AS 2010 4529
Decisione n. 1/2006 del Comitato misto: emendamento degli articoli 18 e 23 e dell'Allegato II, nonché stralcio degli Allegati VI e VII concernenti gli aiuti governativi dell'Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele
Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell’AELS e Israele1 Decisione n. 1/2006 del Comitato misto: emendamento degli articoli 18 e 23 e dell’Allegato II, nonché stralcio degli Allegati VI e VII concernenti gli aiuti governativi2
Adottata il 3 luglio 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 luglio 2010
Traduzione3
L’articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
Art. 18 Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall’articolo XVI del GATT 19944 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative5, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti. 2. La portata dell’impegno delle Parti contraenti a garantire la trasparenza delle misure di sovvenzionamento è determinata dai criteri enunciati nell’articolo XVI paragrafo 1 del GATT 1994 e nell’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovven- zioni e sulle misure compensative. 3. Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Israele o in uno Stato dell’AELS confor- memente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di sovven- zioni e fissa un termine di trenta giorni per trovare una soluzione mutuamente accet- tabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.
1 RS 0.632.314.491 2 Ad eccezione delle presenti modifiche, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni,
3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS:
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/israel/jcds.aspx
3 Dal testo originale inglese.
2010-0918 4529
Decisione n. 1/2006 del Comitato misto AELS-Israele RU 2010
Gli Allegati VI e VII dell’Accordo sono stralciati.
Le parole «articoli 17 e 18» nell’articolo 23 paragrafo 3 a) sono sostitute con «arti- colo 17».
La parola «18» nell’articolo 23 paragrafo 6 è stralciata.