione 1 Gli animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e dai suini devono essere macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo nell’impianto di macellazione. 2 Gli animali che fino alla loro macellazione rimangono in contenitori di trasporto devono essere macellati entro 2 ore al massimo dopo il loro arrivo all’impianto di macellazione. Se nel settore d’attesa esiste un sistema attivo di ventilazione, tale durata può essere aumentata a 4 ore al massimo. 3 Gli animali giovani nutriti con il latte devono essere macellati il giorno del loro arrivo.

Art. 5 Requisiti in materia di ricovero degli animali

1 Le corsie non possono essere utilizzate per ricoverare gli animali.

2 Per gli animali che sono macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo devo- no essere adempiuti i requisiti minimi di cui all’allegato 4 OPAn. Gli animali che sono macellati entro più di 4 ore dopo il loro arrivo devono essere ricoverati con- formemente alle disposizioni dell’allegato 1 OPAn. 3 Le stalle e i settori d’attesa destinati agli animali trasportati in contenitori devono essere dotati di un sistema di ventilazione efficace. Se quest’ultimo garantisce una ventilazione attiva, l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. 4 Nei settori d’attesa all’aperto occorre provvedere a una protezione adeguata contro le intemperie.

5 In caso di temperature dell’ambiente elevate o di tempo afoso, i suini devono

essere rinfrescati mediante spruzzi d’acqua.

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6 Gli animali malati, feriti e deboli devono essere ricoverati separandoli dagli altri animali e devono essere macellati o uccisi il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo al macello.

7 Gli animali che soffrono di menomazioni dolorose estremamente acute o di grado

elevato devono essere storditi e uccisi senza indugio.

Art. 6 Requisiti supplementari in caso di stabulazione durante la notte 1 Per gli animali di cui all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni (bestiame da macello), che non sono macellati il giorno del loro arrivo, sono applicabili gli articoli 3–14 OPAn e l’allegato 1 OPAn.

2 La sorveglianza del benessere degli animali secondo l’articolo 181 capoverso 7

OPAn e il loro approvvigionamento devono essere assicurati la sera della consegna e in seguito regolarmente a intervalli di 12 ore al massimo. 3 La persona che effettua il controllo deve annotare la data, l’ora del controllo e il proprio nome. I relativi documenti devono essere esibiti, su richiesta, al veterinario ufficiale.

Art. 7 Piano di occupazione dei locali 1 Per i locali di stabulazione destinati al ricovero degli animali nell’impianto di macellazione deve essere disponibile un piano di occupazione. 2 Il piano di occupazione deve indicare la densità di occupazione massima in caso di ricovero degli animali fino a 4 ore e in caso di loro ricovero per più di 4 ore, tenendo conto delle specie animali e delle categorie di animali.

Sezione 3: Requisiti relativi agli impianti e agli apparecchi di stordimento

Art. 8 Obblighi del gestore dell’impianto di macellazione Il gestore dell’impianto di macellazione deve poter provare all’autorità cantonale competente che: a. prima della messa in servizio degli impianti e degli apparecchi di stordi- mento è stato effettuato un collaudo tecnico da parte del fabbricante, il quale conferma che gli impianti e gli apparecchi sono pronti all’uso e funzionano in modo ineccepibile e conforme alle disposizioni; b. dispone di tutti i documenti tecnici inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento.

2 RS 817.190

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Art. 9 Manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento 1 In occasione del collaudo tecnico degli impianti e degli apparecchi di stordimento prima della messa in servizio, il fabbricante deve stabilire l’entità e la frequenza della manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata dal fabbricante o da una persona da questi incaricata.

2 L’intervallo tra due manutenzioni non può superare due anni.

Sezione 4: Conduzione e immobilizzazione degli animali prima dello stordimento

Art. 10 Accesso e conduzione al macello per lo stordimento 1 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere costruiti in modo tale da favorire il movimento autonomo in avanti degli animali, tenendo conto del com- portamento tipico di ogni specie. 2 Le corsie e il settore di conduzione al macello devono essere piatti, non scivolosi, tali da non provocare ferite, illuminati in modo da non abbagliare l’animale né creare zone di oscurità.

3 Le corsie e il settore di conduzione al macello non possono presentare:

a. restringimenti cuneiformi o ostacoli alla marcia; b. restringimenti nelle curve; c. elementi circostanti di disturbo o distrazione che intralciano l’avanzamento degli animali; d. cambiamenti di direzione con un angolo inferiore a 100 gradi; e. curve con un raggio inferiore a 3 metri. 4 Le corsie devono essere accessibili da ogni punto, in modo da poter intervenire direttamente e in qualsiasi momento sugli animali che vi si trovano. 5 Le corsie individuali devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di saltare gli uni sugli altri. A tale scopo occorre limitare l’altezza del passaggio o prevedere un sistema di tubi per impedire agli animali di saltare. 6 Nelle corsie individuali destinate ai bovini, lo spazio libero in altezza deve essere di almeno 20 centimetri al di sopra del garrese. 7 L’accesso a un’attrezzatura per immobilizzare gli animali prevista per la larghezza di un singolo animale non può avvenire contemporaneamente attraverso più corsie individuali parallele.

Art. 11 Dispositivi di conduzione a scarica elettrica 1 Gli unici strumenti elettrici ammessi per condurre gli animali sono i dispositivi di conduzione a scarica elettrica che limitano la durata delle singole scariche a un secondo al massimo.

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2 I dispositivi di conduzione a scarica elettrica possono essere utilizzati unicamente per suini e bovini sani, non feriti e in grado di spostarsi ed essere applicati esclu- sivamente alla muscolatura delle zampe posteriori. 3 Essi possono essere utilizzati soltanto se gli animali si rifiutano completamente di avanzare, sia nel settore di isolamento individuale sia prima e durante la loro entrata immediata nel settore in cui si trova l’attrezzatura per immobilizzarli. 4 Il dispositivo di conduzione a scarica elettrica può essere utilizzato ripetutamente soltanto se l’animale reagisce e può evitare la scarica elettrica. 5 Gli elettrodi degli apparecchi di stordimento non possono essere utilizzati come dispositivi di conduzione.

