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AS 2010 4483

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l'anno fiscale 2011 (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l’anno fiscale 2011 (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 28 settembre 2010

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 39 capoverso 2, 205c e 215 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD); ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1 1 La presente ordinanza si prefigge di compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche.

2 La compensazione tiene conto:

a. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 2, dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2010 del 4,14 per cento; b. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 3, dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2010 del 5,16 per cento.

Sezione 2: Tassazione biennale praenumerando

Art. 2 Tariffe secondo l’art. 36 LIFD

1 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come

segue: Fr.

fino a 13 100 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 per 28 600 franchi di reddito 119.35 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più

RS 642.119.2 1 RS 642.11

2010-1852 4483

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2010

Fr.

per 37 400 franchi di reddito 196.75 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più per 49 900 franchi di reddito 526.75 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più per 65 500 franchi di reddito 990.05 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più per 70 500 franchi di reddito 1 287.05 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più per 93 500 franchi di reddito 2 805.05 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più per 121 600 franchi di reddito 5 277.85 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 159 000 franchi di reddito 9 391.85 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più per 682 100 franchi di reddito 78 441.05; per 682 200 franchi di reddito 78 453.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più

2 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come

segue: Fr.

fino a 25 500 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00; per 45 800 franchi di reddito 203.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più per 52 600 franchi di reddito 339.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più per 67 900 franchi di reddito 798.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più per 81 500 franchi di reddito 1 342.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più per 93 300 franchi di reddito 1 932.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più per 103 500 franchi di reddito 2 544.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più per 112 000 franchi di reddito 3 139.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più per 118 800 franchi di reddito 3 683.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2010

Fr.

per 123 800 franchi di reddito 4 133.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più per 127 300 franchi di reddito 4 483.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 129 000 franchi di reddito 4 670.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più per 130 700 franchi di reddito 4 874.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più per 807 800 franchi di reddito 92 897.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più

Art. 3 Deduzioni generali 1 Le deduzioni secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera g primo e secondo trattino sono modificate come segue: – 3200 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica, – 1600 franchi per gli altri contribuenti.

2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata

come segue: Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucra- tiva, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7300 e al massimo 12 000 franchi.

Art. 4 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati ali- menti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 5800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a; c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2400 franchi.

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2010

Sezione 3: Tassazione annuale postnumerando

Art. 5 Tariffe secondo l’art. 214 LIFD 1 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 214 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue: Fr.

fino a 14 400 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 per 31 500 franchi di reddito 131.65 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più per 41 200 franchi di reddito 217.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più per 55 000 franchi di reddito 581.30 e per 10 franchi di reddito in più 2.97 in più per 72 200 franchi di reddito 1 092.10 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più per 77 700 franchi di reddito 1 418.80 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più per 103 000 franchi di reddito 3 088.60 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più per 133 900 franchi di reddito 5 807.80 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 175 000 franchi di reddito 10 328.80 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più per 751 200 franchi di reddito 86 387.20 per 751 300 franchi di reddito 86 399.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più 2 Le tariffe fiscali secondo l’articolo 214 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue: Fr.

fino a 28 100 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00; per 50 400 franchi di reddito 223.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più; per 57 900 franchi di reddito 373.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più; per 74 700 franchi di reddito 877.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più;

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2010

Fr.

per 89 700 franchi di reddito 1 477.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più per 102 700 franchi di reddito 2 127.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più per 113 900 franchi di reddito 2 799.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più per 123 300 franchi di reddito 3 457.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più per 130 800 franchi di reddito 4 057.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più per 136 300 franchi di reddito 4 552.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più per 140 200 franchi di reddito 4 942.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 142 100 franchi di reddito 5 151.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più per 144 000 franchi di reddito 5 379.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più per 889 400 franchi di reddito 102 281.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più

Art. 6 Deduzioni generali 1 La deduzione secondo l’articolo 212 capoverso 1 primo trattino LIFD è modificata come segue: – 3500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2 La deduzione secondo l’articolo 212 capoverso 2 primo periodo LIFD è modificata come segue: Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucra- tiva, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 8100 e al massimo 13 200 franchi.

Art. 7 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali secondo l’articolo 213 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6400 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati ali- menti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2010

b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6400 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a; c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

28 settembre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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