AS 2010 4615
Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali
Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 5
5 Gli alimenti speciali non possono essere mescolati con bevande alcoliche.
Art. 4 cpv. 1 lett. b 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre
20052 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:
b. la dichiarazione del valore nutritivo secondo gli articoli 22–29 OCDerr; ne sono esclusi gli integratori alimentari secondo l’articolo 22.
Art. 9 Prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine 1 I prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine sono alimenti fabbricati, preparati e lavorati specialmente per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche a queste persone. 2 Questi prodotti alimentari costituiti da uno o più ingredienti ricavati da frumento, incluse tutte le specie di Triticum, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, o contenenti tali ingredienti e specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, se sono venduti ai consumatori non devono avere un contenuto di glutine superiore a
100 mg/kg. Devono portare la menzione «con contenuto di glutine molto basso».
Possono portare la menzione «senza glutine» se il loro contenuto di glutine non supera 20 mg/kg. La menzione «con contenuto di glutine molto basso» può essere usata solo per i prodotti alimentari secondo il presente capoverso. 3 Se viene usata per la fabbricazione di questi prodotti alimentari, l’avena deve essere prodotta, preparata e lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, incluse tutte le specie di Triticum, la segale, l’orzo o le loro varietà incrociate. Il contenuto di glutine di questa avena non deve superare 20 mg/kg.
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4 Se sono venduti ai consumatori, i prodotti alimentari destinati alle persone intolle- ranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, incluse tutte le specie di Triticum, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate, o conte- nenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superio- re a 20 mg/kg. La caratterizzazione deve contenere la menzione «senza glutine».
5 Le menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» devono
essere indicate accanto alla denominazione specifica del prodotto. 6 Le paste alimentari prive di glutine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernente i cereali, le legu- minose, le proteine vegetali e i loro derivati, essere fabbricate completamente o parzialmente con amido o fecola. 7 Se le paste alimentari prive di glutine sono costituite prevalentemente da amido o fecola, ciò deve essere indicato nella denominazione specifica (ad es. pasta alimen- tare con amido).
Art. 13 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
Art. 16 cpv. 6 6 In deroga all’articolo 29 OCDerr4, il valore energetico e il tenore di proteine, carboidrati, lipidi e il tenore di ogni sale minerale e vitamina elencati nell’allegato 1 vanno indicati in quantità specifica del prodotto pronto all’uso proposto per il con- sumo. Nel caso di prodotti sostitutivi di uno o più pasti, oltre all’indicazione del tenore, l’indicazione relativa alle vitamine e ai sali minerali deve essere espressa anche in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.
Art. 17a cpv. 8 8 Sull’imballaggio, sull’etichetta e sui prospetti allegati non devono essere apposti né immagini né testi che idealizzino il prodotto; in particolare non possono esservi raffigurati lattanti.
Art. 19 cpv. 8–10
9 La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle
sostanze nutritive indicate nell’allegato 6 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indica- zione non sia già prevista dalle disposizioni del capoverso 7 lettera c.
3 RS 817.022.109 4 RS 817.022.21 5 RS 817.022.32
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10 Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 6 in riferimento agli alimenti per lo svezzamento, oltre ai dati indicati conformemente ai capoversi 7 e 9 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml ed eventualmente per ogni porzione del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 6.
Art. 20 cpv. 7 e 16 7 L’ammissibilità degli additivi e le loro quantità massime e minime sono discipli- nate negli allegati 12, 13 e 14. 16 In alternativa alle disposizioni degli articoli 26 capoverso 3 e 29 capoverso 3 OCDerr6, per gli alimenti di complemento possono essere indicati per razione gior- naliera il valore energetico, il tenore di sostanze nutritive o componenti di sostanze nutritive e le relative percentuali rispetto alla dose giornaliera raccomandata. Quest’ultima si basa sull’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20057 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.
Art. 22 cpv. 4 e 8 4 La razione giornaliera raccomandata deve contenere almeno il 15 per cento della dose giornaliera ammessa per gli adulti secondo l’allegato 13. 8 In deroga agli articoli 26 capoverso 3 e 29 capoverso 3 OCDerr8, per gli integratori alimentari devono essere indicati il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alla dose giornaliera raccomandata. Quest’ultima si basa sull’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20059 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.