Art. 12 Livello sonoro nel settore di accesso In caso di funzionamento dell’impianto e di flusso continuo di animali, il livello sonoro di base nel settore di accesso all’impianto di stordimento non può superare

85 decibel. Sono permessi singoli picchi sonori.

Art. 13 Immobilizzazione

1 Le attrezzature per immobilizzare gli animali da macello devono permettere uno

stordimento rapido ed efficace degli animali e garantire il loro trasferimento imme- diato al dissanguamento. Tali attrezzature non possono essere utilizzate come locale di attesa.

2 Gli animali immobilizzati devono essere storditi senza indugio.

3 La costruzione dell’attrezzatura per immobilizzare gli animali deve permettere di ripetere immediatamente lo stordimento di un animale non sufficientemente stordito. 4 Nel caso dei bovini e degli equini, l’attrezzatura per immobilizzarli deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l’apparecchio di stordimento. 5 È vietato utilizzare gli apparecchi elettrici di stordimento per immobilizzare gli animali o renderli incapaci di muoversi.

Art. 14 Sospensione dei volatili 1 La grandezza e la forma del gancio che serve a sospendere i volatili vivi prima della macellazione devono essere adeguate alle dimensioni e al tipo di volatili. Ogni animale deve essere appeso per le due zampe.

2 I volatili vivi le cui dimensioni o il cui peso non permettono uno stordimento

efficace devono essere storditi e dissanguati manualmente. Essi possono essere sospesi soltanto dopo il dissanguamento. 3 I volatili sospesi possono essere storditi al più presto 12 secondi e devono essere essere storditi al più tardi 60 secondi dopo la sospensione. 4 Nel settore del percorso in cui i volatili sono sospesi l’illuminazione dev’essere tale da poter tranquillizzare gli animali.

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Sezione 5: Stordimento

Art. 15 Requisiti specifici alle specie animali dei procedimenti di stordimento A seconda della specie animale ai procedimenti di stordimento sono applicabili speciali requisiti tecnici. Questi sono disciplinati negli allegati 1–6.

Art. 16 Efficacia dello stordimento La perdita di coscienza e di sensibilità deve avvenire: a. immediatamente dopo l’utilizzazione di procedimenti meccanici; b. entro il primo secondo in caso di stordimento elettrico.

Art. 17 Controllo dell’efficacia dello stordimento 1 Il gestore dell’impianto di macellazione deve designare una persona responsabile del controllo dell’efficacia dello stordimento. 2 La persona responsabile deve verificare regolarmente l’efficacia dello stordimento. Deve in particolare documentare i difetti constatati durante lo stordimento e le misure adottate in seguito per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conser- vate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all’autorità competente.

3 Le modalità del controllo sono disciplinate a seconda del procedimento e della

specie animale all’allegato 1 numero 3, all’allegato 2 numeri 7 e 8, all’allegato 3 numero 3 e all’allegato 4 numero 5.

Art. 18 Misure immediate in caso di stordimento insufficiente

1 Se un animale mostra segni che rivelano che sta ritrovando la sensibilità e la

coscienza alla fine del procedimento di stordimento, prima che inizi il dissangua- mento esso deve essere senza indugio stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l’uccisione immediata. 2 Occorre tenere a disposizione sul posto apparecchiature di ricambio appropriate in modo da poterle utilizzare immediatamente per stordire di nuovo oppure per ucci- dere i volatili.

Sezione 6: Dissanguamento

Art. 19 Esecuzione del dissanguamento 1 L’intervallo tra la fine del procedimento di stordimento e l’inizio del dissangua- mento deve essere calcolato in modo che un ritorno alla sensibilità e alla coscienza sia escluso fino al sopraggiungere della morte.

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2 Se al bestiame da macello e ai ratiti è applicato un procedimento di stordimento che provoca soltanto uno stato temporaneo di incoscienza e di insensibilità, occorre recidere le due carotidi agli animali per dissanguarli oppure effettuare il dissangua- mento per via toracica. 3 Nel caso del bestiame da macello occorre rispettare un intervallo di 3 minuti al minimo tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di altre operazioni di macella- zione.

Art. 20 Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte 1 L’esecuzione del dissanguamento deve essere verificata regolarmente. Il gestore dell’impianto di macellazione deve designare una persona responsabile.

2 Durante la verifica occorre controllare per campionatura se la morte è soprag-

giunta. A tale scopo occorre verificare, utilizzando un fascio luminoso focalizzabile, se la dilatazione della pupilla è massima. 3 La persona responsabile deve documentare eventuali segni di un ritorno alla sen- sibilità e alla coscienza o eventuali segni di un ritardo nel sopraggiungere della morte come pure le misure adottate per porvi rimedio. Le annotazioni devono essere conservate almeno un anno ed esibite, su richiesta, all’autorità competente.

Art. 21 Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente 1 L’animale che, a causa di un dissanguamento insufficiente, mostra segni che rive- lano che sta ritrovando la sensibilità e la coscienza deve essere immediatamente stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili è ammessa anche l’uccisione immediata. 2 Se al momento di iniziare l’esecuzione di altre operazioni di macellazione la morte di un animale non è sicura, questo deve essere senza indugio dissanguato corretta- mente o ucciso. 3 Se i volatili da cortile sono dissanguati mediante mozzatura automatica del collo, occorre garantire che gli animali non colpiti o colpiti in modo insufficiente dall’apparecchio siano immediatamente dissanguati manualmente.

