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AS 2010 4763

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 2

Capitolo 2: Oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli Sezione 1: Requisiti per gli oggetti contenenti nichelio e cadmio che vengono a contatto con la pelle

Art. 2 rubrica Oggetti contenenti nichelio

Art. 2a Oggetti contenenti cadmio Gli oggetti di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono rilasciare la seguente quantità di cadmio se sono destinati a: a. adulti: non più di 100 μg alla settimana; b. bambini: non più di 25 μg alla settimana.

1 RS 817.023.41

2010-1689 4763

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2010

Art. 14 cpv. 1 1 Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP2), ftalato di dibutile (DBP3) e ftalato di butilbenzile (BBP4).

Abrogato

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 6: Sostanze chimiche in materiali tessili, in prodotti di pelletteria e in altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano

Art. 21 cpv. 1 1 I materiali tessili e i prodotti di pelletteria di cui nell’allegato 6 nonché le loro parti colorate non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere uno o più ammini aromatici di cui nell’allegato 7 in una concentrazione superiore a 30 mg/kg.

1bis I materiali tessili, i prodotti di pelletteria e gli altri oggetti che vengono a contat- to con il corpo umano non devono contenere più di 0,1 mg/kg di dimetilfumarato5. 1ter Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di dioctilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa: a. materiali tessili; b. guanti; c. calzature e loro parti; d. articoli di puericultura, compresi i pannolini; e. articoli per l’igiene femminile.

2 N. Chemical Abstract Sevice (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing

Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0

3 N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4

4 N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7

5 N. CAS 624-49-7

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2010

II

1 Gli allegati 1, 3, 4, 8, 8a e 9 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2 Nell’allegato 1a, alla fine della tabella è aggiunta la seguente sostanza:

Numero CAS Numero d’indice Numero CE Nome della sostanza

… 106-50-3 2003-404-7 p-fenilendiammina

3 La frase introduttiva dell’allegato 6 è modificata come segue:

I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1:

III

Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010 1 Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 2a nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). 2 Gli oggetti che non corrispondono all’articolo 22 capoverso 1ter nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbri- cati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010

13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2010

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Norme tecniche applicabili agli oggetti rivestiti che rilasciano nichelio6

Numero Titolo Riferimento Gazzetta ufficiale UE

SN EN Metodo per la simulazione dell’usura e della pendente 12472:2005+A1:2009 corrosione per la determinazione del rilascio del nichelio da prodotti rivestiti

6 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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Allegato 3 (art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche concernenti le lenti a contatto cosmetiche afocali7

Numero Titolo

SN EN ISO 14534:2009 Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali SN EN 980:2008 Simboli grafici utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici

7 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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Allegato 4 (art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli8

Numero Titolo Riferimento Gazzetta ufficiale UE

SN EN 1273-1:2005 Articoli per puericultura – Girelli – GU C 38 Requisiti di sicurezza e metodi di prova del 17.2.2009, pag. 12 SN EN 1400-1:2002 Articoli per puericultura – Succhietti GU C 38 per neonati e bambini piccoli – del 17.2.2009, Parte 1: requisiti generali di sicurezza e pag. 12 informazioni relative al prodotto SN EN 1400-2:2002 Articoli per puericultura – Succhietti GU C 38 per neonati e bambini piccoli – del 17.2.2009, Parte 2: Requisiti meccanici e prove pag. 12 SN EN 1400-3:2002 Articoli per puericultura – Succhietti GU C 38 per neonati e bambini piccoli – del 17.2.2009, Parte 3: Requisiti chimici e prove pag. 12 SN EN 1466:2004 Articoli per puericultura – Sacche porta GU C 38 bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e del 17.2.2009, metodi di prova pag. 13 SN EN 12586:1999 con Articoli per puericultura – Sacche porta GU C 38 emendamento AC:2002 bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e del 17.2.2009, metodi di prova pag. 13 SN EN 13209-1:2004 Articoli per puericultura – GU C 38 Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e del 17.2.2009, metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini pag. 13 con telaio SN EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura – Parte 1: Dispositivi GU C 38 per bere – Requisiti generali meccanici e del 17.2.2009, prove pag. 14

8 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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Allegato 8 (art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche9

Numero Titolo Riferimento Gazzetta ufficiale UE

EN 14362-1:2003 Tessili – Metodi per la determinazione di GU L 57 del con emendamento alcune ammine aromatiche derivate dai 25.2.2004, pag. 5 AC:2005 coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza estrazione EN 14362-2:2003 Tessili – Metodi per la determinazione di GU L 57 del con emendamento alcune ammine aromatiche derivate dai 25.2.2004, pag. 5 AC:2005 coloranti azoici – Parte 2: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili per estrazione delle fibre

9 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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Allegato 8a

Ulteriori norme tecniche concernenti i tessili10

Numero Titolo Riferimento Gazzetta ufficiale UE

SN EN 14682:2004 Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – GU C 38 Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per del 17.2.2009, bambini – Specifiche pag. 14

10 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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Allegato 9 (art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche concernenti gli accendini11

Numero Titolo Riferimento Gazzetta ufficiale UE

SN EN ISO 9994:2006 Accendini – Specifiche di sicurezza GU C 38 del 17.2.2009, pag. 13 SN EN 13869:2002 Accendini – Accendini di sicurezza bambini – GU L 198 Requisiti in materia di sicurezza e metodi del 20.7.2006, di prova pag. 44

11 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

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