Art. 23 cpv. 3 3 Valgono le quantità massime di cui all’allegato 15. Le quantità massime si riferi- scono al tenore alla scadenza del periodo di conservazione.
II
1 Tenore di cereali
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali sono fabbricati principal- mente con uno o più prodotti di cereali e/o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e/o di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della miscela finale.
6 RS 817.022.21 7 RS 817.022.32 8 RS 817.022.21 9 RS 817.022.32
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3 Gli allegati 13 e 14 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2010 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011. Possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno:
Didier Burkhalter
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Allegato 12 (art. 20 cpv. 7 e 13)
Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento)
Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni
…
Glucoronolattone In mg per 100 ml Al massimo 240 mg per 100 ml
…
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Allegato 13 (art. 20 cpv. 7 e 8, 21 cpv. 4, 22 cpv. 3, 4 e 5, 22a cpv. 4 e 22b cpv. 5)
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nutritive nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti
Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti
Vitamine Vitamina A 800 μg β-carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 12 mg Vitamina C 80 mg Vitamina K 75 μg Vitamina B1 (tiamina) 1,1 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,4 mg Niacina (vitamina PP) 16 mg Vitamina B6 1,4 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 2,5 μg Biotina 50 μg Acido pantotenico 6 mg
Sali minerali e oligoelementi Calcio 800 mg Fosforo 700 mg Ferro 14 mg Magnesio 375 mg Zinco 10 mg Iodio 150 μg Selenio 55 μg Rame 1 mg Manganese 2 mg Cromo 40 μg Molibdeno 50 μg Potassio 2000 mg Cloruro 800 mg Silicio 200 mg
Altre sostanze nutritive Coenzima Q 10 30 mg Isoflavone 50 mg Carotenoide luteina 10 mg Carotenoide zeaxantina 0,5 mg Carotenoide licopina 6 mg
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Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti
acido α-linolenico (n-3) 2g EPA + DHA (come somma) (a lunga catena n-3)a 250 mg Acido linolenico (n-6) 10 g Taurina 1000 mg Astaxantina 4 mg Glucosamina 750 mg (calcolato come base) Condroitina solfatob 500 mg a EPA: Acido eicosapentaenoico; DHA: Acido docosaesaenoico b Avvertenza: non adatto alle donne incinte, alle donne che allattano, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti.
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Allegato 14 (art. 20 cpv. 7 e 9, 20a cpv. 4, 21 cpv. 5, 22 cpv. 6, 22a cpv. 5 e 22b cpv. 6)
Composti autorizzati delle sostanze
Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene
Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo)
Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato Succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000 Tocoferoli misti10 Tocotrienolo tocoferolo11
Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Menachinone12
Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
10 α-tocoferolo <20 %, β-tocoferolo < 10 %, γ-tocoferolo 50–70 %, e
δ-tocoferolo 10–30 %
11 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono:
– 115 mg/g α-tocoferolo (minimo 101 mg/g); – 5 mg/g β-tocoferolo (minimo < 1 mg/g); – 45 mg/g γ-tocoferolo (minimo 25 mg/g); – 12 mg/g δ-tocoferolo (minimo 3 mg/g); – 67 mg/g α-tocotrienolo (minimo 30 mg/g); – < 1 mg/g β-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g); – 82 mg/g γ-tocotrienolo (minimo 45 mg/g); – 5 mg/g δ-tocotrienolo (minimo 1 mg/g). 12 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di mena- chinone-6.