Sezione 7: Sorveglianza

Art. 22 1 Il gestore dell’impianto di macellazione è responsabile dei compiti di controllo e di documentazione di cui agli articoli 6 capoverso 3, 8, 17 capoverso 2 e 20 capo- verso 3.

2 Il veterinario ufficiale verifica le documentazioni per campionatura.

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Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie per costruzioni e installazioni tecniche 1 Per le costruzioni esistenti in impianti di macellazione autorizzati viene applicato, per i necessari adeguamenti secondo l’articolo 10, un periodo transitorio di dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Per le installazioni tecniche esistenti in impianti di macellazione autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4, 2.5 e 2.6, un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 24 Disposizioni transitorie per il procedimento di stordimento

1 L’autoritàcantonale competente può, d’intesa con l’UFV, autorizzare fino al

30 novembre 2020 al massimo l’esercizio di un impianto di macellazione esistente il 1° dicembre 2010 che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15. Le domande devono essere presentate all’autorità cantonale competente entro il 31 maggio 2011.

2 L’UFV acconsente soltanto se il gestore dell’impianto di macellazione prova,

mediante una perizia effettuata da una persona specializzata indipendente e rico- nosciuta, che grazie al procedimento utilizzato nell’impianto di macellazione lo stato di insensibilità e di incoscienza degli animali dura fino alla conclusione del dissan- guamento. Nella perizia occorre elencare le misure necessarie a tale scopo. Le perizie devono essere presentate all’UFV entro il 30 novembre 2011.

Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2010.

12 agosto 2010 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

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Allegato 1 (art. 15)

Stordimento con la pistola a proiettile captivo

1 Requisiti degli apparecchi e

delle munizioni 1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso. 1.2 L’apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro. 1.3 Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli appa- recchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell’aria compressa non possono essere utilizzati.

1.4 La lunghezza e il diametro del proiettile, come pure la sua potenza

d’impatto, devono essere tali da garantire che quest’ultimo trapassi sicura- mente la corteccia cerebrale. Le cariche propulsive o le pressioni di funzio- namento devono essere adeguate, in modo oggettivamente constatabile, al peso e alle dimensioni dei diversi animali conformemente alle istruzioni del fabbricante.

1.5 Ad eccezione dei conigli, dei volatili e dei ratiti, le pistole a proiettile

captivo devono soddisfare i seguenti parametri: a. lunghezza del proiettile che esce dalla guaina: almeno 8 cm; per i bovini adulti e i cavalli, almeno 9 cm; per i bufali, gli yak e i tori pesanti (di oltre 800 kg), almeno 12 cm; b. calibro del proiettile: almeno 7 mm per i piccoli animali come agnelli, capretti e lattonzoli; almeno 9 mm per gli animali di taglia superiore; c. velocità di uscita del proiettile: a seconda della carica propulsiva, 55–60 m al secondo; per proiettili di grande calibro, 60–70 m al secondo; d. energia della carica propulsiva: 350–400 J. 1.6 Per i conigli, i volatili e i ratiti, il calibro del proiettile deve essere di 4–6 mm.

1.7 Le munizioni devono essere conservate al secco.

1.8 Le munizioni umide, in particolare quelle soggette a un cambiamento dei

colori, e le cartucce aperte da cui si sono staccati grani di polvere non vanno più utilizzate.

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2 Posizionamento della pistola a proiettile captivo

2.1 La pistola a proiettile captivo deve essere posizionata in modo che con il

colpo i centri vitali della base del cervello degli animali che occorre stordire siano fortemente danneggiati o distrutti. 2.2 Alla partenza del colpo, la pistola a proiettile captivo deve essere applicata e premuta con forza sulla testa.

2.3 Nel caso dei bovini, ad eccezione dei bufali, degli equini e dei suini, la

pistola non può essere applicata sulla nuca. 2.4 Nel caso degli ovini e dei caprini, la pistola può essere applicata sulla nuca soltanto se è impossibile applicarla sulla regione frontale a causa delle corna. Il proiettile della pistola deve essere diretto verso il centro del cervello.

2.5 La pistola a proiettile captivo deve essere applicata come segue:

a. per i cavalli: in modo esattamente perpendicolare alla superficie fron- tale sulla linea mediana, 2 cm al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attac- catura dell’orecchio opposto (base dell’orecchio);

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b. per i bovini, ad eccezione dei tori adulti, delle vacche pesanti e degli yak: in modo esattamente perpendicolare alla superficie frontale sulla linea mediana; per i tori adulti, le vacche pesanti e gli yak: circa 1 cm accanto alla linea mediana, appena al di sopra dell’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura dell’occhio opposto (base del corno);

c. per gli ovini e i caprini sprovvisti di corna: al centro della linea che col- lega gli orecchi, mirando verso il basso in direzione della gola;

d. per gli ovini e i caprini provvisti di corna: dietro la cresta occipitale tra le due corna sulla linea mediana direttamente dietro la base del corno, mirando in direzione della base della lingua o, da una prospettiva late- rale, in direzione della gola;

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e. per i suini a testa cuneiforme: sulla linea mediana della testa, 1 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi o, da una prospet- tiva laterale, in direzione della base esterna dell’orecchio;

f. per i suini con fronte inclinata: sulla linea mediana della testa, 2–3 cm al di sopra della linea che collega il centro dei due occhi, perpendico- larmente alla superficie della fronte;

g. per i conigli: sulla linea mediana della cresta occipitale, al centro dei due orecchi, in direzione della mascella inferiore; a tale scopo l’animale deve essere fissato al collo;

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h. per la grossa selvaggina d’allevamento: su una linea leggermente accanto alla linea mediana, all’altezza dell’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi e il centro della base dell’orecchio opposto; per la selvaggina portatrice di corna: sul punto d’incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e la base delle corna opposte;

i. per i volatili domestici e i ratiti: perpendicolarmente al punto culmi- nante della testa, in direzione della gola o all’intersezione delle linee diagonali che collegano il centro degli occhi al centro della base dell’orecchio.

