AS 2010 4279
Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette
Ordinanza che modifica la tariffa d’imposta per le sigarette
del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:
Art. 1 La tariffa d’imposta di cui all’allegato I della legge del 21 marzo 1969 sull’impo- sizione del tabacco è modificata come segue:
Allegato I L’imposta ammonta a 11,494 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 20,244 centesimi il pezzo.
Art. 2
1 Fino al 31 dicembre 2010, i fabbricanti e gli importatori di sigarette possono
dichiarare le sigarette al vecchio prezzo all’aliquota d’imposta in vigore fino al
30 settembre 2010.
2 La quantità di sigarette al vecchio prezzo dichiarata per la Svizzera dai fabbricanti e dagli importatori nell’anno civile 2010 non può superare la quantità di sigarette vendute in Svizzera nell’anno civile 2009. 3 Le sigarette al nuovo prezzo dichiarate fino al 31 dicembre 2010 vengono assog- gettate alla nuova aliquota d’imposta.. 4 Fino al 31 dicembre 2010, le sigarette destinate all’esportazione vengono assogget- tate all’aliquota d’imposta in vigore fino al 30 settembre 2010.
Art. 3 L’ordinanza del 24 settembre 20042 che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è abrogata.
RS 641.310 1 RS 641.31 2 RU 2004 4351, 2008 5733
2010-1746 4279
Modifica della tariffa d’imposta per le sigarette RU 2010
Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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