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Tiamina monofosfato cloruro Tiamina pirofosfato cloruro
Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina 5′-fosfato, sodio
Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Esanicotinato di inositolo (esaniacinato di inositolo)
Acido pantotenico D-pantotenato, calcio D-pantotenato di sodio D-pantenolo Pantetina
Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5′-fosfato Piridossale -5′-fosfato Dipalmitato di piridossina
Folato Acido pteroilglutammico L-metil-folato di calcio
Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina 5′-deossiadenosilcobalamina Metilcobalamina
Biotina D-biotina
Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato) L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile L-ascorbato di magnesio L-ascorbato di zinco
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Categoria 2: Sali minerali Calcio Acetato di calcio L-ascorbato di calcio Bisglicinato di calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato-malato di calcio Sali di calcio dell’acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Piruvato di calcio Sali di calcio dell’acido ortofosforico Succinato di calcio Idrossido di calcio Calcio L-lisinato Malato di calcio Ossido di calcio Calcio L-pidolato L-treonato di calcio Solfato di calcio
Magnesio Acetato di magnesio Ascorbato di magnesio Bisglicinato di magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell’acido citrico Gluconato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Sali di magnesio dell’acido ortofosforico Lattato di magnesio Magnesio L-lisinato Idrossido di magnesio Magnesio malato Ossido di magnesio Magnesio L-pidolato Citrato di potassio e magnesio Magnesio piruvato Magnesio succinato Solfato di magnesio Magnesio taurato Magnesio acetil taurato Magnesio L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali)
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Calcio – Magnesio – Miscele Polvere di dolomite Polvere di corallo fossile (scleratinia)
Ferro Carbonato ferroso Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) Bisglicinato ferroso L-pidolato ferroso Fosfato ferroso (II) Ferro (II) taurato
Rame Carbonato di rame Citrato di rame Gluconato di rame Solfato di rame Rame L-aspartato Rame bisglicinato Complesso rame-lisina Ossido di rame (II)
Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio
Zinco Acetato di zinco L-ascorbato di zinco L-aspartato di zinco Bisglicinato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Lattato di zinco
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Zinco L-lisinato Zinco malato Zinco mono-L-metionina solfato Ossido di zinco Carbonato di zinco Zinco L-pidolato Picolinato di zinco Solfato di zinco
Manganese Ascorbato di manganese L-aspartato di manganese Bisglicinato di manganese Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Glicerofosfato di manganese Pidolato di manganese Solfato di manganese
Sodio Bicarbonato di sodio Carbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Lattato di sodio Idrossido di sodio Sali di sodio dell’acido ortofosforico
Potassio Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Glicerofosfato di potassio Lattato di potassio Idrossido di potassio Potassio L-pidolato Potassio malato Sali di potassio dell’acido ortofosforico
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Selenio L-selenometionina Lievito arricchito in selenio13 Acido selenioso Selenato di sodio Idrogenoselenito di sodio Selenito di sodio
Cromo Cloruro di cromo (III) Cromo (III) lattato triidrato Nitrato di cromo Picolinato di cromo Solfato di cromo (III)
Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di potassio Molibdato di sodio
Fuoro Fluoruro di calcio Fluoruro di potassio Fluoruro di sodio Monofluorofosfato di sodio
Boro Acido borico Borato di sodio
Silicio Acido ortosilicico stabilizzato con colina Biossido di silicio Acido silicico (sotto forma di gel)
13 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometio- nina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il teno- re di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.
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Categoria 3: Aminoacidi Osservazione: Nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-arginina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-acido aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-citrullina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina L-glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina-L-glutammato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-serina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina N-acetil-L-cisteina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) N-acetil-L-metionina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali)
Categoria 4: Altre sostanze Oleoresina ricca di astaxantina estratta dal Haematococcus Pluvialis L-carnitina L-cloridrato di carnitina L-carnitina-L-tartrato Monoidrato di creatina Creatine piruvato Colina Cloruro di colina Tartrato di colina Citrato di colina Condroitina solfato (Ph. Eur.)
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Coenzima Q10 Caffeina DHA e i suoi esteri da olio di pesce o olio di alga EPA e i suoi esteri da olio di pesce o olio di alga Cloruro di glucosamina Solfato di glucosamina D-Glucurono-γ-lattone Inositolo Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Luteina estratta da tagete Licopina estratta da pomodori Acidi grassi Omega-3 estratti da oli vegetali, oli di pesce e oli di alga Taurina Zeaxantina da tagete
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