3 Sintomi principali che permettono di controllare

lo stordimento efficace con la pistola a proiettile captivo

3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull’ani-

male la presenza dei seguenti sintomi principali: a. accasciamento immediato; b. crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); c. arresto della respirazione; d. assenza del riflesso corneale; e. nessuna rotazione del bulbo oculare; f. nessuna reazione a uno stimolo di dolore (riflesso del setto nasale o della cresta nel caso dei volatili);

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g. nessuna emissione sonora; e h. nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi.

4 Durata fino al dissanguamento

4.1 Dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, il taglio effettuato per dissanguare l’animale deve essere eseguito al più tardi entro: a. 60 secondi per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini; b. 20 secondi per gli ovini e i caprini provvisti di corna che sono stati storditi con uno sparo nella nuca; c. 20 secondi per gli altri animali.

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Allegato 2 (art. 15)

Elettonarcosi di singoli animali

1 Requisiti degli impianti e degli apparecchi

1.1 Gli apparecchi di elettronarcosi devono essere muniti:

a. di strumenti di misura calibrati, posti nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione effettive della corrente elettrica; b. di un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile; c. ad eccezione del caso in cui lo stordimento è automatizzato, di un segnale acustico o ottico che indica all’operatore la fine della durata minima di applicazione della corrente elettrica e di un segnale che indi- ca un’insufficiente intensità della corrente elettrica; entrambi i segnali devono essere distinguibili chiaramente. d. della possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stor- dimento.

1.2 Gli elettrodi devono essere adeguati alla specie animale e alla taglia degli

animali nonché disporre di superfici di contatto non ricoperte di ruggine, sporcizia o resti di tessuti di animali.

1.3 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di

descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all’intensità elettrica effettiva (ampère; A), alla tensione elettrica (volt; V), alla frequenza (hertz; Hz) e alla durata della corrente elettrica (secondi; sec) dei diversi programmi, che permettano di stabilire una correlazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in questione.

1.4 Gli apparecchi o gli impianti di stordimento automatico a regolazione varia-

bile devono visualizzare in continuazione i seguenti parametri: a. intensità elettrica effettiva (A); b. tensione elettrica (V); c. frequenza della corrente (Hz); d. durata della corrente elettrica (sec).

1.5 Le divergenze rispetto al procedimento di stordimento prescritto per quanto

riguarda l’intensità effettiva, la tensione, la frequenza e la durata della cor- rente elettrica devono essere indicate all’operatore.

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2 Applicazione degli elettrodi

2.1 Occorre adottare provvedimenti adeguati per garantire un buon contatto

elettrico e permettere di diminuire la resistenza alla conducibilità; in parti- colare è necessario liberare i punti di applicazione degli elettrodi dalle eccessive quantità di lana o di pelo e quindi inumidirli. Per gli ovini occorre utilizzare elettrodi con punte sufficientemente lunghe da attraversare il vello.

2.2 In caso di stordimento automatico occorre, se necessario, fare una cernita

degli animali in funzione della loro taglia.

2.3 Gli elettrodi devono essere applicati nella zona situata tra gli occhi e gli

orecchi in modo che la corrente possa attraversare efficacemente il cervello (passaggio di corrente elettrica attraverso la testa).

Applicazione della pinza alla testa del suino

2.4 Per i bovini, gli ovini e i caprini, il passaggio della corrente attraverso il cervello invece di quello attraverso la testa secondo il numero 2.3 può essere ottenuto applicando un elettrodo alla testa e l’altro sul dorso (passaggio dei corrente elettrica attraverso tutto il corpo).

2.5 Se si intende condurre la corrente dalla testa al cuore mediante un cambia-

mento di posizione degli elettrodi (elettronarcosi a due fasi), uno degli elet- trodi deve essere sistemato sulla testa, l’altro nella zona situata dietro alla posizione anatomica del cuore.

Applicazione della pinza alla testa e al cuore del suino

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3 Passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello

3.1 Nel caso del passaggio della corrente attraverso la testa, il cervello deve

subire il flusso di corrente prima del corpo, mentre in caso del passaggio di corrente elettrica attraverso tutto il corpo deve subirlo contemporaneamente.

4 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso

il cervello dei mammiferi

4.1 In caso di utilzzazione della corrente continua a un voltaggio di almeno

220 V, per i mammiferi l’intensità elettrica che occorre ottenere entro il

primo secondo a una frequenza di 50 Hz CA deve raggiungere i seguenti valori minimi effettivi:

Categoria di animali Intensità elettrica

Bovini fino a 200 kg di peso vivo 1,3 A Bovini di oltre 200 kg di peso vivo 1,5 A Ovini, caprini 1,0 A Suini fino a 150 kg di peso vivo 1,3 A Suini di oltre 150 kg di peso vivo 2,0 A Conigli 0,4 A

4.2 Il tempo minimo di passaggio della corrente elettrica deve essere:

a. di 8 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di cor- rente al cervello non è seguita immediatamente da un’applicazione di corrente al cuore; b. di 3 secondi per gli animali non immobilizzati, se l’applicazione di cor- rente al cervello è seguita immediatamente da un’applicazione di cor- rente al cuore; c. di 3 secondi per gli animali immobilizzati, ad eccezione dell’elettro- narcosi completamente automatizzata dei suini; d. di 1 secondo in caso di elettronarcosi completamente automatizzata dei suini prima di applicare l’elettrodo al cuore, per un totale di 3 secondi.

4.3 Soltanto le correnti alternate (CA) sinusoidali o a forma rettangolare, con

una frequenza di 50 Hz, possono essere utilizzate per effettuare l’elettro- narcosi. Se utilizza tipi di corrente diversi dalla corrente alternata (CA) sinu- soidale o rettangolare oppure frequenze diverse da 50 Hz CA, il gestore dell’impianto di macellazione deve dimostrare l’analogia dell’efficacia rispetto all’utilizzazione della corrente continua mediante una perizia effet- tuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

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5 Parametri del passaggio di corrente elettrica attraverso

il cervello dei volatili 5.1 Per i volatili, utilizzando la corrente continua, l’intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo a una frequenza di

50 Hz CA e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:

Categoria di animali Intensità elettrica Durata

Polli di meno di 2 kg di peso vivo 100 mA 4 sec. Polli a partire da 2 kg di peso vivo 400 mA 4 sec. Tacchini 400 mA 4 sec. Anatre, oche 600 mA 6 sec. Ratiti 500 mA 4 sec.

5.2 Se si utilizza una tensione alternata costante, la tensione che occorre appli- care nonché l’intensità elettrica minima effettiva che occorre ottenere entro il primo secondo e la durata minima dell’applicazione sono le seguenti:

Categoria di animali Intensità elettrica Tensione Durata

Polli di meno di 2 kg di peso vivo 240 mA 110–120 V 7 sec. Polli a partire da 2 kg di peso vivo 400 mA 180 V 7 sec. Tacchini 400 mA 180 V 7 sec. Anatre, oche 600 mA 180 V 7 sec.

5.3 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 5.1 e 5.2, il gestore dell’impianto di macellazione deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e in- dipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

6 Arresto della funzione cardiaca provocato dal passaggio

di corrente elettrica attraverso il cuore

6.1 Se il dissanguamento non avviene entro i 20 secondi successivi al passaggio

di corrente elettrica attraverso la testa, occorre provocare un arresto della funzione cardiaca facendo passare la corrente elettrica attraverso il cuore.

6.2 L’applicazione della corrente elettrica al cuore deve essere preceduta da

un’applicazione della corrente elettrica alla testa durante almeno 3 secondi, a meno che la corrente elettrica attraversi tutto il corpo e in caso di elettro- narcosi completamente automatizzata dei suini.

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6.3 Lo stordimento completamente automatizzato dei suini deve essere prece-

duto dall’applicazione di una corrente elettrica alla testa della durata di almeno 1 secondo. 6.4 Per quanto riguarda i bovini di oltre 200 kg di peso vivo, i suini e in caso di frequenze della corrente superiori a 100 hertz, l’applicazione della corrente elettrica alla testa deve essere accompagnata o immediatamente seguita da un’applicazione supplementare al cuore.

6.5 Con una corrente sinusoidale di 50 hertz, l’applicazione della corrente al

cuore deve essere effettuata rispettando gli ulteriori parametri seguenti:

Specie o categoria di animali Intensità Durata della Condizione supplementare elettrica corrente elettrica

a. Suini 1A 4 sec. – b. Bovini fino a 200 kg 1A 5 sec. Mantenere l’appli- cazione della corrente alla testa c. Bovini di oltre 200 kg 1,5 A 5 sec. Mantenere l’appli- cazione della corrente alla testa d. Bovini di oltre 200 kg 2,5 A 15 sec. Subito dopo l’appli- cazione della corrente alla testa e. Polli 0,24 A 5 sec. –

7 Sintomi principali che permettono di controllare

l’efficacia dell’elettronarcosi cerebrale

7.1 Nei mammiferi il successo dello stordimento deve essere verificato control-

lando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato e accasciamento; b. crampi tonici (contrazioni muscolari continue e di forte intensità) seguiti da una fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); c. arresto della respirazione durante più di 20 secondi; d. nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi tonici- clonici (assenza del riflesso del setto nasale); e. assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici; f. nessuna emissione sonora; e g. nessun movimento volontario, nessun tentativo di alzarsi.

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7.2 Neii volatili il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica; b. crampi tonici della durata di almeno 20 secondi, con irrigidimento delle zampe, occhi spalancati e arresto della respirazione; c. fase clonica con movimenti delle zampe e sbattimento delle ali simili a un riflesso nervoso; d. assenza del riflesso corneale alla fine dei crampi tonici-clonici; e. nessuna emissione sonora; e f. nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario.

8 Sintomi principali che permettono di controllare

l’efficacia dell’elettronarcosi che provoca un arresto della funzione cardiaca 8.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo la scarica elettrica; b. apparizione di crampi tonici; c. arresto della respirazione; d. fase clonica (serie rapida di brevi convulsioni); e. nessuna reazione a uno stimolo di dolore alla fine dei crampi tonici- clonici; f. assenza del riflesso corneale alla fine della fase tonico-clonica; g. rilassamento completo di tutto il corpo e dilatazione massima della pupilla.

9 Documentazione e provvedimenti

9.1 In caso di macellazione di più di 10 animali al giorno, il successo dello

stordimento deve essere verificato per campionatura ogni giorno di macella- zione. I sintomi principali di un’elettronarcosi efficace vanno controllati immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

9.2 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento

insufficiente raggiunge o supera l’1 %, occorre adottare misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate.

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10 Durata fino al dissanguamento

Per quanto riguarda gli animali a sangue caldo, il taglio per dissanguarli deve essere effettuato entro 20 secondi dall’elettronarcosi, ad eccezione dei casi in cui è stato provocato preventivamente un arresto della funzione cardiaca.

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Allegato 3 (art. 15)

Elettronarcosi dei volatili in un bagno d’acqua

1 Requisiti degli impianti e

degli apparecchi 1.1 La catena di sospensione dei volatili deve essere accessibile su tutta la sua lunghezza. Il bagno d’acqua deve essere visibile. 1.2 La catena di dissanguamento dei volatili deve essere visibile su tutta la sua lunghezza ed essere accessibile sia all’inizio del dissanguamento che imme- diatamente prima dell’inizio della scottatura per poter prendere le misure previste all’articolo 21. 1.3 Le dimensioni e la profondità della vasca di acqua destinata allo stordimento dei volatili devono essere tali da garantire un’immersione dell’intera testa di tutti gli animali; il livello della superficie dell’acqua deve essere regolabile.

1.4 Durante lo stordimento dei volatili nel bagno d’acqua nessuna parte del

corpo può entrare in contatto con la corrente elettrica prima della testa; in particolare si deve evitare che, al momento dell’immersione degli animali, l’acqua non trabocchi da un lato ed entri in contatto con gli animali non ancora storditi.

1.5 Occorre prendere disposizioni adeguate per garantire un’efficace conduci-

bilità della corrente attraverso il corpo degli animali. In particolare si deve provvedere affinché vi sia un contatto sufficiente tra le zampe e il gancio di sospensione come pure al loro inumidimento.

1.6 La disposizione degli elettrodi nel bagno d’acqua e la messa a terra devono

garantire il passaggio della corrente elettrica attraverso tutto il corpo di ogni singolo animale.

1.7 Gli elettrodi immersi nell’acqua devono estendersi su tutta la lunghezza

della vasca.

1.8 L’impianto di elettronarcosi deve essere munito di:

a. strumenti di misura nel campo visivo dell’operatore, che indicano l’intensità e la tensione effettive della corrente elettrica; b. un indicatore della frequenza della corrente elettrica se quest’ultima può essere regolata in modo variabile; c. un segnale acustico o ottico che indica chiaramente all’operatore l’insufficienza dello stordimento a causa di un calo di intensità della corrente elettrica; d. una possibilità di allacciamento ad apparecchi di misura esterni che permettono di registrare i dati elettrici durante il procedimento di stor- dimento.

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1.9 Gli apparecchi di stordimento a regolazione variabile devono disporre di

descrizioni dei parametri elettrici in merito al tipo di corrente, all’intensità elettrica effettiva, alla tensione elettrica, alla frequenza e alla durata della corrente elettrica dei diversi programmi, che permettano di stabilire la corre- lazione tra le regolazioni indicate sull’apparecchio e il programma in que- stione.

1.10 Gli impianti di stordimento a regolazione variabile devono visualizzare in

continuazione i seguenti parametri: a. intensità elettrica effettiva (valore quadratico medio RMS in A); b. tensione effettiva della corrente (valore quadratico medio RMS1 in V); c. frequenza della corrente (Hz); e d. velocità della catena (m/sec). 1.11 Gli scarti verso il basso della tensione effettiva della corrente superiori al

5 % e gli scarti della frequenza nominale della corrente devono essere visua-

lizzati, documentando inoltre le misure prese per porvi rimedio.

2 Passaggio della corrente elettrica in un bagno d’acqua

2.1 Se i volatili sono storditi in un bagno d’acqua, la tensione elettrica deve

essere sufficiente per produrre un’intensità elettrica di tale efficacia da garantire lo stordimento di ogni animale. 2.2 Gli animali che nella vasca di acqua non sono stati storditi o lo sono stati in misura insufficiente devono essere senza indugio storditi o uccisi manual- mente. 2.3 In caso di utilizzazione di una frequenza di 50 Hz, l’intensità elettrica effet- tiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante l’intervallo indicato è la seguente:

Categoria di animali Intensità elettrica Durata

Polli 100 mA 4 sec. Tacchini 150 mA 4 sec. Anatre, oche 130 mA 6 sec. Quaglie 45 mA 4 sec.

2.4 Se si utilizza una frequenza superiore a 50 hertz per i polli e i tacchini,

l’intensità elettrica effettiva minima che occorre ottenere per ogni animale entro il primo secondo e almeno durante 4 secondi è la seguente:

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Frequenza della corrente Polli Tacchini

più di 50 fino a 200 Hz 100 mA 250 mA 200–400 Hz 150 mA 400 mA 400–1500 Hz 200 mA 400 mA

2.5 Se applica parametri diversi da quelli indicati ai numeri 2.3 e 2.4, il gestore dell’impianto di macellazione deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

2.6 Se il dissanguamento non avviene entro 10 secondi dall’inizio della scarica

elettrica nella vasca, questa scarica elettrica deve provocare un arresto della funzione cardiaca passando attraverso il cuore secondo il numero 2.7. 2.7 Per provocare l’arresto della funzione cardiaca mediante una scarica elettrica occorre applicare, per almeno 1 secondo e con una corrente sinusoidale di

50 hertz, le seguenti intensità elettriche effettive:

a. 150 mA per i polli; b. 250 mA per i tacchini.

3 Controllo dell’efficacia dell’elettronarcosi e

del dissanguamento

3.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando sull’ani-

male la presenza dei seguenti sintomi principali: a. irrigidimento immediato dopo aver ricevuto la scarica elettrica; b. nessuna reazione al momento in cui viene effettuato il taglio per dissan- guarlo; c. nessun movimento durante il dissanguamento, nessun tentativo di alzarsi; e d. rilassamento del corpo, nessun riflesso corneale e dilatazione massima delle pupille prima dell’inizio della scottatura.

3.2 Il successo dell’elettronarcosi e del dissanguamento deve essere verificato

per campionatura all’inizio di ogni nuovo lotto. Occorre controllare i sintomi principali di un’elettronarcosi efficace immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento e immediatamente prima della scottatura e della spiumatura. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

3.3 L’entità dei controlli per campionatura comprende il numero di animali che,

per ogni lotto, passano durante 1 minuto sulla catena, ma almeno 20 animali. Se all’interno di questo campione vengono registrate divergenze, occorre adottare immediatamente le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure essere documentate.

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Allegato 4 (art. 15)

Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio

1 Requisiti degli impianti e

degli apparecchi 1.1 Gli impianti di stordimento al biossido di carbonio per i suini devono soddi- sfare i requisiti seguenti: a. l’entrata nell’installazione per convogliare gli animali deve essere situata a livello del suolo, sprovvista di una soglia e di una pendenza; b. il dispositivo di convoglio e la cella nella quale i suini sono esposti al CO2 devono essere illuminati da una luce indiretta; c. una finestra deve permettere di osservare l’interno della cella in perma- nenza e senza pericoli; d. i suini devono poter restare in posizione eretta, senza compressione del torace e con i piedi fissi per terra finché perdono coscienza.

1.2 Occorre garantire che la capacità massima prevista per il passaggio

nell’impianto di stordimento (numero di animali all’ora) non possa essere superata. La durata minima di esposizione al gas e la concentrazione minima di CO2 al livello della testa dei suini non devono essere inferiori alle norme previste.

1.3 La concentrazione minima di CO2 deve ammontare all’84 per cento sul

volume. La durata minima di esposizione al CO2 è di 100 secondi.

1.4 Soltanto la persona responsabile può apportare eventuali modifiche ai para-

metri tecnici; tali modifiche devono essere documentate.

2 Apparecchi di misura e annotazioni

2.1 La cella in cui i suini sono esposti al CO2 deve essere munita di sensori che permettano di misurare la concentrazione del gas nei seguenti due punti chiaramente segnalati: a. nel punto in cui la testa dell’animale viene immersa nel CO2 con una concentrazione dell’84 per cento sul volume; b. nel punto in cui la testa dell’animale esce dal CO2 con una concentra- zione dell’84 per cento sul volume.

2.2 L’impianto di stordimento deve disporre di un dispositivo che permetta di

registrare il tempo di esposizione degli animali al CO2 nella concentrazione minima prevista.

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2.3 La concentrazione di CO2 e la durata di esposizione degli animali in almeno

l’84 per cento sul volume di CO2 devono essere annotate continuamente; inoltre occorre documentare i possibili scarti e le misure destinate a elimina- re eventuali lacune.

2.4 Gli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2 devono poter essere

consultati in qualsiasi momento ed emettere un segnale d’avvertimento ottico e acustico se la durata minima di esposizione prevista o la concentra- zione minima di CO2 stabilita scende al di sotto dei valori fissati. Il segnale che indica la diminuzione della concentrazione minima al di sotto dei valori previsti deve scattare se la concentrazione minima di CO2 diminuisce durante più di 60 secondi del 2 per cento o più rispetto ai valori fissati.

2.5 La funzionalità degli apparecchi di misura menzionati ai numeri 2.1 e 2.2

deve essere verificata almeno una volta al semestre e i risultati devono essere documentati.

3 Trasferimento dei suini nel luogo di esposizione al CO2

3.1 Trasferimento automatizzato in gruppo

3.1.1 Il meccanismo automatico di introduzione laterale dei suini in gruppo deve funzionare in modo tale che le forze esercitate su questi animali non siano eccessive. La pressione esercitata dalla porta di separazione immediatamente dopo l’entrata dei suini nella navicella deve essere limitata a un valore massimo (numero di animali moltiplicato per 100 kg). 3.1.2 In caso di utilizzazione di una porta di separazione pneumatica situata prima dello scompartimento in cui vengono introdotti i suini, la forza esercitata lateralmente su ogni suino deve essere limitata a 50 kg. 3.1.3 Se uno scompartimento mobile che spinge automaticamente i gruppi di suini è integrato nel sistema, la velocità di spostamento delle scompartimento deve essere regolata tra 0,2 e 0,5 m/sec. La parete dello scompartimento non deve esercitare una pressione superiore a 100 kg e deve poter restare acces- sibile fino al contatto con l’eventuale porta di separazione.

3.2 Spostamento degli animali nell’impianto di stordimento

3.2.1 I suini devono essere convogliati nell’atmosfera di CO2, alla concentrazione minima prevista al numero 7, senza indugio e se possibile senza una pausa intermedia, ma al più tardi 20 secondi dopo l’entrata del primo animale nell’impianto. 3.2.2 Le installazioni per convogliare degli animali devono poter caricare almeno due suini; lo spazio disponibile deve essere adeguato al numero degli ani- mali.

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4 Esposizione al CO2

4.1 La concentrazione di CO2 che permette di stordire i suini deve ammontare

almeno all’84 del volume ed essere raggiunta entro 15 secondi dal momento in cui essi hanno abbandonato l’aria atmosferica. La durata di esposizione dei suini in un ambiente che contiene al minimo l’84 per cento del volume di CO2 deve essere di almeno 100 secondi. Inoltre non è possibile compensare un intervallo di permanenza inferiore a 100 secondi aumentando la concen- trazione di CO2.

4.2 Nei sistemi che prevedono più di una sosta nell’atmosfera di CO2, la concen-

trazione nel punto più basso dell’impianto deve superare il 90 per cento del volume all’altezza della testa degli animali.

5 Controllo dell’efficacia dello stordimento con il CO2

5.1 Il successo dello stordimento deve essere verificato controllando la presenza dei seguenti sintomi principali: a. nessuna reazione a uno stimolo di dolore (assenza del riflesso del setto nasale); b. dilatazione delle pupille; c. nessuna chiusura spontanea delle palpebre; d. arresto della respirazione regolare e, inoltre, assenza di qualsiasi tenta- tivo di respiro sussultorio a brevi intervalli; e. nessuna emissione sonora; f. nessun tentativo di alzarsi, nessun movimento volontario; g. rilassamento completo del corpo; e h. assenza di reazione al momento della iugulazione.

5.2 Il successo dello stordimento deve essere verificato per campionatura ogni

giorno di macellazione. A tale proposito occorre controllare i sintomi princi- pali di uno stordimento efficace con il CO2 immediatamente prima dell’inizio del dissanguamento. Gli stordimenti insufficienti devono essere documentati.

5.3 Se il numero di animali che presentano sintomi evidenti di uno stordimento

insufficiente raggiunge o supera l’1 %, occorre adottare le misure adeguate per porvi rimedio; tali misure devono essere documentate.

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6 Nuovo stordimento

6.1 Se lo stordimento con il CO2 è insufficiente, i suini devono essere storditi

con la pistola a proiettile captivo. 6.2 Tra il settore nel quale i suini sono espulsi dall’impianto di stordimento e la fine della catena di dissanguamento occorre sempre tenere a disposizione un apparecchio adatto a proiettile captivo, con una carica propulsiva adeguata, che possa essere immediatamente utilizzato per stordire di nuovo gli animali storditi in modo insufficiente.

7 Parametri per lo stordimento con il CO2

7.1 La concentrazione di CO2, la durata di esposizione al CO2 e l’intervallo tra

l’uscita dall’atmosfera di CO2 e l’inizio del dissanguamento devono essere correlati nel modo seguente:

Concentrazione di CO2 Durata di Intervallo fino all’inizio del dissanguamento esposizione

a. almeno 84 % vol. CO2 100 sec. max. 55 sec. dopo l’uscita b. almeno 84 % vol. CO2 120 sec. max. 60 sec. dopo l’uscita c. almeno 84 % vol. CO2 150 sec. max. 70 sec. dopo l’uscita d. almeno 84 % vol. CO2 150 sec. max. 100 sec. dopo l’uscita e. almeno 90 % vol. CO2 120 sec. max. 70 sec. dopo l’uscita

7.2 L’intervallo massimo ammesso tra il momento dell’uscita dell’animale

dall’atmosfera di CO2 e l’inizio della iugulazione vale per ogni singolo ani- male; nel caso in cui diversi animali si trovano nella navicella, l’intervallo vale per l’ultimo animale che giunge al dissanguamento. 7.3 Se applica valori diversi dai parametri previsti, il gestore dell’impianto di macellazione deve dimostrare l’analogia della loro efficacia mediante una perizia effettuata da un Servizio scientifico specializzato e indipendente secondo l’articolo 24 capoverso 2.

7.4 La perizia deve provare che, in condizioni di esercizio normali, è possibile

uno stordimento efficace di almeno 1000 suini.

7.5 La correlazione tra i parametri elencati al numero 7.1 e la capacità massima

dell’impianto di stordimento che ne risulta (numero di animali all’ora) devono essere indicate nella perizia.

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Allegato 5 (art. 15)

Stordimento dei conigli e dei volatili con un colpo sulla testa

1 Stordimento dei conigli e dei volatili mediante uno

strumento che spara a percussione

1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere

effettuato soltanto su animali con un peso vivo di 10 kg al massimo e unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sull’osso frontale senza provocarne comunque la frattura.

1.2 L’operatore deve garantire che il punto d’impatto dell’apparecchio e la

carica della cartuccia, o la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla, corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l’animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte.

1.3 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione

l’animale deve essere dissanguato immediatamente.

1.4 La iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dallo stordimento.

2 Stordimento dei volatili con un colpo sulla testa

2.1 Una persona può stordire al massimo 200 animali al giorno con un colpo

sulla testa.

2.2 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente

forte e preciso sulla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante.

2.3 La iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dallo stordimento.

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Allegato 6 (art. 15)

Stordimento con un proiettile sparato nel cervello (colpo di pistola, di rivoltella o di fucile)

1 Bestiame da macello

1.1 Il bestiame da macello stordito con un proiettile sparato nel cervello deve

essere dissanguato senza indugio dopo lo sparo. 1.2 Il punto d’impatto del proiettile sulla testa dell’animale deve essere tale da stordirlo immediatamente. Il proiettile deve avere un calibro adeguato e disporre di un’energia d’impatto sufficiente.

1.3 È ammessa soltanto l’utilizzazione di proiettili che al momento dell’impatto

si deformano in modo adeguato o si disgregano; l’utilizzazione di proiettili blindati è vietata.

1.4 La posizione di sparo deve essere scelta come segue:

a. per i cavalli: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura dell’orecchio opposto (base dell’orecchio);

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b. per i bovini: perpendicolarmente alla superficie frontale sulla linea mediana, al punto d’intersezione delle due linee diagonali che collegano il centro dell’occhio e il centro dell’attaccatura del corno opposto (base del corno);

1.5 Se il bestiame da macello al pascolo è stordito da un proiettile sparato nella testa, occorre utilizzare un fucile dotato di un cannocchiale di puntamento. La distanza di tiro deve essere scelta tra 10 e 20 m; il colpo deve essere aggiustato. Il proiettile deve colpire il corpo dell’animale a una velocità di almeno 400 m/sec trasmettendogli il 100 % della propria energia.

2 Grossa selvaggina d’allevamento

2.1 La grossa selvaggina d’allevamento può essere stordita soltanto usando

cartucce a pallettoni con un calibro di almeno 6,5 mm (calibro .257) e con un’energia d’impatto di almeno 2000 J su 100 m.

2.2 La distanza di tiro deve essere scelta tra 10 e 30 m.

2.3 I daini possono anche essere storditi usando cartucce a pallettoni con un

calibro di almeno 5,6 mm (calibro .222) e con un’energia all’uscita dalla canna di almeno 300 J, nella misura in cui: a. la distanza di tiro è inferiore a 25 m; b. l’animale è colpito a partire da un punto sopraelevato fino a 4 m; e c. il punto sopraelevato si trova in un parco chiuso su un terreno non indurito, la cui recinzione raggiunge un’altezza di almeno 1,80 m. 2.4 Il colpo di grazia destinato alla selvaggina d’allevamento, nella misura in cui è necessario, può essere inferto usando munizioni per la pistola o la rivoltella la cui energia all’uscita dalla canna è di almeno 250 J. Il proiettile deve col- pire il corpo dell’animale trasmettendogli il 100 % della propria energia.

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